ART. 1
1. Ogni pescatore, socio di Cooperativa, “pensionato autonomo” o “apprendista”, per poter esercitare la raccolta dei molluschi allo stato naturale, deve essere in possesso di apposito permesso rilasciato dal Presidente del Consorzio Cooperative Pescatori O.P. di Scardovari di Porto Tolle (RO) e consegnato agli interessati.
ART. 2
1. Il pescatore ha l’obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di pesca, le disposizioni stabilite dal Consorzio con appositi regolamenti, nonché le ordinanze ed i provvedimenti emanati dal Presidente della Provincia o dal Dirigente Responsabile del Servizio Pesca della Provincia.
ART. 3
1. Il permesso di pesca è strettamente personale e non può essere ceduto ad altri per nessun motivo.
ART. 4
1. Il pescatore di professione autorizzato deve esercitare la pesca in modo prevalente rispetto ad altre eventuali attività lavorative.
2. Qualora il pescatore autorizzato eserciti in prevalenza altre attività lavorative rispetto a quella della pesca, il Presidente della Cooperativa di appartenenza deve inoltrare richiesta di cancellazione del Socio alla Provincia di Rovigo per gli atti di competenza.
In caso di inerzia da parte del Presidente della Cooperativa, il Presidente del Consorzio segnalerà alla Provincia la posizione del pescatore per i successivi atti di competenza.
In caso di cancellazione del pescatore dagli elenchi di cui alla Legge 250/58, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca ed il Consorzio, conseguentemente, procede al ritiro del permesso di pesca.
ART. 5
1. La pesca dei molluschi, da praticarsi secondo i termini stabiliti nella apposita Ordinanza Presidenziale emessa ai sensi dell’art.25 del vigente Regolamento Provinciale Pesca, deve essere esercitata secondo le indicazioni giornalmente fornite dal Presidente del Consorzio in attuazione della suddetta Ordinanza relativamente a: quantità di prodotto da raccogliere, giornate, orario e luogo di pesca.
Nel caso in cui il Consorzio proceda, come previsto dalla Convenzione, all’assegnazione di aree specifiche alle cooperative, i rapporti tra il Consorzio e la singola cooperativa saranno regolati da un disciplinare interno nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. E assolutamente vietata:
a) la pesca fuori orario;
b) la pesca in giorni non previsti;
c) la pesca in zone non autorizzate,
3. E’ altresì vietato pescare quantità di prodotto eccedente la quota giornaliera fissata dal Consorzio.
4. Gli attrezzi consentiti per la pesca dei molluschi eduli bivalvi sono quelli stabiliti dal Presidente della Provincia ai sensi del terzo comma dell’art. 25 del Regolamento Provinciale Pesca.
Potranno altresì essere utilizzati attrezzi di pesca, anche meccanici, qualora consentiti, previa sperimentazione dal Presidente della Provincia, come previsto dall’art. 25, quinto comma, dello stesso Regolamento Provinciale Pesca sopra richiamato.
ART. 6
1. Il Presidente del Consorzio stabilisce i punti di conferimento dei molluschi raccolti ai sensi della normativa vigente.
2. I pescatori autorizzati devono conferire il prodotto pescato solo nei punti di raccolta fissati dal Consorzio.
3. La consegna del pescato deve essere eseguita con la barca con la quale i pescatori hanno esercitato la pesca.
4. E’ vietato caricare, trasportare e consegnare prodotto pescato con automezzi di qualsiasi natura diversi dall’imbarcazione di cui al comma 3.
5. E’ assolutamente proibito pescare prodotto e non consegnarlo, per il dovuto controllo, nei punti di sbarco stabiliti.
ART. 7
1. I pescatori devono consentire al personale di vigilanza, in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, il controllo del prodotto pescato e la documentazione relativa all’attività svolta, con controlli anche in barca.
2. I pescatori autorizzati, durante le operazioni di raccolta e di trasporto del prodotto, dovranno altresì porre in essere tutti gli atti necessari al fine di consentire al personale di vigilanza il controllo delle imbarcazioni in ogni loro parte.
