INDICE
ALLEGATO A>>
ALLEGATO B>>
ALLEGATO C>>
ALLEGATO A
Requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo
umano diretto
1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto
devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) possedere caratteristiche di freschezza, essere vivi e vitali, presentare
i gusci privi di sudiciume, presentare reazione adeguata alla percussione e
livelli normali di liquido intervalvare;
b) contenere meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 Escherichia coli per
100 grammi di polpa e di liquido intervalvare;
c) essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa;
d) non contenere sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente,
quali quelle elencate nell'allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 131, in quantità tali che l'assunzione di alimenti calcolata superi
la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo o tali da alterare il gusto
dei molluschi;
e) possedere tenore massimo di nuclidi radioattivi nei limiti previsti dalle
vigenti norme sugli alimenti;
f) contenere biotossine algali del tipo PSP (Paralytic Shellfish Poison) in
quantità non superiore a 80 microgrammi per 100 grammi di polpa;
g) non contenere tossine NSP (Neuroparalytic Shellfish Poison) determinabili
con le metodiche di analisi di cui all'art. 15, lettera e (21)
h) non dare risposta positiva per le tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison)
ai metodi di analisi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) (22).
(21) Lettera soppressa dall'articolo 1, lettera f), del D.Lgs.
15 marzo 1996, n. 249.
(22) Lettera così sostituita dall'articolo 1, lettera g), del D.Lgs.
15 marzo 1996, n. 249.
ALLEGATO B
Requisiti per il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione
I. Requisiti generali concernenti
i fabbricati e le attrezzature
I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi,
polveri ed altri agenti contaminanti. Le aree interessate non devono essere
soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque
delle zone circostanti. I centri devono avere almeno:
1) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati:
a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire
contaminazioni dei molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo di rifiuti,
acque luride, vapori o sudiciume e da impedire la presenza di roditori o di
altri animali;
b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle
acque;
c) un'area di lavoro sufficientemente vasta per l'esecuzione soddisfacente di
tutte le operazioni;
d) pareti resistenti e facili da pulire;
e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;
2) un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimità
di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi;
3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature;
4) impianto per l'alimentazione e, se del caso, l'immagazzinamento di acqua
esclusivamente potabile ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano, o impianti per l'approvvigionamento
di acqua di mare pulita. Può essere consentito utilizzare anche impianti
di alimentazione di acqua non potabile, che non deve però venire a contatto
diretto con i molluschi bivalvi vivi, né servire per lavare o disinfettare
recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi
bivalvi vivi. Le conduttore dell'acqua non potabile devono essere chiaramente
distinte da quelle destinate all'acqua potabile;
5) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto
con i molluschi bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile
da pulire e da lavare ripetutamente.
II. Norme igieniche generali.
Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in materia di comportamento
igienico del personale e di pulizia ed igiene dei locali, degli impianti e delle
condizioni di lavoro, si osservano le seguenti misure:
1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi
devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei
alle operazioni che devono svolgere;
2) il personale non deve sputare o comportarsi in modo da provocare la contaminazione
dei molluschi bivalvi vivi; le persone colpite da malattia trasmissibile attraverso
i molluschi bivalvi vivi non possono accedere al lavoro e alla manipolazione
di tali prodotti fintanto che non sono guarite;
3) i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti;
vanno adottate idonee misure per impedire ulteriori infestazioni; gli animali
domestici non devono avere accesso agli impianti;
4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione
dei molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione;
le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine
della giornata lavorativa e ogniqualvolta sia necessario;
5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi
diversi dalla manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione
dell'autorità competente;
6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato
e, se del caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono
essere allontanati dallo stabilimento con un'adeguata frequenza;
7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani
dai reparti in cui sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi
vivi, ad esempio i crostacei.
