D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555 (1).
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura (1/a).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.
(1/a) L'art. 30, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80, ha abrogato le disposizioni
che prevedono l'applicazione di norme nazionali per i controlli veterinari
di cui all'art. 1 del medesimo decreto, da effettuarsi presso i posti di ispezione
frontalieri sui prodotti disciplinati dal presente decreto. Con D.P.R. 3 luglio
1997, n. 263 (Gazz. uff. 8 agosto 1997, n. 184) è stato approvato il
regolamento d'attuazione della direttiva 93/53/CE sulle misure comunitarie
minime di lotta contro talune malattie dei pesci.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
29 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni generali
1. 1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria
che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura.
Sono fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione
delle specie.
2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti
da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;
b) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura,
destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;
c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente
dal loro stadio di sviluppo;
d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente
delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati
alla commercializzazione;
e) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti
dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art.
6;
f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato
B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;
g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;
h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;
i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi
ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;
l) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita,
la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra
modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita
al dettaglio.
Capo II - Immissione sul mercato degli animali e
dei prodotti d'acquacoltura della Comunità
3. 1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se
soddisfano i requisiti generali:
a) non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico;
b) non devono essere destinati alla distruzione o alla uccisione nel quadro
di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A;
c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia
sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende,
in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento
di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro
talune malattie dei pesci (2).
2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla
riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti
di cui al comma 1.
3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo
devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettera
a).
4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni
di cui al regolamento di attuazione della direttiva 93/53 per quanto concerne
la lotta contro talune malattie dei pesci ed in particolare le malattie di cui
all'elenco I (3).
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 21 aprile 1997,
n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
4. 1. Gli animali d'acquacoltura devono essere inviati senza ritardo al luogo
di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra,
disinfettati con un prodotto autorizzato.
2. Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti
in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto.
Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione dello
stato sanitario degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio
dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai
requisiti prescritti dall'allegato D.
3. Il Ministro della sanità compila un elenco dei luoghi riconosciuti
ai sensi del comma 2 e lo comunica alla Commissione della Comunità europea,
in seguito denominata Commissione.
5. 1. Per ottenere la qualifica di «zona riconosciuta» relativamente
ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II,
il Ministero della sanità invia alla Commissione la documentazione
relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti
I.B, II.B o III.B, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono il
rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti
I.C, II.C o III.C (4).
2. Il Ministero della sanità può sospendere il riconoscimento
di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e ne
informa la Commissione ai fini della revoca.
3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle zone riconosciute redatto ed eventualmente
modificato dalla Commissione.
4. Il riconoscimento della zona, qualora sia stato revocato ai sensi del comma
2, viene ripristinato secondo la procedura comunitaria prevista (5).
(4) Comma così modificato dell'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 21 aprile
1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
6. 1. Per ottenere la qualifica di «azienda riconosciuta» in una
zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato
A, colonna 1, elenco II, il Ministero della sanità invia alla Commissione
la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato
C, punti I.A, II.A o III.A, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono
l'osservanza delle condizioni previste, secondo il caso, nell'allegato C,
punti I.B, II.B o III.B (4).
2. Il sindaco può sospendere il riconoscimento di un'azienda conformemente
all'allegato C, punti I.C, II.C o III.C e ne dà immediata comunicazione
al Ministero della sanità, che ne informa la Commissione ai fini della
revoca.
3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle aziende riconosciute redatto ed
eventualmente modificato dalla Commissione.
(4) Comma così modificato dell'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
7. 1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2,
elenco II, nonché le loro uova o gameti, possono essere immessi sul
mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:
a) se destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere
scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello
riportato nell'allegato E, capitolo 1 o 2, che attesti la loro provenienza
da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;
b) se destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata
in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, sezione
I, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto
conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 1 o 2, che attesti la
loro provenienza, rispettivamente, da una zona riconosciuta o da un'azienda
avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria (4).
(4) Comma così modificato dell'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
8. 1. I molluschi vivi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, possono
essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:
a) se destinati ad essere rimessi in una zona litoranea riconosciuta, devono
essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme
al modello riportato nell'allegato E, capitoli 3 o 4, che attesti la loro
provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda
riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta;
b) se destinati ad essere rimessi in acqua in un'azienda che, pur essendo
situata in una zona litoranea non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell'allegato
C, punto III, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento
di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 3 o 4, che
attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta
o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria
(4).