ART. 8
1. Ogni pescatore dovrà consegnare solamente la propria quota, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 21 e 22.
ART. 9
1. Il pescatore deve conferire al Consorzio il prodotto raccolto e deve osservare giornalmente le disposizioni preventivamente impartite dal Presidente del Consorzio.
2. I sacchetti contenenti i molluschi pescati devono essere muniti di un certificato identificativo del pescatore, esposto in modo visibile. La mancanza del certificato di identificazione obbligherà il personale di vigilanza a non accettare il prodotto e rigettarlo in acqua. I bollettini di identificazione relativi al conferimento del prodotto devono essere singoli e non possono essere cumulativi.
ART. 10
1. Il pescatore non potrà recuperare quote di prodotto non pescato nelle date precedentemente stabilite dal Presidente del Consorzio, salvo quanto disposto dai successivi art. 21, 22 e 23.
ART. 11
1. Terminata la raccolta dei molluschi, le imbarcazioni, ai fini del conferimento del prodotto pescato, dovranno immediatamente dirigersi nei punti di raccolta di cui all’art.6 senza possibilità di imbarcare persone a bordo e senza prima fermarsi in qualsivoglia punto di attracco.
ART. 12
1. E vietata la pesca di quote per conto di pescatori non presenti nelle date fissate, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 21 e 22.
ART. 13
1.I pescatori che, durante la raccolta dei molluschi, violeranno le vigenti norme in materia di pesca, quelle contenute nel Regolamento Provinciale Pesca, le Ordinanze Presidenziali, le disposizioni emesse dal Dirigente del Servizio Pesca della Provincia saranno assoggettati, previa contestazione dell’addebito e salvo che il fatto non costituisca anche reato, alle sanzioni di cui all’art.33 della Legge Regionale n. 19/98.
2. Ai pescatori che abbiano contravvenuto alle norme di cui al punto 1. saranno applicati anche i provvedimenti disciplinari interni di cui ai successivi articoli.
3. La resistenza alle operazioni di controllo da parte del personale di vigilanza (Forze dell’Ordine, Polizia Provinciale) determinerà nei confronti del pescatore trasgressore l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
SISTEMA SANZIONATORIO
ART. 14
1. La contestazione della violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria verrà effettuata dalla Polizia Provinciale e dagli altri Organi preposti alla vigilanza.
2. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà nelle fattispecie previste dalla L.R. 19/98 all’art.33, e precisamente nei confronti dei pescatori che violeranno le disposizioni di legge in materia di pesca, le norme contenute nel Regolamento Provinciale Pesca, le ordinanze del Presidente della Provincia e gli altri provvedimenti della Provincia.
In merito all’accertamento delle violazioni, gli Organi preposti provvederanno a redigere e sottoscrivere apposito verbale di accertamento, secondo quanto previsto dalla L.689/81.
3. La Provincia provvederà ad inviare periodicamente al Consorzio l’elenco dei pescatori sanzionati ai sensi dell’art.33 della L.R.19/98, che abbiano provveduto al pagamento della sanzione, affinché venga avviato nei loro confronti il procedimento di applicazione delle sanzioni interne. Nel caso in cui sia stato presentato ricorso al verbale sarà necessario attendere la definizione del relativo procedimento.
ART. 15
1. Al Servizio di Vigilanza Interna del Consorzio è demandato il compito di custodia delle lagune in concessione, dei molluschi esistenti, nonché il controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e la conseguente segnalazione al Consorzio della riscontrata inosservanza da parte del pescatore socio.
2. I pescatori soci dovranno pertanto consentire i controlli da parte del personale di cui al punto 1, assumendo un atteggiamento di collaborazione.
3. Alla segnalazione di cui al punto 1 farà seguito da parte del Consorzio l’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni interne.
4. Il procedimento di applicazione delle sanzioni interne verrà avviato anche nei confronti dei pescatori cui sia stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, come da elenco trasmesso dalla Provincia secondo quanto previsto dall’art.14, comma 3 del presente regolamento.
