D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (1).
Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio
1965, n. 963 (2), concernente la disciplina della pesca marittima (2/a) (1/circ).
(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff.
25 luglio 1969, n. 188.
(2) Riportata al n. B/IV.
(2/a) Vedi, anche, l'art. 13, D.M. 5 maggio 1986, riportato al n. B/XLV.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 luglio 1997, n.
155; Circ. 23 settembre
1997, n. 196.
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n. 963 (2), concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai
Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il tesoro,
per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la
previdenza sociale, è allegato al presente decreto.
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina
della pesca marittima
Artt.
TITOLO I - Dell'ordinamento
della pesca in generale>>
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Degli organi consultivi:
Sezione I - Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima
Sezione II - Della commissione consultiva locale per la pesca marittima
Capo III - Della ricerca scientifica e tecnologica
TITOLO II - Dell'esercizio della pesca professionale>>
Capo I - Dei pescatori:
Sezione I - Dell'iscrizione nel registro dei pescatori
Sezione II - Del conseguimento dei titoli e delle specializzazioni professionali
Sezione III - Del certificato d'iscrizione
Capo II - Dell'impresa di pesca
Capo III - Del permesso di pesca
TITOLO III - Della disciplina della pesca>>
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Delle limitazioni all'uso degli attrezzi da pesca:
Sezione I - Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi
Sezione II - Delle reti da posta
Sezione III - Delle reti da circuizione
Sezione IV - Delle reti da traino
Sezione V - Delle altre reti e degli ami
Sezione VI - Delle tonnare, tonnarelle e mugginare
Capo III - Delle pesche speciali:
Sezione I - Della pesca del corallo
Sezione II - Della pesca di novellame
Sezione III - Della pesca subacquea
Sezione IV - Delle altre pesche
Sezione V - Della raccolta di vegetazione marina
Capo IV - Della pesca sportiva
TITOLO IV - Dell'immissione di rifiuti>>
TITOLO V - Disposizioni processuali e di
polizia>>
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TITOLO I
Dell'ordinamento della pesca in generale
Capo I - Disposizioni generali
1. Sfera di applicazione.
Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare
e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca.
Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali,
ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa
o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente
i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
2. Prodotti della pesca.
Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli
e non eduli, catturati nelle acque indicate nell'art. 1.
Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque
libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti
di pesca.
I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati
e trasformati.
Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo
o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
3. Attrezzi da pesca.
Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura
degli organismi indicati nell'art. 2.
Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono
in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
4. Reti.
Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati
a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei
seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta,
reti da lancio.
Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei,
allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse
si suddividono in reti fisse e reti derivanti le prime sono ancorate al fondo
marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti.
Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare,
con immediata azione di recupero un branco di pesci.
Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel
loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate
sul fondo, o reti a strascico, che Possono essere rimorchiate da navi o, tirate
da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o
reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza
mai venire in contatto con il fondo.
Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza
e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo
alla superficie, a catturare animali marini.
Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con
moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.
5. Attrezzi con ami.
Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali
marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi
e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo.
Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano
da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle,
composte da uno o più ami, rimorchiate da navi.
I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo;
i parangali derivanti, composti da più ami, sono quelli lasciati all'azione
dei venti e delle correnti.
6. Altri strumenti ed apparecchi.
Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro
impiego, nei seguenti tipi:
1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente,
quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle
che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate
dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;
2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare
singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni;
3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili
o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
7. Classi di pesca.
L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti
classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.
La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione,
per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori
e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.
La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca,
sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente
titolo.
La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o
agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio
dei prodotti di tale tipo di pesca (2/b).
(2/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219
(Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
8. Navi per la pesca professionale.
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:
1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi
di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti
della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
2) navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi
da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della
pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
3) navi che, per l'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione
di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione
di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo,
sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio
delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti
della pesca. L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento
marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei
registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione
alla categoria può proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
9. Tipi di pesca professionale.
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie
di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue
nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre
gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca
locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei
miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.
Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita
nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi
da pesca di categoria non inferiore alla terza (2/c).
La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da
pesca di categoria non inferiore alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.
(2/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 561.
10. Impianti di pesca.
Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento
di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura
di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento
di banchi sottomarini.
Capo II - Degli organi consultivi
Sezione I - Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima
11. Attribuzioni.
La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero
della marina mercantile, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo
stesso articolo:
1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa
alla pesca marittima;
2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli
interessi pescherecci;
3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile,
di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati
nell'art. 222 del codice della navigazione, nonché di zone portuali destinate
a impianti ed attrezzature per la pesca.
