DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1999 – n° 293
Regolamento recante norme
in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione
dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
(Pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1999)
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge
10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima,
ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma
2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo
27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività
di pesca-turismo;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto
decreto ministeriale 19 giugno 1992;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del
22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite
alla pesca costiera;
Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la
razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;
Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione
del richiamato articolo 27-bis della legge febbraio 1982, n. 41;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella
seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione
delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva cen…le
della pesca marittima, di cui rispettivamente all’articolo 3 ed all'articolo
29 della legge n. 41 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla azione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.
5538 del 22 febbraio 1999;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Per pesca-turismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge
17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g),
della legge 21 maggio 1998, n. 64, si intendono le attività intraprese
dall'armatore singolo, impresa o cooperativa — di nave da pesca costiera
locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria persone diverse dall'equipaggio
per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.
Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:
a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva
mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva visti dal successivo articolo
3, comma 2;
b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica
della divulgazione della cultura del mare e la pesca, quali, in particolare,
brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca
professionale, ristorazione a bordo o a terra;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza
e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, e lagune costiere e, ove autorizzate
dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare …….ande
pubblico al mondo della pesca professionale.
Art. 2.
1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere
svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni
previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale
22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni
autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni
autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito
del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine
favorevoli.
2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività
di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone
imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.
3. E autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati
da persona di maggiore età.
4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate
nel periodo 1° novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni,
anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.
Art. 3.
1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta
con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto
delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti
sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività
di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto
ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte
del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità
da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati,
prima dell'inizio dell'attività di pesca-turismo, dalla locale autorità
marittima.
3. Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata
utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione
in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività
di bordo durante la navigazione.
Art. 4.
1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le
cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione
delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali
e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l’attività
di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate
di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo
19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per
tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle
6 miglia, saranno applicate le norme m vigore sulla sicurezza inerenti l'attività
di pesca costiera locale.
2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di
nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale
nave da pesca nel pertinente registro.
3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei
per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere
['attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione
con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.
Art. 5.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di pesca-turismo è presentata domanda al capo dei compartimento marittimo
del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;
b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di
stabilità;
c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio
della pesca-
turismo.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo.
è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione
della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per
il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità
effettuata dal Registro navale italiano.
3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione,
fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi
anche alle indicazioni del Registro navale italiano.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo
deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda.
5. L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto
ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni
delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare
nuova domanda di autorizzazione.
Art. 6.
1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo
devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse
al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.
2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo della unità
da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati
dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli
stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo per l'imbarco
di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio
individuali per bambini.
3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato
di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.
4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto
dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le
unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato
radio-telefonico VHF, anche di tipo portatile.
Art. 7.
1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività
di pesca-turismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività
sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione
della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.
2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di
inosservanza delle previsioni del presente decreto.
Art. 8.
1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1° aprile 1998
di cui alle premesse sono abrogati.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.