III. Norme per i centri di depurazione
Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua
devono avere superfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire
facilmente strofinandoli o utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione
devono avere un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di
scolo sufficienti per il volume delle attività;
2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal
fango con acqua di mare pulita in pressione. Questo prelavaggio può essere
effettuato anche nei bacini di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione;
in tal caso le tubature di scolo sono lasciate aperte per tutta la fase del
prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinché le vasche
siano pulite quando inizia il processo di depurazione vero e proprio;
3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente
per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati;
4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di
mare pulita o resa tale mediante trattamento da effettuare secondo le modalità
ed i criteri previsti dal regolamento di esecuzione al presente decreto: la
distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue
deve essere sufficiente ad evitare contaminazione; il procedimento di trattamento
dell'acqua di mare viene consentito dopo che l'autorità competente ne
ha accertato l'efficienza; l'acqua potabile eventualmente utilizzata per preparare
acqua di mare con i suoi principali componenti chimici deve essere conforme
a quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
5) il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano
rapidamente a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua,
non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere
la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione
ed il trasporto prima di essere immessi sul mercato;
6) la quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere
superiore alla capacità depurativa del centro; i molluschi devono essere
depurati ininterrottamente per il periodo necessario al rispetto dei requisiti
microbiologici fissati nell'allegato A. Tale periodo inizia dal momento in cui
i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall'acqua fino al
momento in cui vengono tolti dal bacino. Il centro di depurazione deve tener
conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona
di provenienza, carica microbica, ecc.) ove fosse necessario prolungare il periodo
di depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai
requisiti batteriologici di cui all'allegato A;
7) qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli
stessi debbono essere della medesima specie e provenire da una medesima zona
di produzione, ovvero da diverse zone aventi il medesimo status sanitario. Il
trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che
necessita della durata di depurazione più lunga;
8) i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti
di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare possa passare;
lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura
dei gusci durante il processo di depurazione;
9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi
bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini;
10) al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi
devono essere accuratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di
mare pulita; tale operazione può essere eventualmente effettuata nel
bacino di depurazione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione;
11) i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi
dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare l'efficacia del procedimento
di depurazione per mezzo di analisi microbiologiche. I laboratori esterni ai
centri devono essere riconosciuti dall'autorità competente;
12) i centri di depurazione registrano regolarmente:
a) l'esito delle analisi microbiologiche delle acque dell'impianto di depurazione
all'entrata nei bacini di depurazione;
b) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi prima della
depurazione;
c) l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi dopo la
depurazione;
d) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro
di depurazione ed il numero del documento di registrazione;
e) le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di depurazione (durata
del processo di depurazione);
f ) i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione.
Queste indicazioni devono essere complete, accurate, leggibili e riportate in
un registro apposito tenuto a disposizione dell'autorità, competente
per eventuali controlli;
13) i centri di depurazione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi
vivi scortati dal documento di registrazione di cui al regolamento di esecuzione
al presente decreto. I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi
bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire il documento di registrazione
di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto;
14) ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di
un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.
IV. Norme per i centri di spedizione
1) Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione
devono rispettare le seguenti condizioni;
a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; ai fini
della rifinitura deve essere utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita;
b) le attrezzature e i contenitori utilizzati per la rifinitura non devono costituire
una fonte di contaminazione;
c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto
ulteriori contaminazioni né alterazioni che possono comprometterne il
trasporto o la conservazione dopo il confezionamento;
d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile
o con acqua di mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata non deve essere
rimessa in circolazione.
2) I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi
vivi scortati dai documenti di registrazione di cui al regolamento di esecuzione
al presente decreto, provenienti da una zona di raccolta, da un bacino di stabulazione
o da uno stabilimento di depurazione riconosciuti.
3) I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi
dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare, tra l'altro, che i
molluschi siano conformi ai requisiti microbiologici previsti all'allegato A.
Tali disposizioni non si applicano però ai centri di spedizione che ricevono
i molluschi esclusivamente e direttamente da uno stabilimento di depurazione
in cui sono stati esaminati al termine della depurazione.
4) I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità
competente i seguenti dati:
a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti
da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione;
b) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro
di spedizione ed il numero di documento di registrazione;
c) i dati particolareggiati sulle spedizioni. Tali dati devono essere classificati
in ordine cronologico ed archiviati per un periodo di almeno tre mesi, che dovrà
essere precisato dall'autorità competente.
5) I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti
alle condizioni stabilite al punto 1), lettere b), c) e d), nonché ai
punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II si applicano a tali centri
di spedizione, tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche.
