Home | Sportello Pesca | Leggi e regolamenti
 

<<Torna indietro

Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO VII
ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA

Art. 34 - DEFINIZIONE
1. Per attività di acquacoltura e piscicoltuta si intende, secondo il fine perseguito, l'allevamento di specie acquatiche finalizzato al consumo alimentare, a scopi di ripopolamento ittico, ornamentale, di riproduzione e di ricerca.


Art. 35 - MODALITA’ PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE
1. La coltivazione delle acque tiene conto delle indicazioni fornite dalla Carta Ittica e avviene nel rispetto delle caratteristiche biologiche e del mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche viventi nelle acque ciprinicole e salmastre del territorio provinciale.


Art. 36 - RILASCIO CONCESSIONI PER ATTIVITA’ DI MOLLUSCHICOLTURA E PISCICOLTURA
1. Il rilascio della concessione per attività di molluschicoltura nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
A) hanno titolo per l'ottenimento delle concessioni, secondo le priorità sottoelencate:

  • a. I Consorzi composti in prevalenza da Cooperative di Pescatori da tempo operanti nelle lagune polesane
  • b. I Consorzi composti in prevalenza da Società, diverse dalle Cooperative di pescatori, da tempo operanti nelle lagune polesane i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A"
  • c. Le Cooperative di pescatori da tempo operanti nelle lagune polesane
  • d. Le Società, diverse dalle Cooperative di pescatori, da tempo operanti nelle lagune polesane i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A"
  • e. I soggetti elencati ai punti precedenti i quali non hanno mai operato nelle acque marittime interne polesane.
B) i soggetti interessati al rilascio delle concessioni dovranno presentare domanda alla Provincia precisando il tipo di allevamento di molluschi da esercitare.
La Provincia, acquisito il parere del competente Organo Statale, provvede entro 120 giorni dalla data della richiesta all'eventuale rilascio delle concessioni nei limiti di superficie consentiti dalla Carta Ittica, e suoi eventuali aggiornamenti, e nel rispetto dei criteri riportati ai successivi punti.
Il tipo di documentazione da allegare alla domanda viene stabilito dal Dirigente responsabile del servizio.
C) al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dalle Ditte già operanti nella laguna di Caleri in Comune di Rosolina, dato atto che, alla data del presente regolamento, la superficie occupata per l'allevamento è inferiore a quella prevista nella Carta Ittica Provinciale, le concessioni vengono priorità-riamente rilasciate, nel rispetto del rapporto di cui alla successiva lettera G) e fatto salvo quanto stabilito alla lettera H), ai soggetti, aventi i requisiti di cui alla lettera A), titolari in quella laguna di concessioni demaniali alla data del 31.12.1999.
Dopo il rilascio e/o rinnovo delle concessioni alle Ditte sopraindicate, si procederà alla assegnazione delle aree lagunari rimaste a disposizione secondo le priorità indicate alla lettera A).
D) l'esame delle richieste di nuove concessioni avverrà per ordine cronologico di arrivo secondo il protocollo generale della Provincia. Nel caso in cui nello stesso sito di un' area lagunare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della prima istanza, si riscontri una concomitanza di domande, la concessione viene rilasciata, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, con le priorità indicate alla lettera A).
Nel caso di concomitanza di richieste di due o più Consorzi, Cooperative di pescatori o Società aventi gli stessi requisiti, la priorità viene assegnata al Consorzio, Cooperativa Pescatori o Società con il maggior numero di soci titolari di licenza di pesca di tipo "A".
E) la percentuale delle superfici delle singole lagune da utilizzare per l'allevamento dei molluschi è stabilita nella Carta Ittica provinciale e suoi eventuali aggiornamenti. La parte lagunare non utilizzata per gli allevamenti sarà usufruita quale area in cui esercitare la raccolta del seme di mollusco necessaria agli allevamenti, per la raccolta di molluschi maturi allo stato naturale, per attività di sperimentazione, per eventuali occupazioni derivanti da spostamenti di impianti già concessi resisi improduttivi, per l'esercizio della pesca professionale diversa da quella dell'allevamento dei molluschi e per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva.
F) una volta concessa la superficie massima occupabile di cui alla lettera E), la Provincia sospende il rilascio delle concessioni.
G) la superficie da concedere tiene conto del rapporto n.soci/mq. da occupare fissando il criterio secondo il quale ogni socio, per allevamento di vongole e ostriche, può occupare uno spazio acqueo non superiore a mq.4.000, mentre per l'allevamento di mitili può occupare uno spazio acqueo non superiore a mq.5.000. Il numero di soci al quale fare riferimento per il calcolo della superficie concedibile per l'allevamento è riferito alla data di presentazione della domanda di rilascio e/o rinnovo della concessione. Dal rispetto del rapporto di cui sopra, al fine di una adeguata programmazione della attività all'interno delle aree lagunari concesse, sono esentati i Consorzi costituiti in prevalenza da Cooperative di pescatori e/o da Società diverse dalle Cooperative di pescatori i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A".
I Consorzi di cui sopra potranno occupare aree lagunari eccedenti il 50% della superficie risultante dal rapporto n.soci aderenti/mq. da occupare.
H) i rinnovi delle concessioni, a favore di Cooperative di pescatori e Società, diverse dalle Cooperative pescatori, i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A", qualora riguardino aree di superficie superiore rispetto al rapporto n.soci/mq. occupabili di cui alla lettera G), saranno rilasciati per l'occupazione di una superficie lagunare risultante dalla applicazione del criterio n.soci/mq. aumentato nella percentuale del 50%.
Tale superficie, in ogni caso, non potrà superare quella in concessione.
Qualora i rinnovi riguardino l'attività da svolgersi in lagune nelle quali, alla data del presente regolamento, la superficie utilizzata per l'allevamento dei molluschi è superiore a quella stabilita nella Carta Ittica provinciale, le concessioni, a partire dal 1° Gennaio 2001, saranno rilasciate ex novo alle Ditte richiedenti secondo le priorità indicate alla lettera A), nel rispetto di quanto previsto alla lettera G), fino al raggiungimento della superficie massima occupabile.
I) in caso di richiesta di rilascio di una nuova concessione da parte di soggetti già titolari di altre concessioni, la stessa sarà rilasciata solo nel caso in cui la nuova occupazione sia rispettosa del criterio di cui alla lettera G) ovvero riducendone la superficie richiesta fino a renderla conforme ai criteri medesimi.
L) i concessionari si impegnano, al momento del rilascio della concessione da parte della Provincia, a mantenere un numero di soci rispettoso del criterio di cui alla lettera G), pena la revoca della concessione. Al fine delle verifiche di cui sopra, i soggetti titolari di concessioni, entro il 31 Gennaio di ciascun anno di validità della concessione, trasmettono alla Provincia l'elenco dei soci addetti agli impianti di allevamento.
M) gli spostamenti di impianti già concessi saranno consentiti, previa richiesta dei titolari e acquisito il parere del competente Organo Statale, qualora sia riscontrata l'intervenuta improduttività degli stessi per cause ambientali o altri fattori imprese-dibili.
2. Il rilascio delle concessioni per attività di piscicoltura nelle acque interne e nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
A) hanno titolo per l'ottenimento della concessione le Cooperative di pescatori e/o loro Consorzi, le Società e/o loro Consorzi i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A", i pescatori di professione autonomi e/o soci di Cooperative pescatori.
B) la Provincia, acquisito il parere del competente Organo Statale, rilascia le concessioni secondo le indicazioni contenute nella Carta Ittica, nel rispetto dei criteri riportati ai successivi punti.
Il tipo di documentazione da allegare alla richiesta viene stabilito dal Dirigente responsabile del servizio.
C) l'esame delle richieste di concessione avverrà per ordine cronologico di arrivo secondo il protocollo generale della Provincia. Nel caso in cui nello stesso sito di un'area lagunare e/o stesso corso d'acqua o tratto di esso si riscontri una concomitanza di domande pervenute nella stessa data, la concessione viene rilasciata secondo le seguenti priorità:
  • 1 - ad un Consorzio composto in prevalenza da Cooperative di pescatori da tempo operanti nelle acque interne e/o marittime interne polesane
  • 2 - ad un Consorzio composto in prevalenza da Società, diverse dalle Cooperative di pescatori, da tempo operanti nelle acque interne e/o marittime interne polesane i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A"
  • 3 - ad una Cooperativa di pescatori da tempo operante nelle acque interne e/o marittime interne polesane
  • 4 - ad una Società, diversa dalle Cooperative di pescatori, da tempo operante nelle acque interne e/o marittime interne polesane i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A"
  • 5 - a singoli pescatori autonomi o soci di Cooperative pescatori.
Nel caso di concomitanza di domande pervenute nella stessa data da parte di pescatori autonomi o soci di Cooperative, la priorità viene così attribuita:
  • minor reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente
  • maggiore anzianità di iscrizione del richiedente negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 13.03.1958, n.250
D) la Provincia potrà sospendere per periodi determinati il rilascio delle concessioni nel caso in cui ritenga opportuno privilegiare, sia nelle acque interne che in quelle marittime interne, l'esercizio della pesca da parte di tutti i pescatori di professione e dilettanti-sportivi interessati.
E) la Provincia rilascia le concessioni tenuto conto della ubicazione e/o delle caratte-ristiche degli impianti i quali devono essere tali da non pregiudicare la salvaguardia della fauna ittica e dell'ambiente.
3. Le concessioni di cui al primo e secondo comma, rilasciate dal Dirigente responsabile del Servizio, hanno durata quadriennale e potranno essere revocate per inosservanza alle disposizioni in esse contenute o per motivi di pubblico generale interesse.
4. L'avvio della attività è subordinato all'ottenimento della concessione demaniale, qualora prevista.
5. Il Dirigente responsabile del servizio, qualora vengano meno le condizioni che hanno consentito il rilascio delle concessioni di cui al primo e secondo comma, procede alla revoca delle stesse.
6. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di molluschicoltura e piscicol-tura concessi.
Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio di ciascun anno mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo della Provincia.


