Modalità di rilascio delle autorizzazioni di pesca.
Premesso che ai sensi dell’art.5 della Convenzione sopra richiamata spetta al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine il rilascio delle autorizzazioni di pesca, si stabilisce quanto segue:
1) Devono ritenersi valide soltanto le richieste di pescatori di professione soci di Cooperative associate al Consorzio, di pescatori di professione "apprendisti" e "pensionati autonomi" ex soci di Cooperative pescatori associate al Consorzio in possesso di licenza di pesca di tipo "A".
2) Le domande dei pescatori di professione tese all’ottenimento dell’autorizzazione per la raccolta dei molluschi allo stato naturale devono essere inoltrate con lettera raccomandata A.R. esclusivamente al Presidente del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. di Scardovari (Porto Tolle (RO). A tal scopo il Consorzio predispone una lista unica delle domande pervenute, secondo l’ordine di protocollo interno, per il successivo esame e stesura di graduatorie quadrimestrali le quali saranno rese pubbliche all’Albo del Consorzio,o altre forme idonee. Le istanze devono pervenire corredate della documentazione utile, in particolare quella comprovante l’iscrizione alla Cooperativa socia del Consorzio.
3) I criteri e le modalità di rilascio delle autorizzazioni di pesca, riguardano i seguenti principi e priorità:
a)reddito complessivo del nucleo familiare, parametrato ai componenti del pescatore richiedente( punteggio da assegnare: fino ad un massimo di 65/centesimi);
b)presenza all’interno del nucleo familiare del richiedente di persone con grave handicap psico-fisico accertato dalle preposte Commissioni sanitarie (punteggio da assegnare. fino ad un massimo di 20/centesimi);
c) inserimento al lavoro di giovani, intesi come persone non aventi compiuto il 35° anno di età, provenienti da nuclei con tradizioni familiari di esercizio dell’attività di pesca professionale (punteggio da assegnare: fino ad un massimo di 15 /centesimi).
4) Preventivamente al rilascio della autorizzazione di pesca e come condizione necessaria al rilascio della stessa, il pescatore deve depositare presso il Consorzio delle Cooperative una autocertificazione contenente i seguenti dati: 1) nome, 2) cognome, 3) luogo e data di nascita, 4) residenza, 5) estremi della licenza di pesca professionale 6) eventuale esercizio di ulteriori attività diverse dalla pesca, 7) indicazione deicomponenti del nucleo familiare ed eventuale titolarità di autorizzazione alla pesca di molluschi, 8) la qualifica di socio di Cooperativa, pescatore “autonomo pensionato” o pescatore “apprendista”9) assunzione dell’obbligo di sottoporsi ai controlli disposti dagli Organi di Vigilanza, 10) assunzione dell’obbligo di rispettare le disposizioni del presente Regolamento, 11) assunzione dell’obbligo di fornire comunicazioni sui mutamenti del reddito derivante da attività diversa dalla pesca professionale, 12) certificazione Isee.
L’accertamento della mancanza dei requisiti, della successiva perdita degli stessi o della non veridicità dei dati forniti dai pescatori comporterà, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, il mancato rilascio o il ritiro del permesso di pesca.
Il pescatore autorizzato deve inoltre corrispondere al Consorzio la quota dallo stesso fissata annualmente quale contributo per le spese di esercizio.
5) Al fine dell’esame delle richieste, deve essere costituita una Commissione interna con il compito di redigere periodicamente le graduatorie sulla base dei punteggi assegnati. Le istanze presentate restano valide per la formazione di tre graduatorie quadrimestrali successive. Poi la graduatoria viene azzerata.
Le graduatorie devono essere predisposte entro gg.15 dalla data di scadenza del quadrimestre.
6) Il numero di autorizzazioni da rilasciare periodicamente è stabilito dal Presidente del Consorzio su conforme delibera del C.d.A. del Consorzio stesso.
La comunicazione riguardante il numero di autorizzazioni da rilasciare viene affissa all’Albo del Consorzio all’inizio di ogni quadrimestre utile per la raccolta delle istanze.
7) Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle Cooperative associate, nel rispetto di quanto previsto all’art.3 della Convenzione,si stabilisce che nel caso in cui ,alla fine del secondo quadrimestre di ciascun anno, il numero di pescatori autorizzati che abbiano cessato l’attività all’interno di una Cooperativa sia superiore al numero di nuovi pescatori associati titolari di autorizzazione,la Cooperativa interessata avrà titolo al rilascio, a favore di propri soci, di un numero di nuove autorizzazioni fino a raggiungere il numero di soci autorizzati cessati.
Il rilascio delle nuove autorizzazioni di pesca avverrà a favore dei pescatori della Cooperativa interessata attingendo, per ordine di punteggio, tra i pescatori della graduatoria del quadrimestre successivo (il terzo). La compensazione avverrà una sola volta l’anno. In ogni caso per il rilascio dei permessi si attingerà esclusivamente nello stretto rispetto della graduatoria generale.
Il numero delle nuove autorizzazioni da rilasciare a favore dei soci della Cooperativa dovrà essere reso pubblico con le stesse modalità di cui al punto 6).
8) Le autorizzazioni di pesca rilasciate sono strettamente personali e non possono essere cedute od in alcun modo utilizzate da terzi in sostituzione del titolare.
9) Le autorizzazioni avranno validità per tutta la durata della Convenzione, fatta salva la cessazione dell’attività, la rinuncia, la revoca o i periodi di sospensione dovuti alla applicazione nei confronti dei pescatori autorizzati delle sanzioni previste dal regolamento di cui all’art.7 della Convenzione.
10) Il presente regolamento avrà validità, salvo modifiche e integrazioni, per l’intera durata della Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Rovigo ed entrerà in vigore entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.