ALLEGATO C
Capitolo I Requisiti delle zone di produzione
1. L'ubicazione e i confini delle zone di produzione devono essere fissati dall'autorità
competente in modo da identificare le zone in cui i molluschi bivalvi vivi:
a) possono essere raccolti e utilizzati per il consumo umano diretto; i molluschi
bivalvi vivi provenienti da queste zone devono soddisfare i requisiti previsti
al capitolo V del presente allegato;
b) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del
consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione
o previa stabulazione. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non
devono superare i livelli (misurati medianti la prova del numero più
probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6000 coliformi fecali per
100 g di polpa o di 4600 E. coli per 100 g di polpa nel 90% dei campioni. Previa
depurazione o stabulazione, dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti fissati
nel capitolo V del presente allegato;
c) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa
stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), associata o meno ad un processo
di depurazione, o dopo un processo di depurazione intensivo per un periodo e
con modalità da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo
12 della presente direttiva, in modo da soddisfare le stesse condizioni di cui
alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono
superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile
in cinque provette e tre diluizioni) di 60 000 coliformi fecali per 100 g di
polpa.
2. Gli eventuali cambiamenti dei confini delle zone di produzione e la loro
chiusura temporanea o definitiva devono essere comunicati immediatamente dall'autorità
competente agli operatori interessati dalla presente direttiva, in particolare
ai produttori e ai responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione.
Capitolo II
Norme per la raccolta e il trasporto dei lotti verso un centro di spedizione
o di depurazione, una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione
1. Le tecniche di raccolta utilizzate non devono arrecare danni eccessivi ai
gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi.
2. Dopo la raccolta i molluschi bivalvi vivi devono essere adeguatamente protetti
da compressioni, abrasioni o vibrazioni e non devono essere esposti a temperature
eccessivamente calde o fredde.
3. Le tecniche utilizzate per la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la manipolazione
dei molluschi bivalvi vivi non devono provocare una contaminazione ulteriore
del prodotto, né una riduzione sensibile della sua qualità, né
cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione
o stabulazione.
4. Nell'intervallo tra la raccolta e lo sbarco a terra, i molluschi bivalvi
vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua che potrebbe contaminarli
ulteriormente.
5. I mezzi adibiti ai trasporto dei molluschi bivalvi vivi devono essere utilizzati
in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione ulteriore e la compressione
dei gusci. Essi devono consentire uno scolo e un lavaggio adeguati. Quando i
molluschi bivalvi vivi vengono trasportati in massa, per una lunga distanza,
verso un centro di spedizione, un centro di depurazione, una zona di stabulazione
o uno stabilimento di trasformazione, i mezzi di trasporto devono essere attrezzati
in modo da garantire loro le migliori condizioni di sopravvivenza e, in particolare,
devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo IX, punto 2.
6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi
vivi deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione
al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione
o allo stabilimento di trasformazione. Il documento è rilasciato dall'autorità
competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun
lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento
di registrazione, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) identità e indirizzo del produttore;
b) data di raccolta;
c) ubicazione della zona di produzione, definita in maniera circostanziata,
oppure con un numero di codice;
d) status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I;
e) precisa indicazione della specie di molluschi bivalvi vivi e della relativa
quantità;
f) numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento,
la stabulazione, la depurazione o la trasformazione. Il documento di registrazione
deve essere datato e firmato dal produttore. I documenti di registrazione devono
essere numerati in maniera continua e in ordine di successione. L'autorità
competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione
e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati
rilasciati. Il documento di registrazione deve riportare la data di consegna
dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di
stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato
dai responsabili dei suddetti centri, zone o stabilimenti per almeno dodici
mesi. Il produttore è ugualmente tenuto a conservare il documento per
lo stesso periodo di tempo. Tuttavia se la raccolta è effettuata da addetti
del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona di stabulazione
o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione
può essere sostituito da un'autorizzazione permanente di trasporto rilasciata
dall'autorità competente. Un modello standardizzato del documento di
registrazione, contenente un riferimento ai vari requisiti che devono figurarvi
e menzionati ai capitoli II, III e IV del presente allegato, sarà stabilito
con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni
comunitarie (22/a).
