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Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, entra in vigore dal giorno successivo alla avvenuta esecutività del relativo provvedimento del Consiglio Provinciale che lo approva e dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento Regionale 20 Luglio 1989, n.3.


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