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Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO V
Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (zona c) (Con reclusione dalla S.S. Romea a valle)



Art. 22 - PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA
1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo "B" "C" "D" o della autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, con le limitazioni previste per i vari tipi di licenza o autorizzazione, può esercitare la pesca nella zona salmastra con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

  1. canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di cinque canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami ad ancoretta fatta eccezione per la "pesca a spinning";
  2. Bilancino.
    Il lato massimo della rete non deve superare m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.12.
    L’ uso dell’attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l’ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio.
    La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m.20.
    L’uso dell’attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne.
    L’uso del bilancino è vietato in tutte le acque classificate secondarie.
    L’attrezzo, dopo l’utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca.
    E’ vietato l’utilizzo dell’attrezzo con il sistema a teleferica.
    Non è consentito l’utilizzo contemporaneo del bilancino e della bilancia.
    Bilancia.
    Il lato massimo della rete non deve superare m.2,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.12.
    Nella parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, sono consentite maglie di lato non inferiore a mm.6.
    L’ uso dell’attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l’ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio.
    La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m.20.
    L’uso dell’attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne.
    L’uso della bilancia è vietato in tutte le acque classificate secondarie.
    L’attrezzo, dopo l’utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca.
    E’ vietato l’utilizzo dell’attrezzo con il sistema a teleferica.
    Non è consentito l’utilizzo contemporaneo della bilancia e del bilancino.
    Nel caso di utilizzo da barca o natante, è consentito l’uso di un solo bilancino o di una sola bilancia.
  3. lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). L'uso dell'attrezzo è consentito da barca o natante nelle acque classificate principali, con esclusione del Canale di Loreo, e nelle acque marittime interne. Per ogni barca o natante è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due lenze. Per tale tipo di pesca è consentito l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento, purché non costituisca pericolo per la navigazione;
  4. boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille, limitatamente al fiume Adige. I diversi tipi di attrezzi di cui sopra non possono essere utilizzati contemporaneamente.
2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore, è consentita nel fiume Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne.
La barca o il natante deve essere ferma ed ancorata, fatta eccezione per le modalità previste per la pesca con la lenza a mano di cui alla lettera c) del primo comma e per la pesca al pesce siluro.
3. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino.
4. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m.20 dagli impianti di pisci-coltura e dagli attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati. E' inoltre vietato l'attracco della barca o natante ai pali di sostegno o ai pali delimitanti impianti destinati alla attività di molluschicoltura autorizzati e regolarmente tabellati.


Art. 23 - PESCA DI PROFESSIONE
1. Il titolare di licenza di tipo "A" può esercitare la pesca nella zona salmastra con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
  1. nelle acque principali e acque marittime interne:
    1. gli attrezzi di cui al primo comma dell'art.22 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
    2. gli attrezzi consentiti per la pesca di professione in zona ciprinicola indicati al primo comma paragrafo 1) dell'art.20 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
    3. reti da posta stagionali. L'uso delle reti è consentito nelle acque marittime interne e nel Po di Levante dal 1° Ottobre al 15 Gennaio ai titolari di licenza di tipo A. Al fine di garantire la navigabilità, le reti devono essere collocate a distanza di almeno m.100 l'una dall'altra. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm.32 nelle ali, a mm.28 nella bocca e a mm.20 nella coda. Durante il periodo di pesca le reti devono essere ripulite frequentemente per evitare che costituiscano ostacolo al movimen-to dell'acqua;
    4. nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm.40, la distanza tra vimini e/o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm.5 e la maglia della rete nella bocca, sia per la nassa di vimini che di metallo, non deve essere inferiore a mm.20;
    5. rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm.16 nel tresso e a mm.12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a m.50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno 100 metri l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.
  2. Nelle acque secondarie:
    1. gli attrezzi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art.22 con le modalità e le limitazioni ivi indicate.
2. Durante il periodo 1° Marzo - 30 Settembre, al fine di garantire la navigabilità e favorire l'idrodinamica, nelle acque marittime interne è vietato recingere o sbarrare spazi acquei con reti fisse collocate sul fondo lagunare fatta eccezione per la rete da acquadelle di cui alla lettera e) del primo comma paragrafo 1) del presente articolo e per la rete denominata vangaiola (negossa) di cui alla lettera f), primo comma, paragrafo 1) dell'art.20 per la cattura dei gamberi.
3. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.
4. Il titolare di licenza di tipo "A", per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata.
L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito in tutte le acque classificate principali e nelle acque marittime interne.
5. I concessionari di corsi o specchi acquei a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso.
6. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come previsto al terzo comma dell'art.10 del presente regolamento.

Il pescatore di professione potrà utilizzare la Bilancia di m. 4 di lato per tutto il periodo dell’anno.



Art. 24 - PESCA SUBACQUEA
1. La pesca subacquea è consentita nelle acque marittime interne, esclusivamente in apnea, ai pescatori che hanno compiuto il 18° anno di età in possesso di licenza di pesca di tipo "A" "B" e del patentino subacqueo.
2. La pesca subacquea può essere praticata dalla levata del sole al tramonto.
3. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
  1. ad una distanza inferiore a m.500 dalle zone di balneazione;
  2. ad una distanza inferiore a m.100 dagli impianti di acquacoltura e piscicol-tura;
  3. ad una distanza inferiore a m.100 dalle barche o natanti ancorati;
  4. ad una distanza inferiore a m.100 dalle opere portuali esterne o dai segnali marittimi.
4. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a m.300.
Se il pescatore si serve di una barca o natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sulla barca o natante medesimi.
5. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare e uscire dall'acqua.