Art. 37 - ATTIVITA’ DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA ALL’INTERNO DI AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA
1. L'attività di acquacoltura e piscicoltura esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca, viene esercitata previa comunicazione dei titolari degli impianti al Presidente della Provincia. La comunicazione deve riportare i dati e allegata la documentazione sottoindicata:
  1. elaborato tecnico relativo all'area in cui viene svolta l'attività
  2. relazione tecnica riportante la superficie, le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati e il tipo di allevamento praticato
  3. specie allevate
  4. modalità, località e quantità di acqua prelevata e relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.
2. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art.23 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.
3. Le eventuali variazioni alle caratte-ristiche degli impianti devono essere comunicate alla Provincia.
4. Spetta ai titolari e ai conduttori degli impianti mantenere in essere le idonee condizioni igienico-sanitarie degli allevamen-ti utilizzati nonchè acquisire ogni eventuale concessione rilasciata dalle competenti autorità per l'esecuzione di lavori agli impianti medesimi.
5. Il Dirigente responsabile del servizio si riserva la facoltà di vietare l'allevamento di specie ittiche ritenute dannose per l'equilibrio dell'ambiente acquatico.
6. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di acquacoltura e piscicoltura di cui al primo comma. Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio di ciascun anno mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo della Provincia.


<<Torna all'indice