Regolamento
Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del
Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999
previsto dalla legge regionale 19/98
(art.7)
SOMMARIO
TITOLO
I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO
II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO
III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva
e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO
IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva
e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con
esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO
V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e
di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione
del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO
VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica
(Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO
VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt.
34, 35, 36, 37)>>
TITOLO
VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO
IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO
X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO
XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO
XII: Note informative>>
TITOLO VII
ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA
Art. 34 - DEFINIZIONE
1. Per attività di acquacoltura e piscicoltuta si intende, secondo il
fine perseguito, l'allevamento di specie acquatiche finalizzato al consumo alimentare,
a scopi di ripopolamento ittico, ornamentale, di riproduzione e di ricerca.
Art. 35 - MODALITA’ PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE
1. La coltivazione delle acque tiene conto delle indicazioni fornite dalla Carta
Ittica e avviene nel rispetto delle caratteristiche biologiche e del mantenimento
delle linee genetiche originarie delle specie ittiche viventi nelle acque ciprinicole
e salmastre del territorio provinciale.
Art. 36 - RILASCIO CONCESSIONI PER ATTIVITA’ DI MOLLUSCHICOLTURA E PISCICOLTURA
1. Il rilascio della concessione per attività di molluschicoltura nelle
acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle
soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei
seguenti criteri:
A) hanno titolo per l'ottenimento delle concessioni, secondo le priorità
sottoelencate:
- a. I Consorzi composti in prevalenza da Cooperative
di Pescatori da tempo operanti nelle lagune polesane
- b. I Consorzi composti in prevalenza da Società,
diverse dalle Cooperative di pescatori, da tempo operanti nelle lagune
polesane
i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A"
- c. Le Cooperative di pescatori da tempo operanti
nelle lagune polesane
- d. Le Società, diverse dalle Cooperative
di pescatori, da tempo operanti nelle lagune polesane i cui soci siano
titolari
di licenza di pesca di tipo "A"
- e. I soggetti elencati ai punti precedenti i quali
non hanno mai operato nelle acque marittime interne polesane.
B) i soggetti interessati al rilascio delle concessioni
dovranno presentare domanda alla Provincia precisando il tipo di allevamento
di molluschi da esercitare.
La Provincia, acquisito il parere del competente Organo Statale, provvede entro
120 giorni dalla data della richiesta all'eventuale rilascio delle concessioni
nei limiti di superficie consentiti dalla Carta Ittica, e suoi eventuali aggiornamenti,
e nel rispetto dei criteri riportati ai successivi punti.
Il tipo di documentazione da allegare alla domanda viene stabilito dal Dirigente
responsabile del servizio.
C) al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dalle Ditte già operanti
nella laguna di Caleri in Comune di Rosolina, dato atto che, alla data del presente
regolamento, la superficie occupata per l'allevamento è inferiore a quella
prevista nella Carta Ittica Provinciale, le concessioni vengono priorità-riamente
rilasciate, nel rispetto del rapporto di cui alla successiva lettera G) e fatto
salvo quanto stabilito alla lettera H), ai soggetti, aventi i requisiti di cui
alla lettera A), titolari in quella laguna di concessioni demaniali alla data
del 31.12.1999.
Dopo il rilascio e/o rinnovo delle concessioni alle Ditte sopraindicate, si
procederà alla assegnazione delle aree lagunari rimaste a disposizione
secondo le priorità indicate alla lettera A).
D) l'esame delle richieste di nuove concessioni avverrà per ordine cronologico
di arrivo secondo il protocollo generale della Provincia. Nel caso in cui nello
stesso sito di un' area lagunare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento
della prima istanza, si riscontri una concomitanza di domande, la concessione
viene rilasciata, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta,
con le priorità indicate alla lettera A).
Nel caso di concomitanza di richieste di due o più Consorzi, Cooperative
di pescatori o Società aventi gli stessi requisiti, la priorità
viene assegnata al Consorzio, Cooperativa Pescatori o Società con il
maggior numero di soci titolari di licenza di pesca di tipo "A".
