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Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO VIII
ATTIVITA' VARIE



Art. 38 - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA
1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica previste dall'art.30 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio, oltreché ad Enti pubblici, alle Associazioni e/o Federazioni di pescatori sportivi o dilettanti non aventi finalità di lucro ed operanti a livello regionale e/o nazionale.


Art. 39 - PESCA SPORTIVA IN LAGHETTI E BACINI POSTI ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA
1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di "pesca sportiva a pagamento" e "pesca dilettantistico-sportiva riservata" all'interno di aree di proprietà privata sono rilasciate, ai sensi dell'art.29 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, dal Dirigente responsabile del servizio.
2. Il Dirigente responsabile del servizio dispone, con proprio atto, il tipo di documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione.
3. Con le autorizzazioni di cui al primo comma sono stabiliti:

  1. la superficie dei bacini o specchi acquei
  2. le specie ittiche da immettere
  3. le condizioni da osservare per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari
  4. le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pesce pescato
  5. gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto da altre acque al fine della tutela e salvaguardia dell'impianto stesso nonché delle acque con esso eventualmente comunicanti.
4. In impianti che non siano in diretta comunicazione con acque pubbliche, il Dirigente responsabile del servizio potrà autorizzare la semina di altre specie ittiche non indicate all'art.30.
5. La durata della autorizzazione viene stabilita dal Dirigente responsabile del servizio unitamente ad altre prescrizioni riguardanti il corretto funzionamento degli impianti.


Art. 40 - GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SORTIVA
1. Si definiscono gare di pesca le manifestazioni aventi carattere agonistico organizzate, ai sensi della Legge 16 Febbraio 1942, n.426 da associazioni affiliate al CONI o da associazioni da esso riconosciute.
Si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale organizzate a livello locale da associazioni e/o soggetti diversi da quelli sopra indicati.
2. Per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca sportiva è necessario essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Gli organismi e le associazioni interessati devono presentare domanda entro il 15 Gennaio dell'anno in cui si svolgono le competizioni se riguardano gare di pesca mentre almeno otto giorni prima della data di svolgimento se riguardano manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale.
3. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o la manifestazione, segnalato con le tabelle di cui al quarto comma, viene chiuso alla libera pesca a partire da un'ora prima del tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o della manifestazione e fino a un'ora dopo il termine della stessa. I tratti dei corsi d'acqua autorizzati, dopo lo svolgimento delle gare e/o manifestazioni di pesca sportiva, devono essere lasciati puliti da ogni tipo di rifiuto.
4. Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni devono delimitare con tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione di pesca sportiva autorizzata" i tratti idrici loro concessi.
5. Durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni di pesca sportiva gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi.
6. Durante le gare e manifestazioni di pesca sportiva è consentita la pesca in deroga ai limiti di quantitativo di cattura, di misura e periodo delle specie ittiche. Il pesce pescato durante le gare e le manifestazioni di pesca deve essere mantenuto in viva e, fatta eccezione per gli esemplari di carassio, siluro d'Europa e lucioperca, abramide, pseudorasbora e rodeo deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato.
7. Il Dirigente responsabile del servizio può stabilire, al fine del ripristino biologico preesistente alla gara o manifestazione di pesca, dei ripopolamenti ittici integrativi a carico degli o organismi e/o associazioni organizzatrici.


Art. 41 - MANIFESTAZIONE DI PESCA RISERVATA AI PESCATORI MINORENNI
1. Il Dirigente responsabile del servizio, per lo svolgimento di manifestazioni finalizzate alla promozione della attività di pesca e conoscenza dell'ambiente acquatico, potrà rilasciare a scolaresche o a gruppi di minorenni, non in possesso di licenza o auto-rizzazione previste dalla vigente normativa in materia, delle autorizzazioni cumulative, pre-via dichiarazione di responsabilità sotto-scritta dagli organizzatori acquisito il con-senso degli esercenti la potestà sui minori.


Art. 42 - AUTORIZZAZIONE PER PESCA SCIENTIFICA
1. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca scientifica, da esercitarsi anche in deroga agli artt.28, 29 e 32, sono rilasciate a ricercatori e loro collaboratori dal Dirigente responsabile del servizio.
2. I titolari delle autorizzazioni, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnico scientifica sulla attività svolta.


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