Regolamento
Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del
Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999
previsto dalla legge regionale 19/98
(art.7)
SOMMARIO
TITOLO
I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO
II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO
III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva
e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO
IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva
e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con
esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO
V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e
di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione
del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO
VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica
(Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO
VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt.
34, 35, 36, 37)>>
TITOLO
VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO
IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO
X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO
XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO
XII: Note informative>>
TITOLO
XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale
28 Aprile 1998, n.19, entra in vigore dal giorno successivo alla avvenuta esecutività
del relativo provvedimento del Consiglio Provinciale che lo approva e dopo la
successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento Regionale
20 Luglio 1989, n.3.
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