E) la percentuale delle superfici delle singole lagune da utilizzare per l'allevamento
dei molluschi è stabilita nella Carta Ittica provinciale e suoi eventuali
aggiornamenti. La parte lagunare non utilizzata per gli allevamenti sarà
usufruita quale area in cui esercitare la raccolta del seme di mollusco necessaria
agli allevamenti, per la raccolta di molluschi maturi allo stato naturale, per
attività di sperimentazione, per eventuali occupazioni derivanti da spostamenti
di impianti già concessi resisi improduttivi, per l'esercizio della pesca
professionale diversa da quella dell'allevamento dei molluschi e per l'esercizio
della pesca dilettantistico-sportiva.
F) una volta concessa la superficie massima occupabile di cui alla lettera E),
la Provincia sospende il rilascio delle concessioni.
G) la superficie da concedere tiene conto del rapporto n.soci/mq. da occupare
fissando il criterio secondo il quale ogni socio, per allevamento di vongole
e ostriche, può occupare uno spazio acqueo non superiore a mq.4.000,
mentre per l'allevamento di mitili può occupare uno spazio acqueo non
superiore a mq.5.000. Il numero di soci al quale fare riferimento per il calcolo
della superficie concedibile per l'allevamento è riferito alla data di
presentazione della domanda di rilascio e/o rinnovo della concessione. Dal rispetto
del rapporto di cui sopra, al fine di una adeguata programmazione della attività
all'interno delle aree lagunari concesse, sono esentati i Consorzi costituiti
in prevalenza da Cooperative di pescatori e/o da Società diverse dalle
Cooperative di pescatori i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo
"A".
I Consorzi di cui sopra potranno occupare aree lagunari eccedenti il 50% della
superficie risultante dal rapporto n.soci aderenti/mq. da occupare.
H) i rinnovi delle concessioni, a favore di Cooperative di pescatori e Società,
diverse dalle Cooperative pescatori, i cui soci siano titolari di licenza di
pesca di tipo "A", qualora riguardino aree di superficie superiore
rispetto al rapporto n.soci/mq. occupabili di cui alla lettera G), saranno rilasciati
per l'occupazione di una superficie lagunare risultante dalla applicazione del
criterio n.soci/mq. aumentato nella percentuale del 50%.
Tale superficie, in ogni caso, non potrà superare quella in concessione.
Qualora i rinnovi riguardino l'attività da svolgersi in lagune nelle
quali, alla data del presente regolamento, la superficie utilizzata per l'allevamento
dei molluschi è superiore a quella stabilita nella Carta Ittica provinciale,
le concessioni, a partire dal 1° Gennaio 2001, saranno rilasciate ex novo
alle Ditte richiedenti secondo le priorità indicate alla lettera A),
nel rispetto di quanto previsto alla lettera G), fino al raggiungimento della
superficie massima occupabile.
I) in caso di richiesta di rilascio di una nuova concessione da parte di soggetti
già titolari di altre concessioni, la stessa sarà rilasciata solo
nel caso in cui la nuova occupazione sia rispettosa del criterio di cui alla
lettera G) ovvero riducendone la superficie richiesta fino a renderla conforme
ai criteri medesimi.
L) i concessionari si impegnano, al momento del rilascio della concessione da
parte della Provincia, a mantenere un numero di soci rispettoso del criterio
di cui alla lettera G), pena la revoca della concessione. Al fine delle verifiche
di cui sopra, i soggetti titolari di concessioni, entro il 31 Gennaio di ciascun
anno di validità della concessione, trasmettono alla Provincia l'elenco
dei soci addetti agli impianti di allevamento.
M) gli spostamenti di impianti già concessi saranno consentiti, previa
richiesta dei titolari e acquisito il parere del competente Organo Statale,
qualora sia riscontrata l'intervenuta improduttività degli stessi per
cause ambientali o altri fattori imprese-dibili.
2. Il rilascio delle concessioni per attività di piscicoltura nelle acque
interne e nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione
di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto
dei seguenti criteri:
A) hanno titolo per l'ottenimento della concessione le Cooperative di pescatori
e/o loro Consorzi, le Società e/o loro Consorzi i cui soci siano titolari
di licenza di pesca di tipo "A", i pescatori di professione autonomi
e/o soci di Cooperative pescatori.
B) la Provincia, acquisito il parere del competente Organo Statale, rilascia
le concessioni secondo le indicazioni contenute nella Carta Ittica, nel rispetto
dei criteri riportati ai successivi punti.