7. Qualora venga decisa la chiusura temporanea di una zona di produzione o di
stabulazione, l'autorità competente non rilascia più documenti
di registrazione per questa zona e sospende immediatamente la validità
di tutti i documenti di registrazione già rilasciati.
Capitolo III
Norme per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi
Per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi si devono rispettare le seguenti
norme:
1) i molluschi bivalvi vivi sono stati raccolti conformemente a quanto disposto
nel capitolo II del presente allegato;
2) le tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione
devono permettere loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione
una volta immersi in acque naturali;
3) i molluschi bivalvi vivi non devono essere stabulati ad una densità
che ne impedisca la depurazione;
4) i molluschi bivalvi vivi sono immersi in acqua di mare nella zona di stabulazione
per un periodo di tempo superiore a quello necessario perché le percentuali
di batteri fecali siano ridotte ai livelli ammessi dalla presente direttiva
e tenendo conto del fatto che devono essere soddisfatti i requisiti fissati
al capitolo V;
5) se necessario, l'autorità competente stabilisce e comunica specie
di molluschi bivalvi vivi e per ciascuna zona di stabulazione riconosciuta la
temperatura minima dell'acqua per una stabulazione efficace;
6) le zone di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere riconosciute
dall'autorità competente; i confini di tali zone devono essere chiaramente
segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima di 300
metri deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle
zone di produzione;
7) nell'ambito della zona di stabulazione i settori devono essere ben separati
per impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; dev'essere utilizzato
il sistema "tutto dentro tutto fuori", in maniera che non sia possibile
introdurre un nuovo lotto prima che sia estratta la totalità di quello
precedente;
8) i responsabili delle zone di stabulazione tengono a disposizione dell'autorità
competente i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi
bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione e la successiva
destinazione di ciascun lotto stabulato;
9) Durante il trasporto dalla zona di stabulazione, dove sono stati raccolti,
al centro di spedizione, al centro di depurazione, allo stabilimento di trasformazione
riconosciuti, i lotti devono essere accompagnati da un documento di registrazione
contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al Capitolo II, punto
6 del presente allegato, l'ubicazione e il numero di riconoscimento della zona
di stabulazione e l'indicazione della durata della stabulazione effettuata,
nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e
la rintracciabilità del prodotto. Tale requisito non è necessario
nel caso in cui, sia nella zona di stabulazione che nel centro di spedizione,
nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione, operino gli
stessi addetti (22/b).
Capitolo IV
Requisiti per il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione
I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature
I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi,
polveri ed altri agenti contaminanti. Le aree interessate non devono essere
soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque
delle zone circostanti. I centri devono avere almeno:
1) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati:
a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire
contaminazioni dei molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo di rifiuti,
acque luride, vapori o sudiciume e da impedire la presenza di roditori o di
altri animali;
b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle
acque;
c) un'area di lavoro sufficientemente vasta per l'esecuzione soddisfacente di
tutte le operazioni;
d) pareti resistenti e facili da pulire;
e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;
2) un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimità
di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi;
3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature;
4) impianti per l'alimentazione e, se del caso, l'immagazzinamento di acqua
esclusivamente potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano (23), o impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita. Possono
essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che
non deve però venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi,
né servire per lavare o disinfettare recipienti, attrezzature o dispositivi
che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua
non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua
potabile;
5) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto
con i molluschi bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile
da pulire e da lavare ripetutamente.
II. Norme igieniche generali
Si esige una perfetta pulizia e igiene da parte del personale e per quanto concerne
i locali, gli impianti e le condizioni di lavoro:
1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi
devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei
alle operazioni che devono svolgere;
2) è fatto divieto al personale di sputare o di aver modi di comportamento
che possono provocare la contaminazione dei molluschi bivalvi vivi; le persone
colpite da malattia che i molluschi bivalvi vivi potrebbero trasmettere non
possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali prodotti fintanto che
non sono guarite;
3) i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti
e vanno presi provvedimenti per impedirne ulteriori infestazioni; gli animali
domestici non devono aver accesso agli impianti;
4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione
di molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione;
le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine
della giornata lavorativa e ogni qualvolta sia necessario;
5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi
diversi dalla manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione
dell'autorità competente;
6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato
e, se del caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono
essere allontanati dallo stabilimento con un'adeguata frequenza;
7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani
dai reparti in cui sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi
vivi, ad esempio i crostacei.