12. Funzionamento della commissione.
La commissione deve essere convocata dal presidente.
La commissione deve essere convocata allorché ne faccia richiesta il
Ministro.
Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in
caso di parità prevale il voto del presidente.
13. Assenza o impedimento del presidente.
Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualità di
vice-presidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
14. Nomina di nuovi membri.
In caso di vacanza il Ministro per la marina mercantile con suo decreto reintegra
la composizione della commissione.
I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
15. Riconferma o nuova designazione dei membri.
Il Ministro per la marina mercantile richiede, tre mesi prima della scadenza
del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell'art.
6 della legge, le nuove designazioni di loro competenza, ovvero la riconferma
delle designazioni fatte per il triennio in corso.
16. Integrazione della commissione.
Gli esperti indicati dal terzo comma dell'art. 6 della legge sono chiamati dal
presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare
il numero di cinque in una stessa adunanza.
17. Convocazione.
L'avviso di convocazione è diramato dalla segreteria della commissione
d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di
cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adunanza
e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
18. Segretario.
È compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle
adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente.
Il Ministro per la marina mercantile può designare un vice segretario,
scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina
mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe,
che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
19. Indennità.
Ai presenti ad ogni adunanza è corrisposta l'indennità prevista
dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori
Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
20. Regolamento interno.
Il regolamento interno della commissione è approvato, su proposta della
commissione stessa, con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Sezione II - Della commissione consultiva locale per la pesca marittima
21. Attribuzioni.
La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria
di porto, dà parere:
1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti;
2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del
rispettivo compartimento;
3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca.
La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse
della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento
attinente la pesca.
22. Funzionamento della commissione.
La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno
una volta l'anno, la commissione deve essere altresì convocata allorché
ne faccia richiesta il Ministro per la marina mercantile.
Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in
caso di parità prevale il voto del presidente.
23. Assenza o impedimento del presidente.
L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce in qualità di vice-presidente,
il presidente, in caso di assenza o impedimento.
24. Convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette
giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti
all'ordine del giorno.
L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore
marittimo ed al Ministero della marina mercantile, ai quali deve essere altresì
trasmesso il relativo verbale.
Le persone indicate dall'art. 8, ultimo comma, della legge sono chiamate dal
presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare
il numero di tre in una stessa adunanza.
25. Rinvio.
Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione
consultiva centrale, in quanto applicabili.
Capo III - Della ricerca scientifica e tecnologica
26. Attività di ricerca.
Il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge, promuove
ed attua studi ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica,
economica sulle condizioni delle zone di pesca sugli stocks ittici, sul naviglio,
sui metodi e sugli strumenti di pesca sulle condizioni dei pescatori e della
industria peschereccia; promuove altresì e sussidia pubblicazioni utili
al progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.
27. Istituti scientifici riconosciuti.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo
comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività
di cui all'art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per
la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale
per la pesca marittima (3).
(3) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 giugno 1976,
n. 1057 (Gazz. Uff. 7 maggio 1977, n. 123). Vedi, anche, il D.M. 11 giugno 1996.
28. Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati.
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e
i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art. 7, terzo
comma, devono, di volta in volta richiedere l'autorizzazione al Ministero della
marina mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere,
fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque
danneggiare le risorse biologiche del mare.
L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario
al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni
da determinarsi caso per caso (3).
29. Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti.
Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento,
da dichiararsi con decreto del Ministro per la marina mercantile:
a) a presentare in triplice copia al Ministero della marina mercantile entro
il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività scientifica
svolta nel campo della pesca marittima;
b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi,
permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonché
l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato.
30. Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati.
Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale
impiegato un documento atto a comprovare che l'attività svolta è
effettuata per conto e sotto la responsabilità degli istituti stessi
(3).
31. Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato.
L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché
dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo.
Il Ministero della marina mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero
stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici
riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attività di
ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione (3/a).
(3/a) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 9 giugno 1976,
n. 1057 (Gazz. Uff. 7 maggio 1977, n. 123).
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TITOLO II
Dell'esercizio della pesca professionale
Capo I - Dei pescatori
Sezione I - Dell'iscrizione nel registro dei pescatori
32. Registro dei pescatori.
Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro
che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella
prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella
seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco
o negli impianti di pesca.
Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente
le due forme di attività.
33. Modello del registro.
Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al presente
regolamento, come allegato A.
34. Ufficio di iscrizione.
L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione
è il domicilio del pescatore.
L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo
matricolare dell'interessato.
Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato
il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato
tale titolo.
