Regolamento
Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del
Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999
previsto dalla legge regionale 19/98
(art.7)
TITOLO VI
NORME DI TUTELA E SALLVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA
Art. 28 - LUNGHEZZE MINIME DI CATTURA
1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici delle acque interne devono
aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo
smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:
2. Le lunghezze minime che gli animali acquatici di origine
marina devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione
e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:
anguilla (Anguilla Anguilla)cm. 25
spigola (Dicentrarchus labrax)cm. 20
sgombro (Scomber s.p.p.)cm. 15
palamita (Sarda sarda)cm. 25
tonno (Thunnus thynnus)cm. 70
alalonga (Thunnus alalunga)cm. 40
tonnetto (Euthynnus alletteratus)cm. 30
pesce spada (Xiphias gladius)cm. 140
triglia (Mullus sp) cm. 15
sogliola (Solea vulgaris) cm. 15
merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius) cm. 11
cefalo (Mugil sp) cm. 20
cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum)
cm. 45
orata (Sparus auratus) cm. 20
go (Gobios ophiocephalus) cm. 12
passera pianuzza (Platichtis fleus)cm.15
Per i molluschi bivalvi pescati nelle acque marittime interne
vigono le misure stabilite dall'art.89 del Regolamento per l'esecuzione della
Legge 14 Luglio 1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima approvato
con D.P.R. 2 Ottobre 1968, n.1639:
ostrica (Ostea sp.)cm. 6
mitilo (Mitilus sp.) cm. 5
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm. 2,5
tartufo di mare (Venus verrucosa)cm. 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) cm.
8
capasanta (Pecten jacobaeus) cm. 10
tellina (Donax trunculus) cm. 2
Per quanto riguarda la vongola verace filippina (Tapes
philippinarum), la misura minima viene stabilita in cm. 2,5.
3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate, a bocca chiusa, dall'apice
del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale
oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta
i due lobi. Per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo
delle conchiglie.
4. Per gli animali acquatici non individuati ai commi primo e secondo catturati
in acque ciprinicole e nelle acque salmastre, non viene richiesta alcuna misura
minima di cattura, fatto salvo il caso di salvaguardia di alcune specie ittiche
indicate all'art.29 per le quali è previsto il divieto di cattura per
tutto il periodo dell'anno.
5. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita, devono essere
immediata-mente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di
utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio
della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza
dell'esemplare catturato.
6. Gli esemplari di specie ittiche e di molluschi bivalvi catturati, di dimensioni
inferiori a quelle consentite, devono essere rigettati in acqua, fatto salvo
il caso previsto dall'art.26 del presente regolamento.
7. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di tutela e salvaguardia
del patrimonio ittico, può adottare provvedimenti più restrittivi
rispetto alle misure minime previste al primo e secondo comma.
8. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di tutela e salvaguardia
del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone
l'elenco di cui al primo e secondo comma, acquisite opportune informazioni
tecnico scientifiche.
Art. 29 - PERIODO DI PROIBIZIONE DELLA PESCA
1. La pesca degli animali acquatici sotto-riportati è proibita nei
seguenti periodi:
temolo: dall'ultimo Lunedì di Settembre al
31 Maggio
pesce persico reale : dal 1° Aprile al 31 Maggio
tinca: dal 15 Maggio al 30 Giugno
carpa: dal 15 Maggio al 30 Giugno
luccio: dal 1° Gennaio al 15 Aprile
agone, alosa, cheppia, sardena: dal 15 Maggio al
30 Giugno
lasca: dal 15 Aprile al 30 Maggio
trota marmorata: dall'ultimo Lunedì di Settembre
al primo Sabato di Marzo
trota fario: dall'ultimo lunedì di Settembre
al primo Sabato di Marzo
barbo comune: dal 1° Maggio al 15 Giugno
pigo: dal 1° Maggio al 15 Giugno
savetta: dal 1° Maggio al 15 Giugno
Per le specie ittiche sottoindicate, la cattura è
vietata per tutto il periodo dell'anno:
storione cobice (Acipenser naccarii)
storione comune (Acipenser sturio)
storione ladano (Huso huso)
gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus)
lampreda di ruscello (Lethenteron zanandreai)
spinarello (Gasterosteus aculeatus)
panzarolo (Orsinigobius puntatissimus)
gobione (Gobio gobio)
Per quanto riguarda i molluschi, ai sensi del D.M.7/8/1992,
è vietata la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare
(Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).
