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Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E DI PROFESSIONE NELLA ZONA CIPRINICOLA (ZONA B) con esclusione del fiume Po e delle sue diramazio
ni

Art. 19 - ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTAN-TISTICO SPORTIVA
1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo "B" "C" "D" o della autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del-l'art.10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, con le limitazioni previste per i vari tipi di licenza o autorizzazione, può esercitare la pesca in zona ciprinicola con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

  1. canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami ad ancoretta fatta eccezione per la "pesca a spinning";
  2. bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.20.
    L’ uso dell’attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l’ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio.
    La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m.20.
    L’uso dell’attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante, Po di Brondolo e nel Tartaro dal confine con la Provincia di Verona fino alla chiavica in località Vallalta in Comune di Canda.
    Nel fiume Tartaro, dal confine con la Provincia di Verona fino alla chiavica in località Vallalta in Comune di Canda, l’uso dell’attrezzo è vietato dal 1° Maggio al 30 Giugno.
    L’uso del bilancino è vietato in tutte le acque classificate secondarie.
    L’attrezzo, dopo l’utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca.
    E’ vietato l’utilizzo dell’attrezzo con il sistema a teleferica.
    Non è consentito l’utilizzo contemporaneo del bilancino e della bilancia.

    Bilancia.
    Il lato massimo della rete non deve superare m.2,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.20.
    Nella parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, sono consentite maglie di lato non inferiore a mm.10.
    L’ uso dell’attrezzo è consentito con il supporto del palo di manovra, l’ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio.
    La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m.20.
    L’uso dell’attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante e Po di Brondolo.
    L’uso della bilancia è vietato in tutte le acque classificate secondarie.
    L’attrezzo, dopo l’utilizzo, non può rimanere collocato sul luogo di pesca.
    E’ vietato l’utilizzo dell’attrezzo con il sistema a teleferica.
    Non è consentito l’utilizzo contemporaneo della bilancia e
    del bilancino.
    Nel caso di utilizzo da barca o natante, è consentito l’uso di un solo bilancino o di una sola bilancia.
  3. boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille, limitatamente al fiume Adige.
I diversi tipi di attrezzi di cui sopra non possono essere utilizzati contemporaneamente.
2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore purché fermo e ancorato, fatta eccezione per la pesca al pesce siluro, è consentita nel fiume Adige, Po di Brontolo e Po di Levante.
Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino.
3. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m.20 dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di acqua-coltura e piscicoltura autorizzati e regolar-mente tabellati.


Art. 20 - ESERCIZIO DELLA PESCA DI POFESSIONE
1. Il titolare di licenza di tipo "A", può esercitare la pesca nelle acque della zona ciprinicola con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni


  1. nelle acque principali:
  a. gli attrezzi di cui al primo comma dell'art.19 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
  b. tremaglio (o tramaglio). La maglia della rete non deve essere inferiore a mm.52, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. La rete può essere a più maglie e con altezza da m.0,50 fino a m.4;
  c. Bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare m. 4 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 60. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a m. 50. L’uso dell’attrezzo può essere consentito per tutto il periodo dell’anno.
  d. bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare m.2. La misura delle maglie nella bocca non può essere inferiore a mm.48 e nella coda mm.20. Tra un insieme di berto-velli ed un altro deve interior-rere una distanza minima di m.50. La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme;
  e. bertovello con ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare m.2, l'apertura comples-siva delle due ali non deve supe-rare la metà della larghezza del corso d'acqua e la maglia della rete nelle ali e nella bocca non deve essere inferiore a mm.28. Le maglie nella coda non devono essere inferiori a mm.20. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di m.50. La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell' insieme;
  f. vangaiola (negossa). L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m.1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm.10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Maggio al 30 Giugno;
  h. corde armate denominate anche "parangali". L'attrezzo deve essere collocato sul fondo del corso d'acqua;
  i. rete da pescetti a sacco, senza cogolo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm.12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Marzo al 30 Settembre;
  l. rete da imbrocco o barracuda. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm.52 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua;
  m. rete da imbrocco per acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 16 e l'altezza della rete non superiore a m.1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di Maggio;
  n. tremaglio (o tramaglio) per acquadelle: Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm.16 e l'altezza della rete non superiore a m.1,50. L'uso dell'at-trezzo è vietato nel mese di Maggio.
     
  2. Nelle acque secondarie:
  a. gli attrezzi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art.19 con le modalità e le limitazioni ivi indicate.
  2. Il titolare di licenza di tipo "A", per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata. L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito in tutte le acque classificate principali.
  3. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.
  4. I concessionari di corsi o specchi acquei a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso.
  5. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come previsto al terzo comma dell'art.10 del presente regolamento.
     
  1. Art. 21 - PESCA SUBACQUEA
    1. L'esercizio della pesca subacquea in tutte le acque della zona ciprinicola (Zona B) è vietato.


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