35. Requisiti e condizioni per l'iscrizione.
Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:
1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle
leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle
leggi sulla pesca, costituenti delitto;
5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva
o prevalente.
Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate
le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione.
Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto
nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti
almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.
La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata
anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15.
Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto
nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa
altra attività professionale (3/b).
(3/b) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18 marzo 1983, n.
219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
36. Documenti per l'iscrizione.
I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il
titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario
richiesto d'ufficio dall'autorità marittima che procede all'iscrizione.
37. Altri documenti.
Per l'iscrizione nel registro sono, altresì prodotti:
1) tre fotografie, una delle quali autenticata;
2) eventuali documenti professionali.
38. Presentazione della domanda.
La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, può essere
presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro,
i quali la trasmettono all'ufficio competente.
39. Qualifiche per l'iscrizione.
Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali
per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso
locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.
Sono titoli professionali:
1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca
d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca;
2) per i servizi complementari: frigorista.
Sono specializzazioni professionali:
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda
classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca,
pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;
2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.
L'iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime
previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche
professionali per la pesca.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione
avviene con la qualifica di: «mozzo per la pesca», per i servizi
complementari: «operaio apprendista», per il personale addetto
agli impianti di pesca.
Il Ministro per la marina mercantile sentita la commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali,
al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico
dell'industria della pesca.
40. Rubrica per qualifiche.
Gli uffici marittimi cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica
degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
41. Iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l'iscrizione
nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente
dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni.
Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma
che precede può essere imbarcato solo su navi da pesca.
42. Iscrizione degli stranieri.
L'iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati
su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319
del codice della navigazione.
Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale
il Ministro per la marina mercantile determina le categorie e le qualifiche
dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art.
318, secondo comma, del codice della navigazione.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli articoli
52-58 del trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con
legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
43. Annotazioni nel registro.
Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo
ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'iscrizione;
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute
anche dopo l'iscrizione;
3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall'articolo 44;
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata.
Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
44. Trasferimento di iscrizione.
Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che
trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia
all'ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del
registro all'ufficio competente.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente,
e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione
matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
45. Cancellazione dal registro.
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) perdita della cittadinanza;
3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'art. 35;
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione
dell'iscritto;
5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
6) morte dell'iscritto.
45-bis. Ricorso al Ministro della marina mercantile.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del
capo del compartimento marittimo è ammesso ricorso al Ministro della
marina mercantile (3/c).
(3/c) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (Gazz. Uff.
26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
46. Reiscrizione nel registro.
Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e
5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque
anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.
Negli altri casi si procede a nuova iscrizione.
47. Prima iscrizione nel registro.
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione
nel registro avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento,
per coloro i quali, ancorché non in possesso dei requisiti previsti
per l'iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione
suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse.
La prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale può
essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di
mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione
o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della
nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo
documento.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo
comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti
possono continuare ad esercitare le rispettive attività.
Sezione II - Del conseguimento dei titoli o delle
specializzazioni professionali
48. Titoli professionali.
I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono
alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione
e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni.
Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici
e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si
conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli
che seguono.
49. Capopesca.
Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni
di pesca e le altre connesse con la qualifica.
50. Capopesca per la pesca ravvicinata.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo
professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca;
4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi
stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
51. Capopesca per la pesca d'altura.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura;
ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per
la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca
per la pesca ravvicinata che abbia effetfuato almeno sei mesi di pesca a bordo
di navi che esercitano la pesca d'altura;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo
i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
52. Capopesca per la pesca oceanica.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica, oltre a quanto
prescritto nei numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo precedente è necessario
aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a
bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso
dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la
pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la
specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno
un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
53. Capopesca per gli impianti di pesca.
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo
di uso locale equiparabile, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per
il quale si richiede il titolo;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo
i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
54. Frigorista.
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi
da pesca.
Per conseguire il titolo è necessario:
1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione
di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali
almeno per un anno, ovvero essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di
tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista; ovvero
aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal
Ministro per la marina mercantile;
4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo
i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
55. Specializzazioni professionali.
Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono
alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal
Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale
per la pesca nonché per la specializzazione di pescatore subacqueo,
la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina
mercantile.
La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore
subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal
Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione medica centrale.
56. Attività valida per conseguire i titoli.
L'attività di pesca e quella lavorativa, richiesta per il conseguimento
dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per
un terzo su navi e presso imprese nazionali.
57. Delle prove d'esame.
Il Ministro per la marina mercantile stabilisce le norme per l'effettuazione
delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la composizione delle commissioni,
nonché i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere
ammessi alle prove stesse.
