Regolamento
Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del
Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999
previsto dalla legge regionale 19/98
(art.7)
SOMMARIO
TITOLO
I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO
II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO
III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva
e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO
IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva
e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con
esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO
V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e
di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione
del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO
VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica
(Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO
VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt.
34, 35, 36, 37)>>
TITOLO
VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO
IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO
X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO
XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO
XII: Note informative>>
TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 43 - ASCIUTTE E MANUTENZIONI DI CORSI O BACINI D'ACQUA
1. Entro trenta giorni prima della messa in asciutta di corsi o bacini d'acqua
deve essere trasmessa comunicazione alla Provincia ai sensi del terzo comma
dell'art.16 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.
2. I tempi di cui al primo comma sono riducibili per motivi di urgenza e non
prevedibili.
Nei casi di cui sopra la comunicazione della messa in asciutta deve essere trasmessa
alla Provincia almeno al momento della messa in asciutta dei corsi o bacini
d'acqua.
La comunicazione deve essere accompagnata da relazione del soggetto che opera
l'asciutta attestante le motivazioni di urgenza e/o imprevedibilità che
hanno reso necessarie le operazioni.
3. Al fine di consentire la sopravvivenza delle specie ittiche, i Consorzi di
Bonifica dovranno garantire nei corsi d'acqua di rispettiva competenza, mediante
opportuni accorgimenti tecnici, la permanenza di un adeguato livello dell'acqua,
in ogni momento compatibile con la sicurezza idraulica.
4. Entro il 31 Marzo di ciascun anno i Consorzi di Bonifica dovranno trasmettere
alla Provincia il piano operativo dello sfalcio delle macrofite acquatiche e
le modalità di sfalcio delle stesse.
Al fine di garantire la tutela della fauna ittica, la Provincia potrà
suggerire l'adozione di specifici accorgimenti tecnici.
5. Sono esentati dalla trasmissione della comunicazione di cui al primo comma
i titolari degli impianti di cui all'art.37 e 39 del presente regolamento.
Art. 44 - CATTURA RANE
1. La cattura delle rane è consentita nel rispetto delle norme sottoriportate:
- la cattura di tutte le specie di genere Rana, al
fine di tutelarne il ciclo ripro-duttivo, è vietata nei mesi di Marzo,
Aprile e Maggio;
- sono consentite, per persona, catture giornaliere
non superiori a un chilogrammo di rane adulte purché la cattura non
sia interdetta dal proprietario del fondo;
- la cattura delle rane è vietata in
tutto il periodo dell'anno durante la notte da un'ora dopo il tramonto
a un'ora prima
della levata del sole;
- è vietata tutto l'anno la cattura di uova
e girini di tutte le specie Anfibi.
2. La cattura delle rane è consentita ai titolari
di licenza o autorizzazione di pesca esclusivamente con l'utilizzo della lenza
con fiocco di lana o seta grezza denominata "bocon" oppure con pallina
in sughero, plastica o altro materiale.
Art. 45 - INIZIATIVE PROMOZIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELLA VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE ACQUATICO
1. La Provincia, ai sensi dell'art.35, comma terzo, della Legge Regionale 28
Aprile 1998, n.19, riserva ciascun anno, per lo svolgimento di attività
promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquati-co,
fino al cinque per cento degli introiti rinvenienti da rilasci e rinnovi di
licenze di pesca.
2. Le somme di cui al primo comma sono individuate sulla scorta degli introiti
prevedibili nell'anno solare di riferimento.
3. Ai fondi riservati di cui al primo comma possono accedere, sulla base di
apposito regolamento provinciale, le organizzazioni professionali dei pescatori
e delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi operanti
a livello regionale o nazionale.
Art. 46 - BILANCIONI DI PESCA
1. Al fine di salvaguardare gli impianti di pesca di importanza culturale e
turistica da tempo esistenti nel territorio provinciale, sono autorizzati all'esercizio
della pesca, fermo restando il rispetto delle norme di natura idraulica, i seguenti
bilancioni di pesca:
- bilancione sito in riva sinistra del fiume Po di
Goro in frazione di Gorino Veneto in Comune di Ariano Polesine;
- bilancione sito in riva destra del Po di Gnocca in
località Gorino Sullam in Comune di Taglio di Po;
- bilancione sito tra la riva destra e sinistra del
Collettore Padano in località Piantamelon in Comune di Adria;
- bilancione sito tra la riva destra e sinistra del
fiume Canalbianco in frazione di Baricetta in Comune di Adria.
