Regolamento
Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del
Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999
previsto dalla legge regionale 19/98
(art.7)
TITOLO
IV
ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E DI PROFESSIONE NELLA ZONA CIPRINICOLA
(ZONA B) con esclusione del fiume Po e delle sue diramazioni
Art. 19 - ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTAN-TISTICO SPORTIVA
1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo "B"
"C" "D" o della autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi
del-l'art.10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, con le limitazioni
previste per i vari tipi di licenza o autorizzazione, può esercitare
la pesca in zona ciprinicola con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:
canna con o senza mulinello. E' consentito
l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna.
Non possono essere usati ami ad ancoretta fatta eccezione per la "pesca
a spinning";
bilancino. Il lato massimo della rete non
deve superare m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore
a mm.20.
L’ uso dell’attrezzo è consentito con il supporto del
palo di manovra, l’ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio.
La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore
a m.20.
L’uso dell’attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po
di Levante, Po di Brondolo e nel Tartaro dal confine con la Provincia di
Verona fino alla chiavica in località Vallalta in Comune di Canda.
Nel fiume Tartaro, dal confine con la Provincia di Verona fino alla chiavica
in località Vallalta in Comune di Canda, l’uso dell’attrezzo è vietato
dal 1° Maggio al 30 Giugno.
L’uso del bilancino è vietato in tutte le acque classificate
secondarie.
L’attrezzo, dopo l’utilizzo, non può rimanere collocato
sul luogo di pesca.
E’ vietato l’utilizzo dell’attrezzo con il sistema a
teleferica.
Non è consentito l’utilizzo contemporaneo del bilancino e
della bilancia.
Bilancia.
Il lato massimo della rete non deve superare m.2,50 e il lato della maglia
non deve essere inferiore a mm.20.
Nella parte centrale, per un quadrato max. di 80 cm. di lato, sono consentite
maglie di lato non inferiore a mm.10.
L’ uso dell’attrezzo è consentito con il supporto del
palo di manovra, l’ausilio della carrucola e dei tiranti di appoggio.
La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a
m.20.
L’uso dell’attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po
di Levante e Po di Brondolo.
L’uso della bilancia è vietato in tutte le acque classificate
secondarie.
L’attrezzo, dopo l’utilizzo, non può rimanere collocato
sul luogo di pesca.
E’ vietato l’utilizzo dell’attrezzo con il sistema a
teleferica.
Non è consentito l’utilizzo contemporaneo della bilancia e
del bilancino.
Nel caso di utilizzo da barca o natante, è consentito l’uso
di un solo bilancino o di una sola bilancia.
boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle
anguille, limitatamente al fiume Adige.
I diversi tipi di attrezzi di cui sopra non possono essere
utilizzati contemporaneamente.
2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca
da barca o natante, anche a motore purché fermo e ancorato, fatta eccezione
per la pesca al pesce siluro, è consentita nel fiume Adige, Po di Brontolo
e Po di Levante.
Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino.
3. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a
distanza inferiore a m.20 dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti
fissi di acqua-coltura e piscicoltura autorizzati e regolar-mente tabellati.
Art. 20 - ESERCIZIO DELLA PESCA DI POFESSIONE
1. Il titolare di licenza di tipo "A", può esercitare la pesca
nelle acque della zona ciprinicola con i seguenti attrezzi e alle seguenti
condizioni
1. nelle acque principali:
a.
gli attrezzi di cui al
primo comma dell'art.19 con le
modalità e
limitazioni ivi indicate;
b.
tremaglio (o tramaglio). La maglia
della rete non deve essere inferiore
a mm.52, la rete deve essere
salpata da un solo lato, essendo
vietato l'uso a strascico. La rete può essere a più maglie
e con altezza da m.0,50 fino a m.4;
c.
Bilancia. Il lato massimo della rete
non deve superare m. 4 e la maglia
della rete non deve essere inferiore
a mm. 60. La distanza tra due
bilance non può essere
inferiore a m. 50. L’uso dell’attrezzo può essere
consentito per tutto il periodo dell’anno.
d.
bertovello senza ali. Il diametro
massimo della bocca non deve superare
m.2. La misura delle maglie nella
bocca non può essere inferiore
a mm.48 e nella coda mm.20. Tra
un insieme di berto-velli
ed un altro
deve interior-rere
una distanza minima di m.50.
La presenza di un
insieme di bertovelli deve essere
segnalata in superficie dal
primo all'ultimo bertovello
dell'insieme;
e.
bertovello con ali. Il diametro massimo
della bocca non deve superare
m.2, l'apertura comples-siva delle due ali non deve supe-rare
la metà della
larghezza del corso d'acqua e
la maglia della rete nelle ali e nella
bocca non deve essere inferiore
a mm.28. Le maglie nella coda non devono essere inferiori
a mm.20. Tra un insieme
di bertovelli
ed un altro deve intercorrere
una distanza
minima
di m.50. La presenza di un insieme
di bertovelli deve essere
segnalata
in superficie dal primo all'ultimo
bertovello dell' insieme;
f.
vangaiola (negossa). L'apertura massima
della bocca della rete non deve
superare m.1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore
a mm.10.
Può essere
applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato
dal 1° Maggio al 30 Giugno;
h.
corde armate denominate anche "parangali".
L'attrezzo deve essere collocato
sul fondo del corso d'acqua;
i.
rete da pescetti a sacco, senza cogolo.
La maglia della rete non deve
essere inferiore a mm.12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua.
L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Marzo
al 30 Settembre;
l.
rete da imbrocco o barracuda. La maglia
della rete non deve essere inferiore a
mm.52 e la rete non deve superare la metà del corso
d'acqua;
m.
rete da imbrocco per acquadelle.
La maglia della rete non deve essere
inferiore a mm. 16 e l'altezza della
rete non superiore a m.1,50.
L'uso dell'attrezzo è vietato
nel mese di Maggio;
n.
tremaglio (o tramaglio) per
acquadelle: Le maglie della rete
non devono essere inferiori a mm.16 e
l'altezza della rete non superiore
a m.1,50. L'uso dell'at-trezzo è vietato
nel mese di Maggio.
2. Nelle acque secondarie:
a.
gli attrezzi di cui alla lettera a)
del primo comma dell'art.19 con
le modalità e
le limitazioni ivi indicate.
2.
Il titolare di licenza di tipo "A",
per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti
nonché del pescato, può usare l'imbarcazione
anche non ancorata. L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito
in tutte le acque classificate principali.
3.
E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni
attrezzi di pesca non consentiti.
4.
I concessionari di corsi o specchi
acquei a scopo di acquacoltura
e piscicoltura possono adoperare all'interno
delle concessioni attrezzi anche
diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione
della Provincia
finalizzata all'accertamento
della
non dannosità al
bene concesso.
5.
Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi
devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come
previsto al terzo comma dell'art.10 del presente regolamento.
Art. 21 - PESCA SUBACQUEA
1. L'esercizio della pesca subacquea in tutte le acque della zona ciprinicola
(Zona B) è vietato.