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Marzo 2004 - Attrezzi per la raccolta dei molluschi bivalvi ::..
Determinazione n.623 - Utilizzo attrezzi per la raccolta dei molluschi bivalvi nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo.
Prot.n.11305
Determinazione n.623

Oggetto: utilizzo attrezzi per la raccolta dei molluschi bivalvi nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo.

IL Dirigente dell’Area Attività Produttive, Risorse Faunistiche e Vigilanza Dott.Vanni Bellonzi

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.2754/51956 del 17 Dicembre 2003 con la quale, previa sperimentazione, sono stati individuati dei nuovi attrezzi di pesca utilizzabili per la raccolta dei molluschi bivalvi nelle acque marittime interne polesane;

ATTESO che durante un incontro tenutosi in data 27 Gennaio 2004 per illustrare le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei nuovi strumenti di pesca, i pescatori hanno sollevato delle perplessità in ordine ad alcune caratteristiche costruttive degli attrezzi di pesca sperimentati suggerendo contestualmente le eventuali modifiche da apportare;

ATTESO che gli esperti del C.I.R.S.P.E. (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca di Roma al quale era stato demandato il compito di sperimentare i nuovi attrezzi di pesca), prima di esprimere un parere sull’utilizzo di attrezzi (rasche) con caratteristiche diverse da quelli già sperimentati, hanno manifestato la necessità di procedere ad una nuova breve sperimentazione degli stessi per verificare l’impatto ambientale causato dal loro utilizzo con le modifiche tecniche suggerite (minore distanza dei tondini nella cassa di raccolta del prodotto pescato);

VISTA la nota del C.I.R.S.P.E. del 10 Marzo 2004 con la quale, ad avvenuta sperimentazione, viene espresso un parere tecnico favorevole in ordine all’utilizzo degli attrezzi di pesca con le nuove modifiche costruttive apportate;

VISTI gli artt.23, quinto comma, e 25, quinto comma, del vigente Regolamento Provinciale Pesca i quali prevedono la possibilità, previa sperimentazione, di consentire l’utilizzo di strumenti di pesca anche meccanici;

RITENUTO di modificare la già richiamata Determinazione Dirigenziale n.2724/51956 del 17 Dicembre 2003,sostituendola con la presente, individuando le nuove caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca utilizzabili per la raccolta dei molluschi nelle acque marittime interne polesane
Determina

1- La raccolta dei molluschi bivalvi nelle acque marittime interne polesane è consentita con i seguenti attrezzi di pesca:
a) Rasca in lungo tradizionale
b) Rasca in lungo a pompa
c) Rasca in corto tradizionale
d) Rasca in corto a pompa

Le caratteristiche tecniche e le limitazioni per l’utilizzo della Rasca in lungo a pompa e della Rasca in corto a pompa sono le seguenti:
Pompa: potenza max.3,5 Kw,con tolleranza sino a 4 Kw
Pressione: max. 1,8 bar agli ugelli
Larghezza: max.60 cm
Distanza minima dei tondini nella cassa (luce o distanza interna): 14 mm,con tolleranza costruttiva di 1 mm
Maglia del sacco tessile: non inferiore a mm.40 (per la raccolta del prodotto maturo)

La rasca in corto a pompa deve essere tirata dal pescatore senza l’ausilio di forza motrice.

La rasca in lungo a pompa viene utilizzata assicurando l’attrezzo con le apposite cime alla prua dell’imbarcazione, trainandola a ritroso innestando la retromarcia del motore fuoribordo.

Per le rasche a pompa non sono previste limitazioni per quanto riguarda:
lunghezza del manico
diametro dei manicotti
altezza e profondità della bocca parallepipeda
larghezza e circonferenza del sacco tessile
sistemi di aggancio delle cime di traino
distanza tra slitta e lama che taglia il sedimento o denti
diametro del foro degli ugelli
numero totale degli ugelli
numero di file degli ugelli
portata d’acqua
altri particolari costruttivi

Per le rasche tradizionali manuali, in lungo e in corto, non sono previste limitazioni tecniche, fatta salva la larghezza massima dell’attrezzo (cm.60) e la maglia del sacco tessile che, per la raccolta del prodotto maturo, non può essere inferiore a mm.40.

Sia per le rasche a pompa che tradizionali è consentito l’utilizzo della maglia del sacco tessile di misura inferiore a mm.40 in caso di raccolta del seme nonché per eventuali spostamenti di prodotto di taglia inferiore a quella commerciale.

2 - L’utilizzo degli strumenti di pesca indicati al punto 1- riguarda sia la raccolta dei molluschi allo stato naturale che all’interno delle aree lagunari date in concessione ai fini della molluschicoltura ai sensi dell’art.22 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19;

3 - E’ revocato ogni precedente provvedimento relativo alla individuazione e modalità di utilizzo di attrezzi di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime interne polesane.

4 - Le violazioni alla presente disposizione, in virtù dell’art.23 e art.25 del Regolamento provinciale per l’esercizio della pesca approvato dal Consiglio provinciale di Rovigo con provvedimento n.93/33474 del 27 Novembre 1998 e successive modifiche, saranno sanzionate ai sensi dell’art.33 della L.R. 28.04.1998, n.19.

5 – Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Consorzi di Cooperative polesane, alle Cooperative polesane, alle Ditte titolari di concessioni di allevamento molluschi nelle lagune polesane, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario e Igiene Pubblica dell’Azienda ULSS n.19 di Adria (RO), al Sindaco dei Comuni di Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro e Ariano Polesine (RO), alle Organizzazioni dei pescatori di professione maggiormente rappresentative in Provincia di Rovigo, alla Capitaneria di Porto di Chioggia (VE), all’Ufficio Locale Marittimo di Porto Levante (Porto Viro –RO), alla Delegazione di Spiaggia di Pila (Porto Tolle – RO), alla Guardia di Finanza di Adria (RO), Alla Guardia di Finanza Squadriglia Navale di Porto Levante (Porto Viro – RO), alla Guardia di Finanza Brigata di Loreo (RO), alla Caserma Carabinieri di Porto Viro (RO), alla Caserma Carabinieri di Rosolina (RO), alla Caserma Carabinieri di Porto Tolle (RO), alla Caserma Carabinieri di Ariano Polesine (RO), al Comando Polizia di Stato di Porto Tolle (RO).

6 – Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art.151 –comma quarto- del Decreto Lgs. 18.08.200, n.267 e quindi, per il tramite di quest’ultimo, all’Area Affari Generali per i successivi provvedimenti di competenza .

Contro la presente Determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Rovigo                   Il Dirigente Dott. Vanni Bellonzi