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Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO VI
NORME DI TUTELA E SALLVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA


Art. 28 - LUNGHEZZE MINIME DI CATTURA
1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:

  • temolo (Thymallus thymallus)cm. 35
  • trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) cm. 40
  • trota fario (Salmo trutta trutta)cm. 22
  • pesce persico (Perca fluviatilis)cm. 20
  • tinca (Tinca tinca) cm. 25
  • carpa (Cyprinus carpio)cm. 30
  • barbo comune (Barbus plebejus) cm. 20
  • cavedano (Leuciscus cephalus) cm. 20
  • savetta (Chondrostoma saetta) cm. 20
  • pigo (Rutilus pigus)cm. 25
  • luccio (Esox lucius)cm. 45
  • anguilla (Anguilla anguilla)cm. 25
  • agone, alosa, cheppia, sardena (Alosa fallax)cm. 30
  • lasca (Chondrostoma genei)cm. 15
2. Le lunghezze minime che gli animali acquatici di origine marina devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:
  • anguilla (Anguilla Anguilla)cm. 25
  • spigola (Dicentrarchus labrax)cm. 20
  • sgombro (Scomber s.p.p.)cm. 15
  • palamita (Sarda sarda)cm. 25
  • tonno (Thunnus thynnus)cm. 70
  • alalonga (Thunnus alalunga)cm. 40
  • tonnetto (Euthynnus alletteratus)cm. 30
  • pesce spada (Xiphias gladius)cm. 140
  • triglia (Mullus sp) cm. 15
  • sogliola (Solea vulgaris) cm. 15
  • merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius) cm. 11
  • cefalo (Mugil sp) cm. 20
  • cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum) cm. 45
  • orata (Sparus auratus) cm. 20
  • go (Gobios ophiocephalus) cm. 12
  • passera pianuzza (Platichtis fleus)cm.15
Per i molluschi bivalvi pescati nelle acque marittime interne vigono le misure stabilite dall'art.89 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 Luglio 1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima approvato con D.P.R. 2 Ottobre 1968, n.1639:
  • ostrica (Ostea sp.)cm. 6
  • mitilo (Mitilus sp.) cm. 5
  • vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm. 2,5
  • tartufo di mare (Venus verrucosa)cm. 2,5
  • cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) cm. 8
  • capasanta (Pecten jacobaeus) cm. 10
  • tellina (Donax trunculus) cm. 2

Per quanto riguarda la vongola verace filippina (Tapes philippinarum), la misura minima viene stabilita in cm. 2,5.
3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate, a bocca chiusa, dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi. Per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
4. Per gli animali acquatici non individuati ai commi primo e secondo catturati in acque ciprinicole e nelle acque salmastre, non viene richiesta alcuna misura minima di cattura, fatto salvo il caso di salvaguardia di alcune specie ittiche indicate all'art.29 per le quali è previsto il divieto di cattura per tutto il periodo dell'anno.
5. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita, devono essere immediata-mente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.
6. Gli esemplari di specie ittiche e di molluschi bivalvi catturati, di dimensioni inferiori a quelle consentite, devono essere rigettati in acqua, fatto salvo il caso previsto dall'art.26 del presente regolamento.
7. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure minime previste al primo e secondo comma.
8. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo e secondo comma, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche.


Art. 29 - PERIODO DI PROIBIZIONE DELLA PESCA
1. La pesca degli animali acquatici sotto-riportati è proibita nei seguenti periodi:

  • temolo: dall'ultimo Lunedì di Settembre al 31 Maggio
  • pesce persico reale : dal 1° Aprile al 31 Maggio
  • tinca: dal 15 Maggio al 30 Giugno
  • carpa: dal 15 Maggio al 30 Giugno
  • luccio: dal 1° Gennaio al 15 Aprile
  • agone, alosa, cheppia, sardena: dal 15 Maggio al 30 Giugno
  • lasca: dal 15 Aprile al 30 Maggio
  • trota marmorata: dall'ultimo Lunedì di Settembre al primo Sabato di Marzo
  • trota fario: dall'ultimo lunedì di Settembre al primo Sabato di Marzo
  • barbo comune: dal 1° Maggio al 15 Giugno
  • pigo: dal 1° Maggio al 15 Giugno
  • savetta: dal 1° Maggio al 15 Giugno
Per le specie ittiche sottoindicate, la cattura è vietata per tutto il periodo dell'anno:
  • storione cobice (Acipenser naccarii)
  • storione comune (Acipenser sturio)
  • storione ladano (Huso huso)
  • gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus)
  • lampreda di ruscello (Lethenteron zanandreai)
  • spinarello (Gasterosteus aculeatus)
  • panzarolo (Orsinigobius puntatissimus)
  • gobione (Gobio gobio)
Per quanto riguarda i molluschi, ai sensi del D.M.7/8/1992, è vietata la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).
2. I pesci catturati in epoca di proibizione devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.
3. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo comma, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche.
Il Dirigente responsabile del servizio, sempre acquisite le informazioni di cui sopra, può altresì adottare provvedimenti riguardanti variazioni dei periodi di divieto indicati al primo comma tenuto conto della incidenza dei tempi riproduttivi delle specie ittiche in relazione alle caratteristiche delle acque provinciali.


