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Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca
Approvato con provvedimento del Consiglio provinciale n° 28/5691 dell’8 maggio 1999 previsto dalla legge regionale 19/98 (art.7)


SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali (Artt.1,2,3,4)>>
TITOLO II: Norme per l'esercizio della pesca (Artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)>>
TITOLO III: Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt.15,16,17,18)>>
TITOLO IV: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (Zona B) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.19,20,21)>>
TITOLO V: Esercizio della pesca dilettan-tistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (Zona C) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt.22,23,24,25,26,27)>>
TITOLO VI: Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt.28,29,30,31,32,33)>>
TITOLO VII: Attività di acquacoltura e pisci-coltura (Artt. 34, 35, 36, 37)>>
TITOLO VIII: Attività varie (Artt.38,39,40, 41,42)>>
TITOLO IX: Disposizioni varie (Artt.43,44,45, 46,47,48,49,50)>>
TITOLO X: Sanzioni (Art.51)>>
TITOLO XI: Disposizioni finali (Art.52)>>
TITOLO XII: Note informative>>

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art.1 - MODALITA - DI PESCA
1. E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche, di molluschi e/o crostacei.
2. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.


Art. 2 - SUDDIVISIONE DELLE ACQUE INTERNE
1. La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, così come stabilito all'art.5, comma secondo, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, nelle seguenti zone:

  • Zona ciprinicola (zona B): comprende tutte le acque dai confini con le Province di Verona e Mantova a valle fino alla Strada Statale Romea;
  • Zona salmastra (zona C): comprende tutte le acque poste a valle della Strada Statale Romea.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Rovigo ricomprese nella zona ciprinicola (zona B) e zona salmastra (zona C), ai sensi dell'art.5, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, sono così classificate:
  1. acque principali
  2. acque secondarie
  3. acque marittime interne.
2. Sono principali le acque che, per la loro portata, vastità condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura.
3. Sono secondarie tutte le altre acque con esclusione di quelle marittime interne.
4. Sono acque marittime interne quelle delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo richiamato dall'art. 100, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616.


Art. 4 - ACQUE PRINCIPALI, SECONDARIE E MARITTIME INTERNE
1. Le acque interne della Provincia di Rovigo sono così individuate:
  1. Acque principali:
    1. il fiume Po e tutte le sue dirama-zioni
    2. il fiume Adige
    3. il fiume Tartaro
    4. il fiume Canalbianco
    5. il fiume Po di Levante
    6. il fiume Po di Brondolo
    7. il canale di Loreo
    8. il canale di adduzione acque salmastre alla Centrale termica Enel di Polesine Camerini dal ponte sulla strada di accesso alla centrale fino a 100 metri a valle della griglia di protezione posta all'ingresso del canale
    9. canale di scarico acque salmastre dalla Centrale termica di Polesine Camerini da 50 metri a valle del ponte con paratoie di regolazione sino alla fine della massicciata presente in sponda idrografica sinistra.
  2. Acque secondarie:
    Sono secondarie tutte le acque interne della Provincia non elencate alla lettera A.
  1. Acque marittime interne:
    1. laguna di Caleri
    2. laguna di Levante (Marinetta) e Vallona
    3. sacca di Barbamarco
    4. sacca del Basson
    5. sacca del Canarin
    6. sacca ex isola di Bonelli-Levante denominata "Allagamento"
    7. sacca degli Scardovari, Bottonera
    8. acque comprese fra il Po della Pila e la Busa di Tramontana
    9. acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco.
Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro. In particolare, la delimitazione della Sacca degli Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle, e il faro di Goro, così come risultante dal Decreto della Capitaneria di Porto di Chioggia n.14 del 12.8.1970.

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