L. 13 marzo 1958, n. 250 (1).
Previdenze a favore dei pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne (2) (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 1958, n. 83.
(2) Vedi, ora, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportato alla voce Infortuni
sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, riportato alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n.
9; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 30 aprile
1997, n. 103; Circ. 10 luglio 1997, n. 155; Circ. 18 settembre 1997, n. 193;
Circ. 23 settembre 1997, n. 196; Circ. 5 gennaio 1998, n. 1; Circ. 21 aprile
1998, n. 81; Circ. 6 luglio 1998, n. 146; Circ. 15 luglio 1998, n. 152; Circ.
10 febbraio 1999, n. 26; Circ. 10 febbraio 2000, n. 30.
TITOLO I
Estensione ed oggetto dell'assicurazione 1. Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente
attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie beneficiano
del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali
con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n 1765, e successive modificazioni
(2).
Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari,
sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva
e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in
cooperative o compagnie.
Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i
marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale
con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono
pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art.
3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge
dell'11 aprile 1938, n. 1183 (3), e che non lavorino alle dipendenze di terzi
come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicultura, ecc.
(2) Vedi, ora, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportato alla voce Infortuni
sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, riportato alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(3) Il testo unico delle leggi sulla pesca, attualmente vigente solo per la
pesca non marittima (dopo l'emanazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, sulla
pesca marittima, riportata al n. B/IV) è stato in realtà approvato dal R.D.
8 ottobre 1931, n. 1604 (riportato al n. A/III). Il R.D.L. 11 aprile 1938, n.
1183, ha infatti apportato solo modificazioni al testo unico citato. L'art.
3, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, ha modificato l'art. 22 del testo unico citato.
2. Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le
cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio
di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle
acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca
marittima alla autorità marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande
d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se
trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorità marittima, se trattasi
di pescatori marittimi.
Entro il 10 di ciascun mese successivo, le cooperative e le compagnie presentano
eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel
mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni
prodottesi nella loro attività lavorativa.
È tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura
d'urgenza.
TITOLO II
Commissioni provinciali, compartimentali e centrali
3. Presso ogni Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale
per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente
dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo
dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei
lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative,
da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali
delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale
per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento
marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato
del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati
dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti
delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale
e durano in carica per un biennio.
4. Le Commissioni provinciali e compartimentali entro i limiti della propria
giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative
e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art.
1 della presente legge;
b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente
legge;
c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli
Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi
e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione
adottata, trasmettendone copia agli Istituti ai assicurazione interessati. Le
cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati,
entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione
che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti
giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi. La comunicazione agli
iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale. Gli elenchi, per la parte
non variata, sono definitivi;
d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta
giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle
compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;
e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli
interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.
5. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data
facoltà ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere
alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica
delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4.
6. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una
commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta:
1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
la presiede;
2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali più rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati
dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute;
5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per ciascun componente è nominato un supplente.
I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.
7. La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni
provinciali e compartimentali;
b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della
quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo
indicate nel successivo art. 11;
c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto
necessario per una migliore applicazione della presente legge.
8. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art.
6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 2, sono
a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le
disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
TITOLO III
Prestazioni 9. Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca
previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:
a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827 (4),
e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità,
vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 (5), e successive
modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria,
gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori
associati in cooperative e compagnie;
c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765 (6), e successive
modificazioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
degli infortuni sul lavoro;
d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni,
riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza:
generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale;
ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate
al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabilite
per gli operai dell'industria.
Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore non associato
in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della
malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.
(4) Recante norme per il perfezionamento e coordinamento della previdenza sociale,
e riportato alla voce Previdenza sociale.
(5) Vedi ora D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, riportato alla voce Assegni familiari.
(6) Vedi nota 2 all'art. 1.
TITOLO IV
Contributi 10. Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario
convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate
al mese (8).
La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili
possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste
rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne,
nonché la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti
nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello
Stato di cui al successivo art. 11.
(8) Il numero delle giornate è stato portato a 25 al mese dal D.M. 8 aprile
1961; il salario convenzionale a L. 500 dall'art. 22, L. 17 ottobre 1961, n.
1038, riportata alla voce Assegni familiari.
11. Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi
e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella
misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per
la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600
per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere
contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16
della legge 4 aprile 1952, n 218 (9). Le rate del contributo dello Stato per
l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente
legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni.
(9) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti.
12. I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie delle
cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente è versato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate
salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze
degli elenchi di cui all'art. 4 alinea b) e c), della presente legge.
Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi
e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: «Fondo versamento
addetti alla piccola pesca».
Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si provvederà
a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune
variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
13. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi
tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno
impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
TITOLO V
Disposizioni transitorie 14. Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente
legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione
di invalidità purché abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali
e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di
mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.
15. Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella
di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire
dal quarantaseiesimo anno di età, versando il solo contributo base dell'assicurazione
per l'invalidità e la vecchiaia, purché dimostrino di aver esercitato il mestiere
di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facoltà
di riscatto.
16. Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno superato l'età di sessanta anni possono chiedere la liquidazione
della pensione di vecchiaia all'atto di entrata in vigore della presente legge,
purché possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci
anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età, versando il solo
contributo assicurativo «base» dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.
17. Le domande di riscatto di cui agli artt. 15 e 16 devono essere presentate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960 (10).
(10) Articolo così sostituito dalla L. 30 dicembre 1959, n. 1232.
18. Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, ciascuna
per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente
a decidere sulla validità dei documenti che ai sensi dei precedenti art. 14,
15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato
nella piccola pesca quali pescatori di mestiere.
19. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.