Sezione II - Del certificato di iscrizione
58. Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori.
Il certificato d'iscrizione previsto dall'art. 10, 2° comma, della legge,
è il documento di abilitazione all'attività di pescatore marittimo.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile ne è approvato il
relativo modello.
59. Rilascio del certificato.
Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione.
Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito
o distrutto, o è diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia
un duplicato.
60. Possesso del certificato.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'autorità
competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi
esercita professionalmente la pesca marittima.
61. Annotazioni sul certificato.
Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate
entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle
sul certificato.
62. Ritiro del certificato.
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è
intervenuto provvedimento che importa la interdizione all'esercizio della
pesca, l'autorità marittima procede al ritiro del certificato.
Capo II - Delle imprese di pesca
63. Registro delle imprese di pesca.
Il registro nel quale, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono iscritte le
imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti,
secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le altre previste
dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento,
come allegato B.
64. Ufficio di iscrizione.
L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione
ha sede l'impresa.
65. [Rappresentanza dell'impresa di pesca.
Quando l'ufficio di iscrizione dell'impresa è diversa dall'ufficio
di iscrizione della nave utilizzata dalla impresa stessa o dall'ufficio nella
cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca, l'imprenditore deve nominare
un rappresentante ivi residente.
La designazione del rappresentante è raccolta dalla autorità
marittima competente ovvero è fatta a mezzo di dichiarazione dell'imprenditore
con sottoscrizione autenticata] (3/d).
(3/d) Soppresso dall'art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio
1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
66. Iscrizione nel registro.
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di
pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo
di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.
Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda
all'ufficio competente, indicando:
1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di
nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa;
2) sede dell'impresa;
3) ubicazione dell'impianto di pesca;
4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione
trovasi l'impianto di pesca;
5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa,
e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca;
6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore
della nave predetta, ovvero del titolare dell'impianto di pesca, ove siano
persone diverse dall'imprenditore;
7) [generalità del rappresentante, nell'ipotesi prevista dall'articolo
che precede] (3/d);
8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della
pesca speciale che si intende esercitare;
9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.
67. Documenti per l'iscrizione.
Per ottenere l'iscrizione, devono altresì prodursi i seguenti documenti:
1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa è costituita
in forma societaria;
2) [estratto delle matricole e dei registri delle navi nella ipotesi prevista
dall'art. 65] (3/d);
3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della nave, ovvero
che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e l'uso dello stesso.
66. Annotazioni del registro.
Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo, gli elementi
elencati nell'art. 66 e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti
previsti nei numeri 1) e 3) dell'art. 67 (3/e).
Ogni variazione delle indicazioni fornite con domanda di iscrizione deve essere
comunicata al competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione.
(3/e) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219
(Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
69. Trasferimento di iscrizione.
Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione
di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione
il trasferimento della iscrizione stessa.
L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio
competente.
L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente
è da comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza,
che procede alla cancellazione.
Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorità
marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione.
Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio,
industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione
alla capitaneria di porto competente.
70. Cancellazione dal registro.
Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) morte dell'imprenditore;
3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;
4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore;
5) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio.
Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.
71. Reiscrizione nel registro.
Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3),
4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando
siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
72. Certificato di iscrizione.
L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di avvenuta iscrizione
nel registro indicando la data, il numero e la parte del registro nella quale
l'impresa è stata iscritta.
73. Prima iscrizione nel registro.
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione
nel registro avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorché
non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di esercitare
un'impresa di pesca.
La prova dell'esercizio suddetto può essere conseguita attraverso le
risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi
delle imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza
e di ogni altro
documento ritenuto idoneo.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo
comma, gli imprenditori che esercitano la loro attività alla data suddetta,
sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
Capo III - Del permesso di pesca
74. Richiesta del permesso.
L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della
legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche
a mezzo del proprio rappresentante.
Nell'istanza devono indicarsi:
1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede dell'impresa,
nonché ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca (3/f);
2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda
e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacità di stiva;
3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale,
che s'intende esercitare;
4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che
costituiscono la dotazione della nave;
5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per
la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti
a bordo;
6) tabella di armamento.
(3/f) Numero così modificato dall'art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n.
219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
75. Documenti per il rilascio del permesso.
Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti
documenti:
1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca (3/f);
2) copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi,
per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle
di sesta categoria.
76. Rilascio del permesso.
L'autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca.
Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro
per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste dall'art.
74.
77. Validità del permesso.
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi e le categorie
previsti dal presente regolamento.