(4) Comma così modificato dell'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
9. 1. L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona riconosciuta,
di prodotti d'acquacoltura originari di una zona non riconosciuta, è
soggetta ai seguenti requisiti:
a) i pesci sensibili alle malattie previste nell'allegato A, colonna 1 elenco
II, sono uccisi ed eviscerati prima di essere spediti; se i pesci provengono
da un'azienda riconosciuta sita in una zona non riconosciuta;
b) i molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna
1, elenco II, sono destinati al consumo umano diretto o consegnati all'industria
conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che provengano da un'azienda
riconosciuta sita in una zona litoranea non riconosciuta o siano temporaneamente
immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all'uopo predisposti
e riconosciuti dall'autorità competente, dotati in particolare di un
sistema di trattamento e disinfezione delle acque residue. Le condizioni per
il riconoscimento sono stabilite dalla Commissione (4).
10. 1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'approvazione,
i programmi per i riconoscimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma
1, specificando, in particolare:
a) la zona geografica e le aziende interessate;
b) le misure che i servizi ufficiali devono adottare per garantire lo svolgimento
del programma;
c) le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro
ubicazione;
d) l'importanza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi
I e II;
e) le misure di lotta previste in caso di individuazione di tali malattie.
2. Il programma presentato può essere modificato o completato secondo
le procedure comunitarie;
secondo le stesse procedure, possono essere apportate modifiche al programma
approvato e alle garanzie previste agli articoli 7 e 8.
3. Dopo l'approvazione del programma di cui al comma 1, l'introduzione di
animali e di prodotti d'acquacoltura nelle zone o aziende interessate dal
programma stesso è soggetta alle norme previste agli articoli 7 e 8.
11. 1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati
dal servizio ufficiale del luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il
carico, oltre che in italiano, nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo
di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare
un solo destinatario. La loro validità è di dieci giorni.
2. Ogni partita di animali e di prodotti d'acquacoltura deve essere esattamente
identificata, in modo che si possa risalire all'azienda di origine e verificare,
se del caso, la concordanza della natura di tali prodotti con le indicazioni
riportate nel documento di trasporto. Le indicazioni possono essere impresse
direttamente sul contenitore o su un'etichetta apposta su di esso o sul documento
di trasporto.
12. 1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l'approvazione
i programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro una malattia indicata
nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III precisando in particolare:
a) la situazione della malattia nel suo territorio;
b) le ragioni che motivano il programma, in funzione dell'importanza della
malattia e del rapporto costi-benefici;
c) la zona geografica in cui sarà realizzato il programma;
d) le qualifiche d'azienda che devono essere definite e le norme che devono
essere osservate dalle aziende di ciascuna categoria nonché le procedure
di prova;
e) le regole che consentono di introdurre animali di qualifica sanitaria inferiore;
f) le conseguenze derivanti dalla perdita, comunque motivata, della qualifica
di azienda riconosciuta;
g) le procedure di controllo del programma.
2. I programmi presentati dal Ministero della sanità possono essere
modificati o completati secondo le procedure comunitarie.
13. 1. Il Ministero della sanità quando accerta, sulla base dei criteri
stabiliti in sede comunitaria, che tutto il territorio nazionale o parte di
esso è indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna
1, dell'elenco III, presenta alla Commissione europea la documentazione necessaria,
precisando in particolare:
a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni sul territorio;
b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca
sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitolo-gica, nonché
l'obbligo di denuncia della malattia alle autorità
competenti;
c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato;
d) i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.
2. Le zone considerate indenni da una malattia di cui all'allegato A, colonna
1, dell'elenco III, le specie sensibili a tale malattia nonché le garanzie
complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione
di animali e di prodotti di acquacoltura nelle suddette zone sono stabilite
in sede comunitaria. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova
e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono
essere accompagnati dal documento di trasporto conforme al modello che attesti
che rispondono alle suddette garanzie complementari stabilito in sede comunitaria
(5/a).
(5/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 dicembre 1999,
n. 543 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2000, n. 40), entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. 1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato
A, colonna 1, elenco III, secondo la procedura prevista agli articoli 12 e
13, l'immissione sul mercato di pesci vivi d'allevamento non appartenenti
alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II nonché
delle loro uova e gameti è subordinata al rispetto delle seguenti garanzie
complementari:
a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, detti
pesci, uova e gameti devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento
di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo le procedure
comunitarie il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa
qualifica sanitaria, da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta
oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta
purché tale azienda non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili
di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi
d'acqua o con acque costiere o di estuario. Il Ministero della sanità,
in attesa del riesame da parte dell'Unione europea delle disposizioni previste,
può chiedere ai competenti organi comunitari una deroga per vietare
l'introduzione in una zona riconosciuta dei predetti pesci, originari di un'azienda
riconosciuta situata in una zona non riconosciuta purché non contenga
pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2,
elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario;
b) se sono destinati ad essere introdotti in una azienda la quale, pur essendo
situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato
C), tali pesci, uova e gameti devono, ai sensi dell'art. 11, essere accompagnati
da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire in sede comunitaria
il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un'azienda
avente la stessa qualifica sanitaria oppure da un'azienda che può essere
situata in una zona non riconosciuta ma che non contiene pesci appartenenti
alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non è
collegata con corsi d'acqua o con acque costiere o di estuario (6).