III. Norme per i centri di depurazione
Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua
devono avere superfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire
facilmente strofinandoli o utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione
devono avere un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di
scolo sufficienti per il volume delle attività.
2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal
fango con acqua potabile o acqua di mare pulita in pressione. Questo prelavaggio
può essere effettuato anche nei bacini di depurazione prima che inizi
il ciclo di depurazione; in tal caso le tubature di scolo sono lasciate aperte
per tutta la fase del prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinché
le vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione vero e proprio;
3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente
per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati;
4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di
mare pulita e resa tale mediante trattamento; la distanza tra il punto di alimentazione
e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente ad evitare
contaminazioni; il procedimento di trattamento dell'acqua di mare viene, se
necessario, autorizzato dopo che l'autorità competente ne ha accertato
l'efficienza; l'acqua potabile utilizzata per preparare acqua di mare con i
suoi principali componenti chimici deve essere conforme alle norme della direttiva
80/778/CEE;
5) il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano
rapidamente a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua,
non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere
la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione
e il trasporto prima di essere immessi sul mercato;
6) la quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere
superiore alla capacità depurativa del centro; i molluschi devono essere
depurati ininterrottamente per il periodo necessario al rispetto dei requisiti
microbiologici fissati nel capitolo V. Tale periodo inizia dal momento in cui
i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall'acqua fino al
momento in cui vengono tolti dal bacino. Il centro di depurazione deve tener
conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona
di provenienza, carica microbica, ecc.) ove fosse necessario prolungare il periodo
di depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai
requisiti batteriologici di cui al capitolo V;
7) qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli
stessi debbono essere della medesima specie e provenire da una medesima zona
di produzione, ovvero da diverse zone aventi il medesimo status sanitario. Il
trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che
necessita la durata di depurazione più lunga;
8) i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti
di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare possa passare;
lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura
dei gusci durante il processo di depurazione;
9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi
bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini;
10) al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi
devono essere accuratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di
mare pulita; tale operazione può essere eventualmente effettuata nel
bacino di depurazione, l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione;
11) i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi
dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare l'efficacia del procedimento
di depurazione per mezzo di specificazioni microbiologiche. I laboratori esterni
ai centri devono essere riconosciuti dall'autorità competente;
12) i centri di depurazione registrano regolarmente: - l'esito delle analisi
microbiologiche delle acque dell'impianto di depurazione all'entrata nei bacini
di depurazione; - l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi
vivi prima della depurazione; - l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi
bivalvi vivi dopo la depurazione; - la data e la quantità dei molluschi
bivalvi vivi consegnati al centro di depurazione ed il numero del documento
di registrazione; - le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di
depurazione (durata del processo di depurazione); - i dati particolareggiati
sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione. Queste indicazioni devono essere
complete, accurate, leggibili ed iscritte in un registro apposito tenuto a disposizione
dell'autorità competente per eventuali controlli;
13) i centri di depurazione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi
vivi scortati dal documento di registrazione di cui al capitolo II del presente
allegato. I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi
a centri di spedizione devono fornire un documento di registrazione contenente
in particolare, oltre alle indicazioni previste al Capitolo II, punto 6 del
presente allegato, il numero di riconoscimento e l'indirizzo del centro di depurazione
e l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le date
di ingresso e uscita dal centro di depurazione nonché qualsiasi altra
indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilità del
prodotto (24);
14) ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di
un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.
IV. Norme per i centri di spedizione
1. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione devono
rispettare le seguenti condizioni:
a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; gli impianti
di rifinitura devono essere utilizzati secondo norme riconosciute dalle autorità
competenti, soprattutto per quanto riguarda i requisiti batteriologici e chimici
dell'acqua di mare utilizzata negli impianti;
b) negli impianti di rifinitura le attrezzature e i contenitori non devono costituire
una fonte di contaminazione;
c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto
ulteriori contaminazioni né alterazioni che possono comprometterne il
trasporto o la conservazione dopo il confezionamento;
d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile
o con acqua di mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata non deve essere
rimessa in circolazione.