La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati
nell'art. 97, e limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il
permesso stesso.
Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari,
autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di
categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma.
78. Autorizzazione provvisoria.
Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera
o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare un'autorizzazione
provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni
di cui all'art. 76.
La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazione,
in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso
la durata non può essere superiore a mesi sei.
79. Variazioni.
Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate
entro trenta giorni all'ufficio competente il quale provvede ad annotarle
sul permesso.
80. Cessazione della validità del permesso.
Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni degli elementi
di cui all'art. 74, non sono comunicate nel termine prescritto dall'articolo
79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.
81. Rinnovo del permesso.
Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare al competente
ufficio semplice istanza.
L'ufficio, accertata la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste,
rinnova il permesso.
82. Duplicato del permesso di pesca.
Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito
o distrutto, o è divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia
un duplicato.
83. Ritiro del documento.
L'autorità marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste
dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando è cessata la validità.
84. Documenti di bordo.
Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti
di bordo indicati nell'art. 169 secondo comma lettera d), e ultimo comma del
codice della navigazione.
85. Rilascio del primo permesso.
Il rilascio del permesso di pesca per un anno dalla entrata in vigore del
presente regolamento, è regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede,
l'autorità marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti
alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8.
Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2, sono immediatamente
assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro
due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
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TITOLO III
Della disciplina della pesca
Capo I - Disposizioni generali
86. Novellame.
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per
novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali,
viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che
seguono.
87. Lunghezza minima dei pesci.
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art.
93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7
centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
storione (Acipenser s.p.p.)cm 60
storione lodano (Huso Huso)" 100
anguilla (Anguilla Anguilla) " 2
5spigola (Dicentrarchus labrax) " 20
sgombro (Scomber s.p.p.) " 15
palamita (Sarda Sarda) " 25
tonno (Thunnus Thynmus) (3/g) " 70
alalonga (Thunnus Alalunga) " 40
tonnetto (Euthynnus alletteratus) " 30
pesce spada (Xiphias gladius) " 140
triglia (Mullus sp) (3/h) " 15
sogliola (Solea vulgaris) (3/h) " 15
merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius) (3/h) " 11
cefalo (Mugil sp.) (3/i) " 20
cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum) (3/i) " 45
orata (Sparus auratus) (3/i) " 20
go (Gobios ophiocephalus) (3/i) " 12
passera pianuzza (Platichtis fleus) (3/i) " 15
Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni
inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.
Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo
di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al
miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze
minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente
articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della
commissione consultiva locale per la pesca marittima (3/l).
(3/g) La lunghezza del tonno è stata portata a cm 70 dal D.M. 7 luglio
1980 (Gazz. Uff. 25 luglio 1980, n. 203).
(3/h) Aggiunto dal D.M. 3 agosto 1982 (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230).
(3/i) Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n.
149).
(3/l) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651 (Gazz.
Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).
88. Lunghezza minima dei crostacei.
Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari
di lunghezza inferiore alle seguenti:
aragosta (Palinurus elephas)cm 30
astice (Homarus gammarus)cm 30
scampo (Nephrops norvegicus)cm 7(4)
(4) Così sostituito dal R.D. 4 novembre 1982 (Gazz. Uff. 18 novembre
1982, n. 318).
89. Dimensione minima dei molluschi bivalvi.
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli
esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.)cm. 6
mitilo (Mitilus sp.)" 5
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) " 2,5
tartufo di mare (Venus verrucosa) " 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp) " 6
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) (4/a) " 5
(4/a) Il D.M. 4 agosto 1982 (Gazz. Uff. 21
agosto 1982, n. 230) ha così disposto: «Ad integrazione dell'art.
89, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 si considerano allo stadio giovanile gli
esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10». Successivamente,
l'art. 1, D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 28 luglio 1986, n. 173) ha così
disposto: «Art. 1. A parziale modifica dell'art. 89, D.P.R. 2 ottobre
1968, n. 1639, la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor)
allo stato giovanile è aumentata a cm 8.
Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus)
allo stadio giovanile è stabilita in cm 2».
90. Misurazione delle dimensioni.
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità
del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della
pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità
posteriori dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o
al diametro massimo delle conchiglie.
91. Divieto di detenzione di organismi sotto misura.
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle
stabitite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere
rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata
la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul
volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti
articoli 87, 88 e 89 (4/b).
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta
di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
(4/b) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 21 aprile 1983 (Gazz. Uff.