I bilancioni di cui sopra dovranno essere adeguati, pena
la decadenza della autoriz-zazione, secondo le direttive allo scopo impartite
dal Dirigente responsabile del servizio il quale stabilisce inoltre le modalità
di utilizzo dei bilancioni e i quantitativi di pescato consentiti.
2. Il Dirigente responsabile del servizio, sulla base di un piano approvato
dalla Giunta Provinciale, può consentire, in relazione alle caratteristiche
e ubicazione degli impianti, sentita la Commissione Tecnica Provinciale Pesca,
la posa di nuovi bilancioni di pesca opportunamente dislocati sul territorio
provinciale, con priorità a quelli individuati nelle sottoelencate località:
- Po della Donzella in località Gorino Sullam;
- Po della Donzella in località Bacucco;
- Po delle Tolle in località Monelli;
- Po di Venezia in località Volta Vaccai;
- Po Busa di Scirocco, sponda destra, in località
prospiciente la Sacca del Canarin;
- Po di Maistra in località Valpisani;
L'effettiva posa dei bilancioni è subordinata al
parere favorevole espresso dalle autorità competenti, su richiesta delle
Ditte interes-sate.
3. La misura della rete dei nuovi bilancioni di cui al secondo comma è
stabilita nella autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio.
Nella autorizza-zione sono altresì stabilite le modalità di utilizzo
dei bilancini e i quantitativi di pescato consentiti.
4. Nell'ambito delle aree individuate, previa richiesta dell'interessato e acquisito
il parere favorevole delle competenti autorità, il Dirigente responsabile
del servizio può autorizzare lo spostamento dei bilancioni.
5. I bilancioni di cui al primo e secondo comma possono essere utilizzati da
pescatori titolari di licenza di pesca di tipo "A", "B"
e della autorizzazione per anziani prevista dall'art.10, secondo comma, della
Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.
Art. 47 - RILASCI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PESCA
1. Il rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni di pesca di cui al
presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nello
Statuto della Provincia e delle vigenti leggi dello Stato.
2. Spetta al Dirigente responsabile del servizio il compito della firma dei
provvedimenti di competenza in attuazione degli obiettivi e dei programmi di
indirizzo politico-amministrativo indicati dagli organi elettivi della Provincia.
3. Il rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni di pesca avviene
nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241 e relativo
Regolamento riguardante la Disciplina dei Procedimenti Amministrativi approvato
dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n.21/6463 del 27 Febbraio
1992 e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Per accertate gravi violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento
o per motivi di pubblico generale interesse, potrà essere disposta la
sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate,
fatta salva la possibilità di denuncia del titolare alle competenti autorità
nel caso in cui i fatti commessi costituiscano reato.
5. I permessi di pesca rilasciati a pescatori minorenni ai sensi dell'art.10
della Legge Regionale 9 Dicembre 1986, n.50, sono da ritenersi validi fino al
compimento del 14° anno di età da parte dei titolari.
Art. 48 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA PESCA
1. Al fine dell'esame di problemi riguardanti l'attività di pesca in
ambito provinciale, il Presidente della Provincia istituisce, ai sensi del quinto
comma dell'art.3 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 una Commissione
Tecnica Provinciale per la Pesca, a carattere consultivo.
Art. 49 - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI
1. Il Dirigente responsabile del servizio, per soli casi di iniziative di solidarietà
di rilevante valenza sociale, può rilasciare a titolari di licenza di
pesca di tipo "A" "B" "C" e della autorizzazione
di pesca per anziani di cui all'art.10, secondo comma, della Legge Regionale
28 Aprile 1998, n.19 delle autorizzazioni temporanee di pesca con l'utilizzo
di attrezzi anche diversi da quelli consentiti per i vari tipi di licenza e/o
autorizzazione di cui i pescatori richiedenti sono titolari.
2. Il Dirigente responsabile del Servizio, previa dichiarazione di responsabilità
sottoscritta dagli esercenti la potestà e/o la tutela, può rilasciare
delle autorizzazioni di pesca a persone portatrici di handicap psichico.
L'autorizzazione rilasciata consente al titolare di esercitare la pesca purchè
accompagnato da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca o di autorizzazione
per anziani di cui all'art.10, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile
1998, n.19.
Art. 50 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vigono le
norme contenute nella Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 ed in altre disposizioni
vigenti in materia di pesca.
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