ART. 16
1. Qualora il personale del Servizio di Vigilanza Interna riscontri la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento da parte del pescatore socio, dovrà procedere ad una segnalazione scritta al Consorzio su apposito modulo, che dovrà essere controfirmato dal pescatore. In caso di rifiuto, la Guardia Giurata riporterà sulla segnalazione “si rifiuta di firmare”
Il Consorzio, entro 5 gg. dal ricevimento della segnalazione, trasmette con raccomandata A.R. al pescatore al quale è stata rilevata la trasgressione l’avvio del procedimento di applicazione del provvedimento di sospensione o revoca del permesso di pesca rilasciato dal Consorzio medesimo, dando il termine di gg.30 dal ricevimento per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Trascorso tale termine il Consorzio, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, entro il termine ultimo di gg.60 dall’avvio del procedimento, emetterà motivato provvedimento di diffida, sospensione o revoca del permesso di pesca, per i periodi previsti dall’art.17.
2. Il provvedimento di diffida, sospensione o revoca deve essere notificato tramite raccomandata A.R. all’interessato, il quale, prima dell’inizio del periodo di sospensione, deve consegnare il permesso di pesca al Consorzio. Il provvedimento dovrà altresì essere trasmesso alla Provincia, per i necessari controlli sull’attività di pesca.
3. Nel caso in cui il pescatore rifiuti di consegnare il permesso di pesca, il Presidente del Consorzio disporrà la revoca del permesso stesso.
ART. 17
1. Salve le specifiche sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi vigenti, a chiunque contravvenga per la prima volta una qualsiasi disposizione impartita dal presente Regolamento sarà applicata la sanzione interna della diffida, ad esclusione della fattispecie di cui all’art.7 (rifiuto di consentire i controlli della vigilanza) per la quale è prevista l’applicazione immediata della sospensione del permesso per giorni 30.;
2. Qualora la violazione di una qualsiasi norma del presente Regolamento sia commessa per la seconda volta nel corso del medesimo anno (01/01-31/12), verrà applicata la sanzione interna della sospensione del permesso di pesca per un periodo di giorni 30.
3. Qualora la violazione di una qualsiasi norma del presente Regolamento sia commessa per la terza volta nel corso del medesimo anno (01/01-31/12), il periodo di sospensione del permesso di pesca sarà pari a giorni 90.
4. Qualora la violazione di una qualsiasi norma del presente regolamento sia commessa per la quarta volta nel corso del medesimo anno, il periodo di sospensione sarà di mesi 12.
ART. 18
1. Per le infrazioni ai divieto di esercitare la pesca dei molluschi senza il permesso previsto nonché in caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione e di revoca del permesso stesso, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dall’art. 33, comma 4, della Legge Regionale 28.04.1998, n. 19, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e delle imbarcazioni.
ART. 19
1. Se il pescato conferito non verrà ricevuto dall’impianto di depurazione non avendo le caratteristiche previste dalle disposizioni in materia, il Consorzio delle Cooperative non pagherà l’importo spettante al pescatore identificato dal cartellino di raccolta apposto nei sacchetti contenenti i molluschi.
ART. 20
1. In caso di procedimento penale promosso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di chiunque eserciti la pesca in maniera illecita nelle zone concesse in esclusiva dalla Provincia di Rovigo al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, il Consorzio stesso, in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali.
ART. 21
1.In caso di ricovero ospedaliero è data facoltà ad un familiare o ad una terza persona, purché Socio di Cooperativa aderente al Consorzio o pescatore “autonomo pensionato” titolare di licenza di pesca di tipo “A” e munita del permesso alla raccolta dei molluschi rilasciata ai sensi dell’art.25 del Regolamento provinciale Pesca, di raccogliere la quota giornaliera spettante alla persona impedita.
Sulla base di idonea documentazione sanitaria, di cui alla casistica del comma precedente, il Presidente del Consorzio rilascerà al pescatore delegato apposita autorizzazione con indicate la data di inizio e fine della attività di raccolta in luogo del pescatore impedito.
Tale autorizzazione dovrà essere in possesso del pescatore delegato al momento del controllo ed esibita al preposto personale di vigilanza.