29 aprile 1983, n. 116). L'art. 2 del citato D.M. ha, inoltre, così disposto:
«Art. 2. Sono soppresse tutte le disposizioni in contrasto od incompatibili
con il disposto dell'art. 91 del regolamento come modificato dall'art. 1 del
presente decreto».
92. Limitazione per altre attività di pesca.
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro
per la marina mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca
in zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente
il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero
in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra
nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
93. Pesca di specie adulte di piccola taglia.
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio
adulto non raggiugono le misure indicate negli articoli 87 e 88.
94. Pesca a fini scientifici.
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli
organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici
o sperimentali di pesca.
95. Decreti ministeriali per la disciplina della pesca.
I decreti emanati dal Ministro per la marina mercantile in Forza dell'art. 32
della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente escluso, direttive di
carattere generale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma e 9, secondo comma
del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.
Capo II - Delle limitazioni all'uso degli attrezzi
da pesca
Sezione I - Disposizioni comuni, a tutti gli
attrezzi
96. Norme di comportamento.
I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità
del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza
di diverse disposizioni di legge o regolamento.
Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale
per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della
pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire
norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.
97. Disposizioni di carattere locale.
Il capo del compartimento su conforme parere della commissione consultiva locale
per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile,
può disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente
regolamento secondo consuetudini locali.
Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati
nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
98. Zone di tutela biologica.
Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale
per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi,
lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle
zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute
come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza
economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
99. Pesca con sistemi speciali.
L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione
o con altri attrezzi di cattura e l'impiego di altri sistemi speciali, sono
consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del
Ministro per la marina mercantile.
100. Misurazione della maglia delle reti.
La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della
maglia stessa, cioè la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione
si effettua a maglia stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnata ed
usata (5).
(5) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651 (Gazz.
Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).
101. Pesche speciali.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'esercizio delle pesche
speciali, salvo che sia diversamente stabilito.
102. Disciplina speciale delle reti.
L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli
104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve
avvenire entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Sezione II - Delle reti da posta
103. Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che
derivanti, senza limitazioni di lunghezza purché le dimensioni delle
maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali.
Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle
reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
104. Segnalazioni delle reti.
Le reti da posta devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti
di colore giallo, distanziati fra, loro non più di 200 metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore
giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali
segnali debbono essere visibili a distanza non inferiori a mezzo miglio.
105. Limitazioni di uso.
E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 220 metri della
congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti
le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Sezione III - Delle reti di circuizione
106. Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi
grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché le dimensioni delle
maglie non siano inferiori a mm. 10.
107. Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo.
È vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata
meccanicamente, di tipo «cianciolo» e simili, nelle zone di mare
nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro
le tre miglia marine dalla costa (5/a).
(5/a) Il D.M. 4 maggio 1987, n. 247 (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149) ha così
disposto: «In via sperimentale, per un periodo di due anni, è concessa
deroga all'art. 107 del regolamento
108. Uso di fonti luminose.
L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato
nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore
a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa.
Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del
mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può
stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi
di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose
nelle acque del compartimento.
Sezione IV - Delle reti da traino
109. Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico
che volanti o pelagice, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese
le reti a strascico armate con attrezzi del tipo «rapido» o «rampi»
o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente,
con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.
110. Misura delle maglie delle reti.
Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi
apertura inferiore a 40 millimetri (6).
(6) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 22 settembre 1978,
n. 651 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).
110-bis. Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico.
L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico
longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile sentita
la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purché tarati
in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni
caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione
in caso di controversia.
Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico è
dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate
al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale
e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di
almeno 5 maglie da questa estremità.
La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi né vicino
ai bordi della rete, né in prossimità di relinghe, cuciture, e
giunzioni (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978,
n. 651 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).
110-ter. Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre
la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione,
doppi sacchi.
È fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi
di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere
per effetto la riduzione della selettività del sacco.
È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato
unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti
alla rete dall'abrasione del fondo marino.
È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle
maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco
della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso
tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978,
n. 651 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).
110-quater. Deroghe.
Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all'articolo 32
della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico
con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte
alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere
convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare. (7).
111. Limitazioni di uso.
È vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità
delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa,
salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.
112. Norme di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site
a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi
da pesca.
Sezione V - Delle altre reti e degli ami
113. Reti di raccolta consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi
forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come «trabucchi»,
«bilance», «quadre», e simili, salvo quanto stabilito
nell'articolo seguente.
Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale
per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare
nella collocazione di detti impianti.
È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che
segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia
da terra che da navi.
114. Misura delle maglie delle reti.
Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori
a mm. 10.