1-bis) Le condizioni di cui al comma 1 si applicano per l'immissione sul mercato
di molluschi d'allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato
A, colonna 2, elenco II (7).
2. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A,
colonna 1, dell'elenco III, fissate secondo le procedure previste agli articoli
12 e 13, i pesci, molluschi o crostacei selvatici, nonché le loro uova
e gameti possono essere immessi sul mercato alle seguenti condizioni complementari:
a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono,
a norma dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme
al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, che attesti la loro
provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria (8);
b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata
in una zona non riconosciuta soddisfa i requisiti dell'allegato C, devono
a norma dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme
al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, il quale attesti
la loro provenienza da una zona riconosciuta;
c) se sono pescati in alto mare e sono destinati alla riproduzione in zone
e aziende riconosciute devono essere messi in quarantena, sotto la sorveglianza
del veterinario ufficiale, presso stabilimenti e secondo le condizioni che
sono determinate in sede comunitaria (9).
3. Le condizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora dall'esperienza
pratica o da studi scientifici risulti che il trasporto da una zona non riconosciuta
verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti
non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco
II, non causa la trasmissione passiva di malattie. L'elenco degli animali
per i quali è applicabile la citata deroga viene stabilito, ed eventualmente
modificato, in sede comunitaria in funzione del progresso tecnologico e scientifico.
Le condizioni specifiche per l'immissione sul mercato di tali animali nonché
il modello del documento di accompagnamento previsto, e le rispettive modifiche,
sono ugualmente stabiliti in sede comunitaria. Il Ministero della sanità
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco
degli animali, delle specifiche condizioni per la loro immissione sul mercato
e del modello del documento di accompagnamento adottati nonché delle
eventuali modifiche (10).
4. I commi 1, 1-bis, 2 e 3 non si applicano ai pesci tropicali ornamentali
tenuti permanentemente in acquario (10).
(6) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 21 aprile
1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
(8) Lettera così modificata dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
(9) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 21 aprile
1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
(10) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 21 aprile
1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
15. 1. I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare
la presenza delle malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, sono fissati
secondo le procedure comunitarie. Nei piani di campionamento si deve tener
conto della presenza nell'ambiente acquatico di pesci, crostacei o molluschi
selvatici.
16. 1. I controlli sugli animali e sui prodotti dell'acquacoltura in provenienza
da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi
intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.
1-bis. I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura
e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute
per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A, nonché
le modalità di estensione del sistema informatizzato di collegamento
tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti
citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria (10/a).
(10/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543 (Gazz.
Uff. 18 febbraio 2000, n. 40), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
17. 1. Il Ministero della sanità presta l'assistenza necessaria agli
esperti della Commissione incaricati di effettuare controlli.
Capo III - Norme applicabili per le importazioni
in provenienza da Paesi terzi
18. Ferme restando le norme di cui agli articoli 19, 20 e 21, le importazioni
da Paesi terzi di animali e prodotti d'acquacoltura sono soggette, fino all'adozione
da parte dell'Unione europea delle specifiche condizioni d'importazione, a
condizioni equivalenti a quelle applicabili alla produzione e all'immissione
sul mercato degli stessi prodotti comunitari (11).
(11) Così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz. Uff.
21 aprile 1997, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
19. 1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati solo
da Paesi terzi o da parte di essi che figurano in un elenco redatto dalla
Commissione.
2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell'elenco di cui al comma 1 e delle relative modifiche.
20. 1. Per l'importazione degli animali e dei prodotti d'acquacoltura si applicano
le norme sanitarie fissate dalla Comunità europea per ciascun Paese
terzo.
21. 1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura possono essere importati se
scortati da un certificato redatto dal servizio ufficiale del Paese terzo
esportatore, che deve:
a) essere rilasciato il giorno del carico della partita per la spedizione;
b) scortare la spedizione nell'esemplare originale;
c) attestare che gli animali e i prodotti d'acquacoltura soddisfano i requisiti
previsti dal presente regolamento, compresi quelli fissati ai sensi dell'art.
20;
d) avere una validità di dieci giorni;
e) essere costituito da un unico foglio;
f) essere rilasciato per un unico destinatario.
2. Il certificato di cui al comma 1 deve essere conforme ad un modello stabilito
dalla Comunità.
22. 1. I controlli sugli animali e sui prodotti d'acquacoltura in provenienza
dai Paesi terzi si effettuano secondo le norme sulle importazioni di cui al
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, comprese quelle relative alle misure
di salvaguardia (12).
(12) Comma così modificato
dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 21 aprile 1997, n. 92), entrato
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.