Regolamento
Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del
Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999
previsto dalla legge regionale 19/98
(art.7)
Art. 38 - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA
1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e
dilettantistica previste dall'art.30 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19
sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio, oltreché ad
Enti pubblici, alle Associazioni e/o Federazioni di pescatori sportivi o dilettanti
non aventi finalità di lucro ed operanti a livello regionale e/o nazionale.
Art. 39 - PESCA SPORTIVA IN LAGHETTI E BACINI POSTI ALL'INTERNO DI PROPRIETA'
PRIVATA
1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di "pesca sportiva a pagamento"
e "pesca dilettantistico-sportiva riservata" all'interno di aree di
proprietà privata sono rilasciate, ai sensi dell'art.29 della Legge Regionale
28 Aprile 1998, n.19, dal Dirigente responsabile del servizio.
2. Il Dirigente responsabile del servizio dispone, con proprio atto, il tipo
di documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione.
3. Con le autorizzazioni di cui al primo comma sono stabiliti:
la superficie dei bacini o specchi acquei
le specie ittiche da immettere
le condizioni da osservare per il mantenimento dei
requisiti igienico-sanitari
le forme prescritte per dimostrare la provenienza
del pesce pescato
gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque
dell'impianto da altre acque al fine della tutela e salvaguardia dell'impianto
stesso nonché delle acque con esso eventualmente comunicanti.
4. In impianti che non siano in diretta comunicazione con
acque pubbliche, il Dirigente responsabile del servizio potrà autorizzare
la semina di altre specie ittiche non indicate all'art.30.
5. La durata della autorizzazione viene stabilita dal Dirigente responsabile
del servizio unitamente ad altre prescrizioni riguardanti il corretto funzionamento
degli impianti.
Art. 40 - GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SORTIVA
1. Si definiscono gare di pesca le manifestazioni aventi carattere agonistico
organizzate, ai sensi della Legge 16 Febbraio 1942, n.426 da associazioni affiliate
al CONI o da associazioni da esso riconosciute.
Si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità
ricreativa e di aggregazione sociale organizzate a livello locale da associazioni
e/o soggetti diversi da quelli sopra indicati.
2. Per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca sportiva è necessario
essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del
servizio. Gli organismi e le associazioni interessati devono presentare domanda
entro il 15 Gennaio dell'anno in cui si svolgono le competizioni se riguardano
gare di pesca mentre almeno otto giorni prima della data di svolgimento se riguardano
manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale.
3. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o la manifestazione, segnalato con
le tabelle di cui al quarto comma, viene chiuso alla libera pesca a partire
da un'ora prima del tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara
o della manifestazione e fino a un'ora dopo il termine della stessa. I tratti
dei corsi d'acqua autorizzati, dopo lo svolgimento delle gare e/o manifestazioni
di pesca sportiva, devono essere lasciati puliti da ogni tipo di rifiuto.
4. Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni devono delimitare con
tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione
di pesca sportiva autorizzata" i tratti idrici loro concessi.
5. Durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni di pesca sportiva gli
organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi.
6. Durante le gare e manifestazioni di pesca sportiva è consentita la
pesca in deroga ai limiti di quantitativo di cattura, di misura e periodo delle
specie ittiche. Il pesce pescato durante le gare e le manifestazioni di pesca
deve essere mantenuto in viva e, fatta eccezione per gli esemplari di carassio,
siluro d'Europa e lucioperca, abramide, pseudorasbora e rodeo deve essere reimmesso
nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato.
7. Il Dirigente responsabile del servizio può stabilire, al fine del
ripristino biologico preesistente alla gara o manifestazione di pesca, dei ripopolamenti
ittici integrativi a carico degli o organismi e/o associazioni organizzatrici.
Art. 41 - MANIFESTAZIONE DI PESCA RISERVATA AI PESCATORI MINORENNI
1. Il Dirigente responsabile del servizio, per lo svolgimento di manifestazioni
finalizzate alla promozione della attività di pesca e conoscenza dell'ambiente
acquatico, potrà rilasciare a scolaresche o a gruppi di minorenni, non
in possesso di licenza o auto-rizzazione previste dalla vigente normativa in
materia, delle autorizzazioni cumulative, pre-via dichiarazione di responsabilità
sotto-scritta dagli organizzatori acquisito il con-senso degli esercenti la
potestà sui minori.
Art. 42 - AUTORIZZAZIONE PER PESCA SCIENTIFICA
1. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca scientifica, da esercitarsi
anche in deroga agli artt.28, 29 e 32, sono rilasciate a ricercatori e loro
collaboratori dal Dirigente responsabile del servizio.
2. I titolari delle autorizzazioni, al termine delle indagini eseguite, devono
presentare alla Provincia una relazione tecnico scientifica sulla attività
svolta.