115. Reti da lancio.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come «giacchio»,
«sparviero», «rezzaglio» e simili, senza alcun limite
di dimensione delle maglie.
116. Segnalazione degli attrezzi con ami.
I parangoli debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore
giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore
giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali
segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
Sezione VI - Delle tonnare, tonnarelle e mugginare
117. Distanze per l'impianto.
L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza
di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti,
salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze
in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli
eventuali spostamenti di tonnare.
Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non
sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
118. Segnalazione delle tonnare.
La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo
della sua parte centrale foranea.
Su tali barche devono essere collegati i seguenti segnali:
- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte:
rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore,
a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non
inferiore alle due miglia;
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al
posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
119. Limitazioni per altre attività di pesca.
Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno,
è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore
di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo
che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza
di titoli particolari.
È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca
nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna
tonnara.
120. Tonnarelle.
Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio
di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di
200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui
i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari.
È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella
zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più foraneo di
ciascuna tonnarella.
Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata
con fonti luminose.
121. Mugginare.
Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio
di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara
stessa.
Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo che precede.
122. Rinvio.
Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano
le norme relative alle tonnare.
Capo III - Delle pesche speciali
Sezione I - Della pesca del corallo
123. Denunzia di scoperta.
La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art.
16 della legge: deve essere presentata all'ufficio marittimo più prossimo
alla zona di scoperta e deve indicare le generalità del denunziante,
la data di scoperta del banco, nonché l'ubicazione e l'estensione approssimativa
di esso.
124. Stagione di pesca.
La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno solare.
Sezione II - Della pesca del novellame
125. Novellame per allevamento.
Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame
allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nonché
il commercio ed il trasporto di esso.
L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio
di iscrizione indicando oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2), e 4) dell'art.
74, il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi
per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l'elenco dei
pescatori addetti.
Il permesso è rilasciato sul modello approvato con decreto del Ministro
per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma
che precede.
Ogni successiva variazione deve essere annoverata nel permesso su istanza dell'imprenditore
dall'autorità marittima.
126. Novellame per consunio.
Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate
nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la
detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di
sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo
dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno (8).
(8) Così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 10 ottobre
1977, n. 920 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1977, n. 349).
127. Attrezzi consentiti.
L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo
per il periodo di validità della relativa autorizzazione.
Sezione III - Della pesca subacquea
128. Esercizio della pesca subacquea professionale.
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro
che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può
esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità
diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca
subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il
divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (8/a).
(8/a) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
128-bis. Esercizio della pesca subacquea sportiva.
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso
di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita
l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca
subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il
divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (8/b).
(8/b) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 18 marzo 1983, n.
219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
129. Limitazioni.
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti
da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei
porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole (8/c).
(8/c) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
130. Segnalazione.
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante
una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non
inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico
di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo
nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione
(8/d).
(8/d) Così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
131. Limitazioni di uso del fucile subacqueo.
È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non
in immersione.
Sezione IV - Delle altre pesche
132. Pesca dei crostacei.
La pesca dell'aragosta (Palinarus elephas-P. vulgaris) è vietata dal
1° gennaio al 30 aprile.
La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è parimenti vietata
dal 1° gennaio al 30 aprile.
133. Pesca dei molluschi.
La pesca dei mollusci bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni.
Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare quella delle seppie
(sepia sp.), mediante nasse, tramagli e gli altri attrezzi fissi, possono essere
disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione
consultiva locale per la pesca marittima (9).
(9) Il D.M. 26 maggio 1979 (Gazz. Uff. 1° giugno 1979, n.
149) ha così disposto:
«Art. 1. La pesca delle vongole nel mare Adriatico è vietata dal
1° al 30 giugno.
Art. 2. Sino al 31 dicembre 1979 è sospeso il rilascio di nuovi permessi
per la pesca delle vongole nell'Adriatico».
134. Pesca del pesce spada.
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello
durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre (10).
(10) Così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione. Il D.M. 28 maggio 1979 (Gazz. Uff. 2 giugno
1979, n. 150) ha così disposto:
«Art. 1. Sino alla entrata in vigore del decreto presidenziale di modifica
all'art. 134 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, l'esercizio della pesca del
pesce spada anche con l'uso di attrezzi diversi dall'arpione è consentita
nel periodo 1° giugno-15 luglio.
Art. 2. La pesca nonché il commercio allo stato fresco del pesce spada
novello sono vietati durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre».
Sezione V - Della raccolta di vegetazione marina
135. Raccolta di fanerogame.
Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste
per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione
e 54 del relativo regolamento approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
136. Sfruttamento del banco.
Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato
nei limiti della sua potenzialità.
