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Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE


Art. 43 - ASCIUTTE E MANUTENZIONI DI CORSI O BACINI D'ACQUA
1. Entro trenta giorni prima della messa in asciutta di corsi o bacini d'acqua deve essere trasmessa comunicazione alla Provincia ai sensi del terzo comma dell'art.16 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.
2. I tempi di cui al primo comma sono riducibili per motivi di urgenza e non prevedibili.
Nei casi di cui sopra la comunicazione della messa in asciutta deve essere trasmessa alla Provincia almeno al momento della messa in asciutta dei corsi o bacini d'acqua.
La comunicazione deve essere accompagnata da relazione del soggetto che opera l'asciutta attestante le motivazioni di urgenza e/o imprevedibilità che hanno reso necessarie le operazioni.
3. Al fine di consentire la sopravvivenza delle specie ittiche, i Consorzi di Bonifica dovranno garantire nei corsi d'acqua di rispettiva competenza, mediante opportuni accorgimenti tecnici, la permanenza di un adeguato livello dell'acqua, in ogni momento compatibile con la sicurezza idraulica.
4. Entro il 31 Marzo di ciascun anno i Consorzi di Bonifica dovranno trasmettere alla Provincia il piano operativo dello sfalcio delle macrofite acquatiche e le modalità di sfalcio delle stesse.
Al fine di garantire la tutela della fauna ittica, la Provincia potrà suggerire l'adozione di specifici accorgimenti tecnici.
5. Sono esentati dalla trasmissione della comunicazione di cui al primo comma i titolari degli impianti di cui all'art.37 e 39 del presente regolamento.


Art. 44 - CATTURA RANE
1. La cattura delle rane è consentita nel rispetto delle norme sottoriportate:

  1. la cattura di tutte le specie di genere Rana, al fine di tutelarne il ciclo ripro-duttivo, è vietata nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio;
  2. sono consentite, per persona, catture giornaliere non superiori a un chilogrammo di rane adulte purché la cattura non sia interdetta dal proprietario del fondo;
  3. la cattura delle rane è vietata in tutto il periodo dell'anno durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole;
  4. è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie Anfibi.
2. La cattura delle rane è consentita ai titolari di licenza o autorizzazione di pesca esclusivamente con l'utilizzo della lenza con fiocco di lana o seta grezza denominata "bocon" oppure con pallina in sughero, plastica o altro materiale.


Art. 45 - INIZIATIVE PROMOZIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELLA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE ACQUATICO
1. La Provincia, ai sensi dell'art.35, comma terzo, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, riserva ciascun anno, per lo svolgimento di attività promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquati-co, fino al cinque per cento degli introiti rinvenienti da rilasci e rinnovi di licenze di pesca.
2. Le somme di cui al primo comma sono individuate sulla scorta degli introiti prevedibili nell'anno solare di riferimento.
3. Ai fondi riservati di cui al primo comma possono accedere, sulla base di apposito regolamento provinciale, le organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi operanti a livello regionale o nazionale.