2. I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi
vivi scortati dai documenti di registrazione di cui al capitolo II, punto 6,
provenienti da una zona di raccolta, da un bacino di stabulazione o da uno stabilimento
di depurazione riconosciuti.
3. I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi
dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare, tra l'altro, che i
molluschi siano conformi ai requisiti microbiologici previsti al capitolo V.
Il laboratorio esterno al centro dev'essere riconosciuto dall'autorità
competente. Tali disposizioni non si applicano però ai centri di spedizione
che ricevono i molluschi esclusivamente e direttamente da uno stabilimento di
depurazione in cui sono stati esaminati al termine della depurazione.
4. I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorità
competente i seguenti dati:
a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti
da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione o da un
centro di depurazione;
b) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro
di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti;
c) dati particolareggiati sulle spedizioni, inclusi i nomi e gli indirizzi dei
destinatari, la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi spediti
e il/i numero/i del/i documento/i di registrazione d'ingresso corrispondente/i
alle spedizioni di molluschi. Tali dati devono essere classificati cronologicamente
e archiviati per un periodo di almeno dodici mesi, che dovrà essere precisato
dall'autorità competente (25).
5. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti
alle condizioni stabilite al punto 1, lettere b), c) e d), nonché ai
punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II si applicano, mutatis
mutandis, a questi centri di spedizione; potranno però essere elaborate
condizioni specifiche conformemente alla procedura prevista all'articolo 12
della presente direttiva.
Capitolo V Requisiti dei molluschi
bivalvi vivi
I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano immediato devono soddisfare
i seguenti requisiti:
1) posseggono le caratteristiche visive del prodotto fresco e vitale, in particolare
gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali
di liquido intervalvare;
2) contengono meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 E. coli per 100 g di
polpa e di liquido intervalvare, misurati mediante la prova del numero più
probabile (in 5 provette e 3 diluizioni) o mediante qualsiasi altro procedimento
batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione;
3) non sono presenti salmonelle in 25 g di polpa;
4) non contengono sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente,
come quelle elencate nell'allegato della direttiva 79/923/CEE, in quantità
tali che l'assunzione di alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile
(DGA) per l'uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi. La Commissione definisce
secondo la procedura prevista all'articolo 12 i metodi di analisi applicabili
per il controllo dei criteri chimici e dei valori limite da rispettare;
5) il tenore massimo di nuclidi radioattivi non supera i limiti fissati dalla
Comunità per gli alimenti;
6) il tenore di veleno paralizzante ("Paralythic Shellfish Poison"
- PSP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili
separatamente) non supera 80 microgrammi per 100 g, utilizzando il metodo di
analisi biologico - se del caso associato ad un metodo chimico di ricerca della
saxitossina - qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la procedura prevista
all'articolo 12 della presente direttiva. In caso di contestazione dei risultati,
il metodo di riferimento deve essere il metodo biologico;
7) i consueti metodi di analisi biologica non devono dare reazione positiva
quanto alla presenza di veleno diarreogeno nelle parti commestibili dei molluschi
(corpo intero o parti consumabili separatamente); 7-bis) il tenore di ''Amnesic
Shellfish Poisoning'' (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero
o parti commestibili separatamente) non deve superare i 20 microgrammi di acido
domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC (26);
8) se non vengono applicati metodi di routine per la ricerca di virus e se non
sono state fissate norme virologiche, il controllo sanitario è basato
sul conteggio dei batteri fecali. Gli esami intesi a verificare il rispetto
dei requisiti del presente capitolo devono essere eseguiti secondo metodi comprovati
e scientificamente riconosciuti. Per garantire l'applicazione uniforme della
presente direttiva, i piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze
analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti del presente
capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12. L'efficacia
dei batteri fecali indicatori e i rispettivi massimali, nonché gli altri
parametri fissati nel presente capitolo, vengono tenuti sotto costante controllo
e possono essere riveduti, qualora prove scientifiche lo richiedano, secondo
la procedura prevista dall'articolo 12. Si applica la procedura prevista dall'articolo
12 quando le prove scientifiche dimostrino che è necessario introdurre
altri controlli sanitari, oppure modificare i parametri indicati nel presente
capitolo, per tutelare la salute pubblica.