Art. 25 - PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI
1. La pesca dei molluschi bivalvi maturi destinati alla commercializzazione esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo è consentita solamente ai titolari di licenze di tipo "A" in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nel caso in cui la potenzialità delle acque non consenta il rilascio di tutte le auto-rizzazioni richieste, l'individuazione dei soggetti da autorizzare, esaurite le istanze dei pescatori di professione polesani, avverrà secondo l'ordine sottoindicato:
  1. minor reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente
  2. maggiore anzianità di iscrizione del richiedente negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 13.03.1958, n.250.

2. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca riconosciuti ai sensi del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei molluschi avverrà secondo criteri concordati tra Provincia e concessionario.
3. Il Presidente della Provincia stabilisce con proprio provvedimento: le località, l'orario, i giorni di pesca, i periodi e gli attrezzi consentiti nonché il quantitativo massimo di raccolta giornaliera dei molluschi bivalvi.
4. Gli attrezzi consentiti per la pesca dei molluschi di cui al terzo comma devono essere usati senza l'ausilio di mezzi o strumenti meccanici.
5. Il Dirigente responsabile del servizio può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio.
6. Per la raccolta dei molluschi bivalvi è vietato l'esercizio della pesca subacquea.
7. In deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo, nelle acque marittime interne non soggette a "diritti esclusivi" di pesca, al pescatore dilettante-sportivo resi-dente in Provincia di Rovigo in possesso di licenza di tipo "B" "C" o della autorizzazione di pesca di cui all'art.10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, è consentito raccogliere giornalmente in aree lagunari libere alla pesca, con il solo ausilio delle mani, un chilogrammo di molluschi bivalvi da utilizzare esclusivamente come esca per la cattura dei pesci.


Art. 26 - PESCA DEL SEME NOVELLO DA SEMINA E RACCOLTA DLE SEME DI MOLLUSCO
1. La pesca del pesce novello da semina è consentita, dal 1° Marzo al 15 Giugno di ciascun anno ad un limitato numero di pescatori titolari di licenza di tipo "A".
Le disposizioni per le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni, fino ad esaurimento, saranno emesse dal Dirigente responsabile dal servizio.
Per l'esercizio della pesca è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio.
Nella autorizzazione sono indicati i luoghi e i tempi di pesca.
2. La raccolta di seme di mollusco, non finalizzata alla commercializzazione del pro-dotto raccolto, è consentita esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di tipo "A" concessionari di specchi acquei per svolgere l'attività di molluschicoltura, previa auto-rizzazione rilasciata dal Dirigente respon-sabile del servizio.
Nella autorizzazione sono indicati: luoghi, tempi e quantità di raccolta del seme.
3. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca riconosciuti ai sensi del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta del seme destinato agli allevamenti esterni alle aree lagunari concesse avverrà previo parere favorevole del concessionario di intesa con la Provincia.
4. Qualora la raccolta del seme, per una migliore distribuzione della risorsa, avvenga a cura del concessionario all'interno delle aree richiamate al terzo comma, i pescatori addetti alla raccolta sono esentati dal possesso della autorizzazione di cui al secondo comma.
5. I tempi e gli attrezzi per la raccolta del seme di mollusco sono annualmente stabiliti, con eccezione delle aree lagunari di cui al terzo comma, dal Dirigente responsabile del servizio.
6. Il Dirigente responsabile del servizio, al fine di prevenire eventuali morie di banchi di seme di mollusco dovute a cause di natura ambientale e climatica, può autorizzare, anche nei periodi di divieto, la raccolta del seme purché destinato al ripopolamento di altre aree lagunari ritenute idonee.


Art. 27 - RACCOLTA DI ANELLIDI E CORBOLE
1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita nelle acque marittime interne ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo "A".
Per la raccolta degli anellidi è consentito l'uso della forca e del vanghetto da cm.20 nonché del crivello a mano, costruito con rete a sacco, di lato o di diametro non superiore a cm.60.
Per la raccolta delle corbole è consentito l'uso del palo e di una apposita rete le cui maglie non devono essere inferiori a mm.20. Per la cattura delle corbole non è consentito l'ausilio del motore dell'imbarcazione.
2. Il pescatore dilettante-sportivo, munito della licenza di tipo B o della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, può raccogli-ere giornalmente per proprio esclusivo uso e con l'ausilio dei soli attrezzi indicati al primo comma, non più di 100 esemplari di vermi del tipo “muriddu”, non più di 300 vermi del tipo “tremolino” e catturare non più di 100 esemplari di corbole.
3. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico.
4. Il Dirigente responsabile del servizio, può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, diversi da quelli previsti al primo comma, acquisite le opportune informa-zioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio.
5. La cattura degli anellidi e delle corbole è consentita dal 1° Marzo al 31 Ottobre.
6. Il Dirigente responsabile del servizio, per ragioni di salvaguardia ambientale e tutela della fauna ittica, può disporre limitazioni o divieti sia per i quantitativi di raccolta delle corbole e degli anellidi sia per gli attrezzi di pesca da utilizzare.


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