Art. 30 - SPECIE ITTICHE E MOLLUSCHI DI CUI È CONSENTITA LA SEMINA
1. Ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, nelle acque interne della Provincia di Rovigo è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:
  • pesce persico reale (Perca fluviatilis)
  • tinca (Tinca tinca)
  • carpa (Cyprinus carpio)
  • luccio (Esox lucius)
  • storione cobice (Acipenser naccarii)
  • storione comune (Acipenser sturio)
  • storione ladano (Huso huso)
  • anguilla (Anguilla anguilla)
  • pesce gatto (Ictalurus melas) di produzione nazionale.
Oltre alle specie ittiche sopra indicate, consentita la semina di specie ittiche autoctone appartenenti alla famiglia dei Mugilidi.
E' inoltre consentita, nelle acque marittime interne, la semina dei seguenti molluschi:

Gasteropodi:
  • Patella (Patella lister)
  • Orecchia marina (Haliotis tubercolata)
  • Maruzzella (Neverita josephina)
  • Pi di pellicano (Aporrhais pes pellicani)
  • Murice (Murex brandaris, M.trunculus)
Lamellibranchi:
  • Cuore (Cardium spp.)
  • Vongola o lupino (Venus gallina)
  • Vongola verace nostrana (Tapes decussatus)
  • Vongola verace filippina (Tapes philip-pinarum)
  • Tellina (Donax trunculus)
  • Cannolicchio (Solen vagina, Ensis Minor)
  • Longone (Tapes aureus, V.pullastra, V. aurea)
  • Cozza pelosa (Modiolus barbatus)
  • Cozza o mitilo (Mitilus galloprovincialis)
  • Cozza verde (Perna canaliculus)
  • Ostrica piatta (Ostrea edulis)
  • Ostrica concava (Crassostrea gigas)
  • Canestrello (Chlamys varia, C.opercularis, C.glabra)
  • Cappasanta o conchiglia di S.Giacomo (Pecten jacobaeus)
  • Tartufo di mare o noce (Venus verrucosa)
  • Fasolaro (Callista chione)
2. Il Dirigente responsabile del servizio, qualora lo ritenga opportuno per motivi di natura biologica e per una migliore azione di ripopolamento ittico, può integrare con proprio decreto, acquisite opportune informa-zioni tecnico scientifiche, gli elenchi di cui al primo comma.


Art. 31 - MISURE DI PROFILASSIE DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEI PESCI E DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
1. Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria come previsto dal secondo comma dell'art.15 della Legge Regionale 28.04.1998, n.19.
2. I pesci e gli altri organismi acquatici dovranno essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico alla immissione secondo le vigenti disposizioni in materia.
3. Le operazioni di immissione di materiale ittico in acque pubbliche, rientranti nel piano di ripopolamento ittico annuale, dovranno avvenire alla presenza di personale dipendente della Provincia il quale provvederà a redigere il relativo verbale di semina.
4. Le operazioni di immissione di materiale ittico effettuate in acque pubbliche da soggetti diversi dalla Provincia potranno avvenire con le stesse modalità di cui al secondo comma, qualora autorizzate ai sensi del sesto comma dell'art.12 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.
Per ogni immissione ittica i soggetti autorizzati dovranno acquisire la documen-tazione sanitaria comprovante la salubrità del prodotto immesso.
La documentazione sanitaria di cui sopra, per quanto riguarda i concessionari di acque pubbliche per attività di piscicoltura, pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private nonché di pesca sportiva e dilettantistica di cui all'art.30 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, dovrà essere trasmessa alla Provincia, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
I soggetti autorizzati, diversi dai conces-sionari sopra indicati, dovranno trasmettere la certificazione sanitaria entro 15 giorni dalla data della immissione.


Art. 32 - ISTITUZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
1. Il Dirigente responsabile del servizio, su indicazioni della Carta Ittica provinciale, può istituire per tempi determinati delle zone di ripopolamento a tutela e protezione della fauna ittica.
2. Nelle zone di cui al primo comma è fatto divieto assoluto di esercizio della pesca, fatta eccezione per quanto stabilito al successivo articolo 42.

Art. 33 - DIVIETI TEMPORANEI DI PESCA
1. Il Dirigente responsabile del servizio, a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può disporre in corsi d'acqua o tratti di essi, per il tempo ritenuto necessario per il ripristino biologico, dei divieti temporanei di pesca anche per singole specie ittiche.


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