Capitolo VI Controllo sanitario e
sorveglianza della produzione
L'autorità competente istituisce un sistema di controllo sanitario per
accertare il rispetto delle norme contenute nella presente direttiva. Tale sistema
di controllo comprende:
1) la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi
bivalvi vivi allo scopo di:
a) evitare eventuali infrazioni circa la provenienza e la destinazione dei molluschi
bivalvi vivi;
b) verificare i requisiti microbiologici dei molluschi bivalvi vivi relativamente
alla zona di raccolta;
c) verificare l'eventuale presenza di plancton tossico nelle acque di produzione
e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;
d) verificare l'eventuale presenza di contaminanti chimici i cui tenori massimi
autorizzati saranno stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 12
entro il 31 dicembre 1992. Ai fini delle lettere c) e d) le autorità
competenti istituiscono piani di campionamento per controllare l'eventuale presenza
di plancton tossico ad intervalli regolari o caso per caso se i periodi di raccolta
sono irregolari;
2) nei piani di campionamento di cui al punto 2 si deve tener conto in particolare:
a) di probabili variazioni della contaminazione fecale in ciascuna zona di produzione
e di stabulazione;
b) di variazioni possibili, nelle zone di produzione e di stabulazione, della
presenza di plancton contenente biotossine marine; il campionamento deve essere
predisposto come segue:
i) sorveglianza: campionamento periodico organizzato per individuare eventuali
cambiamenti di composizione del plancton contenente tossine e la sua distribuzione
geografica. Qualora i dati ottenuti facciano sospettare l'accumulo di tossine
nella polpa dei molluschi, si procede ad un campionamento intensivo;
ii) campionamento intensivo:
- controllo del plancton nelle acque di coltivazione e di pesca con aumento
del numero dei punti di campionamento e dei campioni, e
- prove di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione
provenienti dalla zona in questione. La commercializzazione dei molluschi di
detta zona potrà essere nuovamente autorizzata soltanto dopoché
un nuovo campionamento avrà dato esito soddisfacente delle prove di tossicità;
c) della possibile contaminazione dei molluschi nella zona di produzione e di
stabulazione. Quando l'esito di un piano di campionamento rivela che l'immissione
sul mercato di molluschi bivalvi vivi può costitutire un rischio per
la salute dell'uomo, l'autorità competente chiude la zona di produzione,
per quanto concerne i molluschi interessati, fintanto che la situazione non
si sia normalizzata;
3) analisi di laboratorio intese ad accertare il rispetto dei requisiti per
il prodotto finito contenuti nel capitolo V del presente allegato. In particolare,
verrà istituito un sistema di controllo per verificare che il livello
delle biotossine marine non superi i limiti di sicurezza;
4) un'ispezione periodica degli stabilimenti per controllare in particolare;
a) se sono sempre soddisfatte le condizioni per il riconoscimento;
b) la pulizia dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché l'igiene
del personale;
c) la manipolazione e il trattamento soddisfacenti dei molluschi bivalvi vivi;
d) la corretta utilizzazione e il normale funzionamento degli impianti di depurazione
o di rifinitura;
e) i registri di cui al capitolo IV, punto III.12;
f) l'uso appropriato dei bolli sanitari. Questi controlli possono comprendere
il prelievo di campioni per analisi di laboratorio. L'esito delle analisi viene
comunicato ai responsabili degli stabilimenti;
5) controlli delle condizioni di conservazione e di trasporto delle partite
di molluschi bivalvi vivi.
Capitolo VII Confezionamento
1. I molluschi bivalvi vivi devono essere confezionati in condizioni igieniche
soddisfacenti. I recipienti e i contenitori:
- non devono alterare le caratteristiche organolettiche dei molluschi bivalvi
vivi;
- non devono poter trasmettere ai molluschi sostanze nocive alla salute dell'uomo;
- devono essere sufficientemente resistenti da proteggere efficacemente i molluschi
bivalvi vivi.
2. Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava del guscio rivolta
verso il basso.
3. Tutte le confezioni di molluschi vivi devono essere chiuse e restare sigillate
dal momento in cui lasciano il centro di spedizione fino al momento della consegna
al consumatore o al venditore al dettaglio.
Capitolo VIII Conservazione e magazzinaggio
1. Nei locali adibiti alla conservazione, i molluschi bivalvi vivi devono essere
mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la loro qualità e vitalità;
le confezioni non devono venire a contatto con il pavimento, ma devono essere
collocate su un piano pulito e rialzato.
2. Una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi
vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua di mare o aspersi d'acqua,
tranne per quanto concerne la vendita al dettaglio operata dallo speditore stesso.
Capitolo IX Trasporto dal centro di spedizione
1. Le partite di molluschi bivalvi vivi destinate al consumo umano devono essere
trasportate in colli chiusi dal centro di spedizione fino al momento della vendita
diretta al consumatore o al venditore al dettaglio.
2. I mezzi di trasporto utilizzati per partite di molluschi bivalvi devono presentare
le seguenti caratteristiche:
a) le pareti interne e qualsiasi altra parte che potrebbe venire a contatto
con i molluschi bivalvi vivi devono essere in materiali resistenti alla corrosione;
le pareti devono essere lisce e facili da pulire;
b) devono essere adeguatamente attrezzati per proteggere efficacemente i molluschi
da temperature eccessive, calde o fredde, da contaminazioni dovute a sudiciume
o polveri e da danni ai gusci provocati da vibrazioni e abrasioni;
c) i molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportati con altri prodotti
che potrebbero contaminarli.
Le partite di molluschi bivalvi vivi devono essere trasportate e distribuite
per mezzo di veicoli o contenitori chiusi che mantengano i prodotti ad una temperatura
tale da non alterare la loro qualità e vitalità. Le confezioni
di molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportate a contatto diretto con
il fondo del veicolo o del contenitore, che deve essere provvisto di griglie
o di altri dispositivi che impediscano tale contatto. Qualora le partite di
molluschi bivalvi vivi vengano trasportate utilizzando ghiaccio, quest'ultimo
deve essere stato fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita.
Capitolo X Bollatura delle partite
1. Tutti i colli di una partita di molluschi bivalvi vivi devono essere muniti
di un bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione di
provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla
vendita al dettaglio. Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE,
nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni:
- Paese speditore,
- specie di molluschi bivalvi vivi (denominazione comune e denominazione scientifica),
- identificazione del centro di spedizione per mezzo del numero di riconoscimento
rilasciato dall'autorità competente;
- data di confezionamento, indicando almeno il giorno e il mese. In deroga alla
direttiva 79/112/CEE, la data di scadenza può essere sostituita dalla
menzione "Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto".
2. Il bollo sanitario può essere stampigliato sul materiale di confezionamento
o apposto su un'etichetta separata, fissata al materiale di confezionamento
o posta all'interno della confezione. Il bollo sanitario può essere anche
del tipo a fissazione mediante torsione o gancio: i bolli possono essere utilizzati
soltanto se sono trasferibili.
3. Il bollo sanitario deve essere in materiale resistente e impermeabile e recare
le indicazioni previste in caratteri leggibili, indelebili e facilmente decifrabili.
4. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio
deve conservare per almeno 60 giorni il bollo sanitario apposto su ogni partita
di i molluschi bivalvi vivi che non sono confezionati in colli per la vendita
al minuto.
Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione
delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
14 marzo 1986, n. 217.
(22/a) Punto così sostituito dall'art. 1, D.M.
14 ottobre 1998. (22/b) Punto così sostituito dall'art. 1, D.M. 14 ottobre
1998. (23) G.U.C.E. 30 agosto 1980, n. L 229. Direttiva modificata, da ultimo,
dall'atto di adesione del 1985 (G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. L 302). (24) Comma
così sostituito dall'art. 1, D.M. 14 ottobre 1998. (25) Punto così
sostituito dall'art. 1, D.M. 14 ottobre 1998. (26) Punto aggiunto dall'art.
1, D.M. 14 ottobre 1998.