Capo IV - Della pesca sportiva
137. Disciplina della pesca sportiva.
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite
nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre
disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.
138. Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la
pesca sportiva.
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva
sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini,
correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi
a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna
per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse (10/a).
(10/a) Così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
139. Norma di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500
metri da unità in attività di pesca professionale (10/b).
(10/b) Così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
140. Limitazioni d'uso degli attrezzi.
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro
superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione
non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti
a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse
qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata
nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina
è consentito l'uso di una lampada (10/c).
(10/c) Così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
141. [Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.
L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo
è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima.
A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente, sentita
la commissione consultiva locale per la pesca marittima, il numero massimo delle
autorizzazioni da rilasciare per ciascun tipo di attrezzo, avuto riguardo alla
tutela delle risorse biologiche ed ai mestieri di pesca esercitati nelle acque
del compartimento.
L'autorizzazione è annuale ed ha validità nelle acque del compartimento
stesso.
Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi dipendenti
al rilascio dell'autorizzazione] (10/d).
(10/d) Abrogato dall'art. 13, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
142. Limitazione di cattura.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi
e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di
pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia
a qualunque specie appartenga (10/e).
(10/e) Così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
143. Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità
da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976,
n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni (10/f).
(10/f) Così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 18 marzo 1983,
n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
144. Manifestazioni sportive.
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni
spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione
del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza,
nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni
e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle
manifestazioni sportive (10/g).
(10/g) Comma così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 18 marzo
1983, n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
TITOLO IV
Dell'immissione dei rifiuti
145. Autorizzazione.
L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti
da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all'autorizzazione
del capo del compartimento marittimo.
146. Domanda di autorizzazione.
La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della natura dei rifiuti
e del luogo in cui si intende effettuare l'immissione.
Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica indicante la natura
dell'attività che dà origine all'immissione, gli eventuali processi
di lavorazione e le sostanze lavorate, l'entità e l'ubicazione degli
scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica e fisica
dei rifiuti.
Sono dispensati dalla presentazione delle domande coloro che alla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono autorizzati alla immissione dei rifiuti
in base alle disposizioni anteriormente vigenti, salvo quanto disposto dal successivo
art. 149.
147. Istruttoria.
Il capo del compartimento marittimo prima di rilasciare l'autorizzazione deve
chiedere il parere di uno degli istituti indicati nell'art. 27 del presente
regolamento; nei casi di particolare complessità deve essere richiesto
il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.
148. Condizioni per l'autorizzazione.
L'autorizzazione è subordinata all'apprestamento degli accorgimenti tecnici
necessari ad assicurare l'eliminazione e la neutralizzazione di eventuali sostanze
inquinanti.
149. Nuove autorizzazioni.
L'autorizzazione va richiesta altresì per gli ampliamenti degli impianti
o le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente
e quantitativamente le sostanze di rifiuto.
150. Verifica.
Il capo del compartimento nel rilasciare l'autorizzazione fissa un termine non
superiore a sei mesi per la verifica del sistema di depurazione delle sostanze
inquinanti.
Qualora appaia indispensabile l'adozione di ulteriori accorgimenti, il capo
del compartimento invita l'interessato a provvedervi, fissando all'uopo un termine.
Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dall'autorizzazione.
151. Ispezioni.
L'autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni
al fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli
precedenti.
152. Revoca.
L'autorizzazione viene revocata quando per cause sopravvenute, ancorché
indipendenti dall'attività esercitata, i rifiuti inquinino le acque e
non sia comunque possibile eliminare l'inquinamento, attraverso gli accorgimenti
di cui agli articoli 148 e 150.
153. Spese.
Le spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche
ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico
del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della
domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento
nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entità
delle spese.
TITOLO V
Disposizioni processuali e di polizia
154. Personale civile del Ministero della marina mercantile.
Ai sensi e agli effetti dell'articolo 21 della legge, il Ministero per la marina
mercantile provvede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione
centrale e periferica della marina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza
e di accertamento previsti nel detto articolo.
155. Distintivo di riconoscimento.
Il personale civile della marina mercantile incaricato dei compiti di sorveglianza
e di accertamento previsti nell'art. 21 della legge e gli agenti giurati nominati
ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo,
stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con
il Ministro per l'interno.
156. Impiegati di nuova nomina.
Gli impiegati civili del Ministero della marina mercantile partecipano ad un
corso di qualificazione tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall'entrata
in servizio, sostenendo al suo termine una prova d'idoneità.
La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
(Si omettono gli allegati)