Il tipo di documentazione da allegare alla richiesta viene stabilito dal Dirigente
responsabile del servizio.
C) l'esame delle richieste di concessione avverrà per ordine cronologico
di arrivo secondo il protocollo generale della Provincia. Nel caso in cui nello
stesso sito di un'area lagunare e/o stesso corso d'acqua o tratto di esso si
riscontri una concomitanza di domande pervenute nella stessa data, la concessione
viene rilasciata secondo le seguenti priorità:
- 1 - ad un Consorzio composto in prevalenza da Cooperative
di pescatori da tempo operanti nelle acque interne e/o marittime interne
polesane
- 2 - ad un Consorzio composto in prevalenza da Società,
diverse dalle Cooperative di pescatori, da tempo operanti nelle acque interne
e/o marittime interne polesane i cui soci siano titolari di licenza di pesca
di tipo "A"
- 3 - ad una Cooperativa di pescatori da tempo operante
nelle acque interne e/o marittime interne polesane
- 4 - ad una Società, diversa dalle Cooperative
di pescatori, da tempo operante nelle acque interne e/o marittime interne
polesane i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A"
- 5 - a singoli pescatori autonomi o soci di Cooperative
pescatori.
Nel caso di concomitanza di domande pervenute nella stessa
data da parte di pescatori autonomi o soci di Cooperative, la priorità
viene così attribuita:
- minor reddito complessivo del nucleo familiare del
richiedente
- maggiore anzianità di iscrizione del richiedente
negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 13.03.1958,
n.250
D) la Provincia potrà sospendere per periodi determinati
il rilascio delle concessioni nel caso in cui ritenga opportuno privilegiare,
sia nelle acque interne che in quelle marittime interne, l'esercizio della pesca
da parte di tutti i pescatori di professione e dilettanti-sportivi interessati.
E) la Provincia rilascia le concessioni tenuto conto della ubicazione e/o delle
caratte-ristiche degli impianti i quali devono essere tali da non pregiudicare
la salvaguardia della fauna ittica e dell'ambiente.
3. Le concessioni di cui al primo e secondo comma, rilasciate dal Dirigente
responsabile del Servizio, hanno durata quadriennale e potranno essere revocate
per inosservanza alle disposizioni in esse contenute o per motivi di pubblico
generale interesse.
4. L'avvio della attività è subordinato all'ottenimento della
concessione demaniale, qualora prevista.
5. Il Dirigente responsabile del servizio, qualora vengano meno le condizioni
che hanno consentito il rilascio delle concessioni di cui al primo e secondo
comma, procede alla revoca delle stesse.
6. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di molluschicoltura
e piscicol-tura concessi.
Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio di ciascun anno mediante affissione
per quindici giorni consecutivi all'Albo della Provincia.
Art. 37 - ATTIVITA’ DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA ALL’INTERNO
DI AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA
1. L'attività di acquacoltura e piscicoltura esercitata in specchi acquei
posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli
da pesca, viene esercitata previa comunicazione dei titolari degli impianti
al Presidente della Provincia. La comunicazione deve riportare i dati e allegata
la documentazione sottoindicata:
- elaborato tecnico relativo all'area in cui viene
svolta l'attività
- relazione tecnica riportante la superficie, le caratteristiche
degli specchi acquei utilizzati e il tipo di allevamento praticato
- specie allevate
- modalità, località e quantità
di acqua prelevata e relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti
autorità.
2. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura devono essere
conformi alle disposizioni di cui all'art.23 della Legge Regionale 28 Aprile
1998, n.19.
3. Le eventuali variazioni alle caratte-ristiche degli impianti devono essere
comunicate alla Provincia.
4. Spetta ai titolari e ai conduttori degli impianti mantenere in essere le
idonee condizioni igienico-sanitarie degli allevamen-ti utilizzati nonchè
acquisire ogni eventuale concessione rilasciata dalle competenti autorità
per l'esecuzione di lavori agli impianti medesimi.
5. Il Dirigente responsabile del servizio si riserva la facoltà di vietare
l'allevamento di specie ittiche ritenute dannose per l'equilibrio dell'ambiente
acquatico.
6. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di acquacoltura
e piscicoltura di cui al primo comma. Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio
di ciascun anno mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo
della Provincia.
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