Art. 46 - BILANCIONI DI PESCA
1. Al fine di salvaguardare gli impianti di pesca di importanza culturale e turistica da tempo esistenti nel territorio provinciale, sono autorizzati all'esercizio della pesca, fermo restando il rispetto delle norme di natura idraulica, i seguenti bilancioni di pesca:
  • bilancione sito in riva sinistra del fiume Po di Goro in frazione di Gorino Veneto in Comune di Ariano Polesine;
  • bilancione sito in riva destra del Po di Gnocca in località Gorino Sullam in Comune di Taglio di Po;
  • bilancione sito tra la riva destra e sinistra del Collettore Padano in località Piantamelon in Comune di Adria;
  • bilancione sito tra la riva destra e sinistra del fiume Canalbianco in frazione di Baricetta in Comune di Adria.
I bilancioni di cui sopra dovranno essere adeguati, pena la decadenza della autoriz-zazione, secondo le direttive allo scopo impartite dal Dirigente responsabile del servizio il quale stabilisce inoltre le modalità di utilizzo dei bilancioni e i quantitativi di pescato consentiti.
2. Il Dirigente responsabile del servizio, sulla base di un piano approvato dalla Giunta Provinciale, può consentire, in relazione alle caratteristiche e ubicazione degli impianti, sentita la Commissione Tecnica Provinciale Pesca, la posa di nuovi bilancioni di pesca opportunamente dislocati sul territorio provinciale, con priorità a quelli individuati nelle sottoelencate località:
  • Po della Donzella in località Gorino Sullam;
  • Po della Donzella in località Bacucco;
  • Po delle Tolle in località Monelli;
  • Po di Venezia in località Volta Vaccai;
  • Po Busa di Scirocco, sponda destra, in località prospiciente la Sacca del Canarin;
  • Po di Maistra in località Valpisani;
L'effettiva posa dei bilancioni è subordinata al parere favorevole espresso dalle autorità competenti, su richiesta delle Ditte interes-sate.
3. La misura della rete dei nuovi bilancioni di cui al secondo comma è stabilita nella autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nella autorizza-zione sono altresì stabilite le modalità di utilizzo dei bilancini e i quantitativi di pescato consentiti.
4. Nell'ambito delle aree individuate, previa richiesta dell'interessato e acquisito il parere favorevole delle competenti autorità, il Dirigente responsabile del servizio può autorizzare lo spostamento dei bilancioni.
5. I bilancioni di cui al primo e secondo comma possono essere utilizzati da pescatori titolari di licenza di pesca di tipo "A", "B" e della autorizzazione per anziani prevista dall'art.10, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.


Art. 47 - RILASCI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PESCA
1. Il rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni di pesca di cui al presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto della Provincia e delle vigenti leggi dello Stato.
2. Spetta al Dirigente responsabile del servizio il compito della firma dei provvedimenti di competenza in attuazione degli obiettivi e dei programmi di indirizzo politico-amministrativo indicati dagli organi elettivi della Provincia.
3. Il rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni di pesca avviene nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241 e relativo Regolamento riguardante la Disciplina dei Procedimenti Amministrativi approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n.21/6463 del 27 Febbraio 1992 e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Per accertate gravi violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento o per motivi di pubblico generale interesse, potrà essere disposta la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate, fatta salva la possibilità di denuncia del titolare alle competenti autorità nel caso in cui i fatti commessi costituiscano reato.
5. I permessi di pesca rilasciati a pescatori minorenni ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 9 Dicembre 1986, n.50, sono da ritenersi validi fino al compimento del 14° anno di età da parte dei titolari.


Art. 48 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA PESCA
1. Al fine dell'esame di problemi riguardanti l'attività di pesca in ambito provinciale, il Presidente della Provincia istituisce, ai sensi del quinto comma dell'art.3 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 una Commissione Tecnica Provinciale per la Pesca, a carattere consultivo.


Art. 49 - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI
1. Il Dirigente responsabile del servizio, per soli casi di iniziative di solidarietà di rilevante valenza sociale, può rilasciare a titolari di licenza di pesca di tipo "A" "B" "C" e della autorizzazione di pesca per anziani di cui all'art.10, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 delle autorizzazioni temporanee di pesca con l'utilizzo di attrezzi anche diversi da quelli consentiti per i vari tipi di licenza e/o autorizzazione di cui i pescatori richiedenti sono titolari.
2. Il Dirigente responsabile del Servizio, previa dichiarazione di responsabilità sottoscritta dagli esercenti la potestà e/o la tutela, può rilasciare delle autorizzazioni di pesca a persone portatrici di handicap psichico.
L'autorizzazione rilasciata consente al titolare di esercitare la pesca purchè accompagnato da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca o di autorizzazione per anziani di cui all'art.10, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.


Art. 50 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vigono le norme contenute nella Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 ed in altre disposizioni vigenti in materia di pesca.


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