2. I pesci catturati in epoca di proibizione devono essere immediatamente reimmessi
in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali
che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la slamatura
comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.
3. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di tutela e salvaguardia
del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone
l'elenco di cui al primo comma, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche.
Il Dirigente responsabile del servizio, sempre acquisite le informazioni di
cui sopra, può altresì adottare provvedimenti riguardanti variazioni
dei periodi di divieto indicati al primo comma tenuto conto della incidenza
dei tempi riproduttivi delle specie ittiche in relazione alle caratteristiche
delle acque provinciali.
Art. 30 - SPECIE ITTICHE E MOLLUSCHI DI CUI È CONSENTITA LA SEMINA
1. Ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, nelle acque
interne della Provincia di Rovigo è consentita l'immissione delle seguenti
specie ittiche:
pesce persico reale (Perca fluviatilis)
tinca (Tinca tinca)
carpa (Cyprinus carpio)
luccio (Esox lucius)
storione cobice (Acipenser naccarii)
storione comune (Acipenser sturio)
storione ladano (Huso huso)
anguilla (Anguilla anguilla)
pesce gatto (Ictalurus melas) di produzione nazionale.
Oltre alle specie ittiche sopra indicate, consentita la
semina di specie ittiche autoctone appartenenti alla famiglia dei Mugilidi.
E' inoltre consentita, nelle acque marittime interne, la semina dei seguenti
molluschi:
Gasteropodi:
Cappasanta o conchiglia di S.Giacomo (Pecten jacobaeus)
Tartufo di mare o noce (Venus verrucosa)
Fasolaro (Callista chione)
2. Il Dirigente responsabile del servizio, qualora lo ritenga
opportuno per motivi di natura biologica e per una migliore azione di ripopolamento
ittico, può integrare con proprio decreto, acquisite opportune informa-zioni
tecnico scientifiche, gli elenchi di cui al primo comma.
Art. 31 - MISURE DI PROFILASSIE DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEI PESCI E DEGLI
ORGANISMI ACQUATICI
1. Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici dovranno avvenire
nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria come
previsto dal secondo comma dell'art.15 della Legge Regionale 28.04.1998, n.19.
2. I pesci e gli altri organismi acquatici dovranno essere accompagnati da idonea
documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico
alla immissione secondo le vigenti disposizioni in materia.
3. Le operazioni di immissione di materiale ittico in acque pubbliche, rientranti
nel piano di ripopolamento ittico annuale, dovranno avvenire alla presenza di
personale dipendente della Provincia il quale provvederà a redigere il
relativo verbale di semina.
4. Le operazioni di immissione di materiale ittico effettuate in acque pubbliche
da soggetti diversi dalla Provincia potranno avvenire con le stesse modalità
di cui al secondo comma, qualora autorizzate ai sensi del sesto comma dell'art.12
della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19.
Per ogni immissione ittica i soggetti autorizzati dovranno acquisire la documen-tazione
sanitaria comprovante la salubrità del prodotto immesso.
La documentazione sanitaria di cui sopra, per quanto riguarda i concessionari
di acque pubbliche per attività di piscicoltura, pesca sportiva e dilettantistica
all'interno di proprietà private nonché di pesca sportiva e dilettantistica
di cui all'art.30 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, dovrà essere
trasmessa alla Provincia, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
I soggetti autorizzati, diversi dai conces-sionari sopra indicati, dovranno
trasmettere la certificazione sanitaria entro 15 giorni dalla data della immissione.
Art. 32 - ISTITUZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
1. Il Dirigente responsabile del servizio, su indicazioni della Carta Ittica
provinciale, può istituire per tempi determinati delle zone di ripopolamento
a tutela e protezione della fauna ittica.
2. Nelle zone di cui al primo comma è fatto divieto assoluto di esercizio
della pesca, fatta eccezione per quanto stabilito al successivo articolo 42.
Art. 33 - DIVIETI TEMPORANEI DI PESCA
1. Il Dirigente responsabile del servizio, a tutela e salvaguardia del patrimonio
ittico, può disporre in corsi d'acqua o tratti di essi, per il tempo
ritenuto necessario per il ripristino biologico, dei divieti temporanei di pesca
anche per singole specie ittiche.