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Prot. 33471 Rovigo, 29 Luglio 2005 ::..
Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi maturi esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne comprese tra la foce del Po di Maistra e il fiume Po di Goro nei Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine in Provincia di Rovigo.
Il Dirigente dell’Area Attività Produttive, Risorse Faunistiche e Vigilanza Dott. Vanni Bellonzi

ATTESO che la Provincia di Rovigo, titolare dei dirittti esclusivi di pesca nelle acque marittime interne in oggetto descritte, ha ceduto in esclusiva al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari (Porto Tolle-Ro) fino alla data del 31.12.2009 il diritto di sfruttamento dei banchi di molluschi esistenti allo stato naturale nelle aree lagunari in oggetto indicate, così come stabilito dal provvedimento n.15/19522 approvato in data 6 Maggio 2005 dal Consiglio Provinciale di Rovigo;
CHE, ai sensi dell’art.7 della Convenzione Rep. 1110 del 15 Luglio 2005 allegata al provvedimento consiliare sopra richiamato, è stata prevista l’adozione, da parte del Consorzio delle Cooperative, di un Regolamento interno nel quale individuare tutte le modalità finalizzate ad un corretto esercizio della pesca dei molluschi nonché le relative sanzioni accessorie interne da applicare nei confronti dei pescatori trasgressori;
CHE il Regolamento interno sopra richiamato prevede delle disposizioni regolamentari integrative rispetto quelle già previste nel vigente Regolamento Provinciale Pesca;
RICHIAMATO l’art.4 del Regolamento Provinciale disciplinante l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n.93/33474, con il quale, ai soli fini dell’esercizio della pesca, sono stati fissati i confini tra le acque demaniali marittime interne e le acque di mare;
VISTA la necessità, ai sensi dell’art.25 del Regolamento Provinciale Pesca già richiamato, di disciplinare la pesca dei molluschi, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dall’Istituto Delta Ecologia Applicata su coordinamento del prof. Remigio Rossi dell’Università di Ferrara;
RICHIAMATO l’art.4 del Decreto Legislativo n.165/2001

DISPONE

1 - La pesca dei molluschi bivalvi maturi esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne comprese tra la bocca di Po di Maistra e il Po di Goro nei Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine, nelle quali la Provincia di Rovigo detiene i diritti esclusivi di pesca, è consentita per il periodo 30 Luglio 2005 – 31 Dicembre 2009.
Nelle aree lagunari di cui sopra, classificate idonee ai sensi della vigente normativa sanitaria in materia, l’esercizio della pesca dei molluschi maturi è consentito esclusivamente ai pescatori di professione titolari di autorizzazione rilasciata, ai sensi del secondo comma dell’art.25 del vigente Regolamento Provinciale Pesca, dal Presidente del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine O.P. di Scardovari (Porto Tolle-Rovigo).
Al fine di consentire al Consorzio delle Cooperative di provvedere alla stampa e distribuzione ai pescatori autorizzati delle nuove autorizzazioni di pesca, le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi della Convenzione Rep. 226 del 18.12.1999 devono intendersi valide fino alla data del 31.08.2005.

2 - La pesca dei molluschi, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, è consentita tutti i giorni dall’alba al tramonto, escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali. E’ fatta eccezione per i mesi di Gennaio, Luglio, Agosto e Dicembre durante i quali, su motivata richiesta del Presidente del Consorzio delle Cooperative, la raccolta dei molluschi potrà avvenire dall’alba fino alle ore 12.00 anche la Domenica e in tutti i giorni festivi infrasettimanali.
Il Presidente del Consorzio delle Cooperative, il giorno antecedente a quello di pesca, dovrà comunicare alla Provincia gli orari di raccolta consentiti.

3 - La pesca dei molluschi può essere esercitata con i seguenti attrezzi:
a) Rasca in lungo tradizionale
b) Rasca in lungo a pompa
c) Rasca in corto tradizionale
d) Rasca in corto a pompa
Gli attrezzi di pesca sopra richiamati possono essere utilizzati con le limitazioni e secondo le modalità indicate nel provvedimento Dirigenziale n.623/11305 del 15 Marzo 2004 e successiva nota integrativa dirigenziale prot.22459 del 20 Maggio 2004.

4 - I pescatori autorizzati potranno raccogliere complessivamente un quantitativo massimo giornaliero di 45 tonnellate di molluschi eduli lamellibranchi maturi. Tale quantitativo dovrà intendersi calcolato sul quantitativo massimo complessivo prelevabile annualmente, salvo possibilità di deroga da parte della Provincia, sentiti gli esperti incaricati alla redazione della Carta Ittica.
La pesca dei molluschi, nell’ambito delle disposizioni generali contenute nella presente ordinanza, deve essere esercitata secondo le indicazioni giornalmente fornite dal Presidente del Consorzio delle Cooperative relativamente a:

a) quantità di prodotto da raccogliere
b) giornate di pesca
c) orario di pesca
d) luogo di pesca.

5 - I pescatori autorizzati dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:
a) i molluschi raccolti dovranno esssere conferiti nei punti di sbarco stabiliti dal Presidente del Consorzio e autorizzati dall’Azienda ULSS territorialmente competente utilizzando la barca o natante con la quale i pescatori hanno esercitato la pesca.
b) nella imbarcazione utilizzata per la raccolta dei molluschi, fino alla consegna del prodotto presso i punti di conferimento stabiliti, dovranno essere presenti esclusivamente i titolari di permesso di pesca.
c) terminata la raccolta dei molluschi i pescatori autorizzati, a bordo delle imbarcazioni usate per la pesca, dovranno immediatamente raggiungere i punti di raccolta stabiliti senza possibilità di imbarcare persone a bordo e/o senza prima fermarsi in qualsivoglia punto di attracco.

6 - Tutti i molluschi raccolti nei punti di sbarco individuati dal Consorzio dovranno essere conferiti al Centro di Depurazione di Scardovari (Porto Tolle – RO).

7 - La Provincia, in attuazione delle indicazioni contenute nel Manuale Operativo predisposto dall’ Istituto Delta Ecologia Applicata di Ferrara, non appena il Consorzio delle Cooperative avrà predisposto un apposito piano di raccolta, smaltimento e/o riutilizzo del materiale, si riserva l’adozione di un successivo provvedimento di divieto di rigettare in acqua i bioclasti o il capulerio rimasti nel sacco di raccolta o nel vaglio durante l’attività di pesca dei molluschi.

8 - Le violazioni alla presente Ordinanza, in virtù dell’art.25 del Regolamento Provinciale approvato dal Consiglio provinciale di Rovigo con provvedimento n.93/33474 del 27 Novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, saranno sanzionate ai sensi dell’art.33 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, fatti salvi ulteriori provvedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa in materia.

9 - La presente Ordinanza potrà essere revocata qualora intervengano motivi di pubblico generale interesse in contrasto con le disposizioni in essa contenute.

Il Dirigente
Dott. Vanni Bellonzi