Regolamento
Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del
Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999
previsto dalla legge regionale 19/98
(art.7)
Art.1 - MODALITA - DI PESCA
1. E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di
specie ittiche, di molluschi e/o crostacei.
2. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli
attrezzi previsti nel presente regolamento.
Art. 2 - SUDDIVISIONE DELLE ACQUE INTERNE
1. La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa,
così come stabilito all'art.5, comma secondo, della Legge Regionale 28
Aprile 1998, n.19, nelle seguenti zone:
Zona ciprinicola (zona B): comprende tutte le acque
dai confini con le Province di Verona e Mantova a valle fino alla Strada
Statale Romea;
Zona salmastra (zona C): comprende tutte le acque
poste a valle della Strada Statale Romea.
Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Rovigo ricomprese
nella zona ciprinicola (zona B) e zona salmastra (zona C), ai sensi dell'art.5,
secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, sono così
classificate:
acque principali
acque secondarie
acque marittime interne.
2. Sono principali le acque che, per la loro portata, vastità
condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo
economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura.
3. Sono secondarie tutte le altre acque con esclusione di quelle marittime interne.
4. Sono acque marittime interne quelle delle lagune e dei bacini di acqua salsa
e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti
al demanio marittimo richiamato dall'art. 100, quarto comma, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616.
Art. 4 - ACQUE PRINCIPALI, SECONDARIE E MARITTIME INTERNE
1. Le acque interne della Provincia di Rovigo sono così individuate:
Acque principali:
il fiume Po e tutte le sue dirama-zioni
il fiume Adige
il fiume Tartaro
il fiume Canalbianco
il fiume Po di Levante
il fiume Po di Brondolo
il canale di Loreo
il canale di adduzione acque salmastre alla Centrale
termica Enel di Polesine Camerini dal ponte sulla strada di accesso
alla centrale fino a 100 metri a valle della griglia di protezione posta
all'ingresso del canale
canale di scarico acque salmastre dalla Centrale
termica di Polesine Camerini da 50 metri a valle del ponte con paratoie
di regolazione sino alla fine della massicciata presente in sponda idrografica
sinistra.
Acque secondarie:
Sono secondarie tutte le acque interne della Provincia non elencate alla
lettera A.
Acque marittime interne:
laguna di Caleri
laguna di Levante (Marinetta) e Vallona
sacca di Barbamarco
sacca del Basson
sacca del Canarin
sacca ex isola di Bonelli-Levante denominata
"Allagamento"
sacca degli Scardovari, Bottonera
acque comprese fra il Po della Pila e la Busa
di Tramontana
acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo
sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località
Bacucco.
Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque
di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è
costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo
la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei
a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume
Po di Goro. In particolare, la delimitazione della Sacca degli Scardovari e
Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata,
sulla riva destra del Po di Tolle, e il faro di Goro, così come risultante
dal Decreto della Capitaneria di Porto di Chioggia n.14 del 12.8.1970.