Il pescatore ricoverato, per avvalersi della facoltà di delegare alla pesca altro pescatore, dovrà preventivamente trasmettere al Presidente del Consorzio delle Cooperative la certificazione sanitaria comprovante il ricovero ospedaliero dando contestuale comunicazione del nominativo del pescatore che intende delegare alla raccolta dei molluschi in sua vece.
E’ consentita la possibilità di recupero fino al termine del ricovero ospedaliero e del periodo di convalescenza, entrambi certificati.
In presenza delle condizioni previste per il ricovero ospedaliero e con le medesime modalità, è data facoltà ad un familiare o ad una terza persona, di raccogliere la quota giornaliera spettante alla persona impedita anche nei casi di interventi di “pronto soccorso” senza ricovero, per i giorni di prognosi previsti dall’autorità ospedaliera nel certificato di intervento.
2. Il pescatore interessato, qualora non si sia avvalso della facoltà di delega di cui al comma precedente, potrà procedere, in epoca successiva alla degenza e alla convalescenza o ai giorni di prognosi previsti nel certificato di “pronto soccorso”, previa specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Consorzio, al recupero delle quote di molluschi non pescate a causa del periodo di ricovero e di convalescenza o di prognosi.
Il recupero delle quote dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione del periodo di convalescenza o di prognosi certificato.
L’autorizzazione dovrà indicare la data di inizio e fine della attività di recupero e dovrà essere in possesso del pescatore al momento del controllo per essere esibita al preposto personale di vigilanza.
ART.21 bis
1. Al di fuori dei casi contemplati negli articoli precedenti viene data facoltà al Presidente del Consorzio su parere della Commissione Interna prevista dall’art.5 del Regolamento rilascio permessi di autorizzare temporaneamente il recupero della quota da parte di un terzo nel caso di impedimento del pescatore titolare.
L’autorizzazione è temporanea e non può superare il periodo massimo di sei mesi.
ART. 22
1. Alle donne in gravidanza viene riconosciuta la facoltà di astenersi dall’attività lavorativa per due periodi:
- dalla data di certificazione dello stato di gravidanza da parte del ginecologo fino alla data presunta del parto,
- dalla data del parto, debitamente certificata, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (puerperio).
2. Nel periodo di astensione è data facoltà ad un familiare o ad una terza persona, purché Socio di Cooperativa aderente al Consorzio o pescatore “autonomo pensionato” titolare di licenza di pesca di tipo “A” e munita del permesso alla raccolta dei molluschi rilasciata ai sensi dell’art.25 del Regolamento provinciale Pesca, di raccogliere la quota giornaliera spettante alla persona in gravidanza o puerperio.
Sulla base di idonea documentazione, il Presidente del Consorzio rilascerà al pescatore delegato apposita autorizzazione con indicate la data di inizio e fine della attività di raccolta in luogo della pescatrice in gravidanza o puerperio.
Tale autorizzazione dovrà essere in possesso del pescatore delegato al momento del controllo ed essere esibita al preposto personale di vigilanza.
La pescatrice assente per gravidanza o puerperio, per avvalersi della facoltà di delegare alla pesca altro pescatore, dovrà preventivamente trasmettere al Presidente del Consorzio delle Cooperative la certificazione sanitaria comprovante lo stato di gravidanza o il certificato di nascita del bambino nel caso di puerperio, dando contestuale comunicazione del nominativo del pescatore che intende delegare alla raccolta dei molluschi in sua vece.
ART. 23
Per gli altri casi di impedimento diversi da quelli previsti dagli articoli precedenti, al pescatore titolare di permesso è consentito recuperare quote di prodotto non pescato per complessivi 15 giorni lavorativi ogni anno (1/1- 31/12).
Il recupero delle quote è consentito previo assenso scritto rilasciato dal Consorzio. La comunicazione di assenso deve essere in possesso del pescatore durante i controlli del personale di vigilanza, cui va esibita.
I recuperi delle quote non pescate devono avvenire esclusivamente entro 60 giorni dalla data di rientro in attività, fatte salve le superiori esigenze commerciali del Consorzio.