20 gennaio 2004 – Fissato il numero massimo di autorizzazioni per la raccolta del pesce novello ::..Il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare durante l’anno 2004 per la raccolta del pesce novello da semina è fissato in 15. Le domande devono essere presentate alla Provincia entro il giorno 13 FEBBRAIO 2004. Area Attività Produttive, Risorse faunistiche e Vigilanza
Protocollo n. 2766 Determinazione n. 90 Oggetto: pesca del pesce novello da semina anno 2004.
IL DIRIGENTE dell’Area Attività Produttive – Risorse Faunistiche e Vigilanza
RICHIAMATA la deliberazione n.3893 del 27 Ottobre 1998 della Giunta Regionale del Veneto con la quale sono state dettate le disposizioni esecutive, di coordinamento e di indirizzo ai sensi dello Statuto Regionale e dell’art.3, comma secondo, della L.R. n.19/98; RICHIAMATO il primo comma dell’art.26 del Regolamento Provinciale per l’esercizio della pesca delle acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n.93/33474 del 27 Novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; DATO atto che il Regolamento sopra richiamato prevede, per il periodo 1° Marzo –15 Giugno di ciascun anno, il rilascio di autorizzazioni per la pesca al pesce novello da semina ad un limitato numero di pescatori di professione; CHE l’art.26, primo comma, dello stesso Regolamento provinciale stabilisce che “Le disposizioni per le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni, fino ad esaurimento, saranno emesse dal Dirigente Responsabile del Servizio”; CHE nell’anno 2002 le autorizzazioni rilasciate sono state n.25 e nell’anno 2003 n.20; ATTESA la necessità di individuare per l’anno 2004, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, il numero di autorizzazioni da rilasciare; RITENUTO, in osservanza alle progressive limitazioni imposte dal regolamento, di individuare in 15 il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare durante l’anno in corso; RITENUTO altresì, considerato il limitato numero di autorizzazioni concedibili, di rilasciare in via prioritaria le autorizzazioni ai pescatori di professione residenti in Provincia di Rovigo
determina
1) Il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare durante l’anno 2004 per la raccolta del pesce novello da semina è fissato in 15.
2) Le domande devono essere presentate alla Provincia entro il giorno VENERDI’ 13 Febbraio 2004;
3) Nel caso in cui pervengano alla Provincia un numero di richieste superiori a quello stabilito al punto 1), per il rilascio delle autorizzazioni si procederà, tenuto conto esclusivamente dei pescatori di professione residenti in Provincia di Rovigo, come segue: a) avranno priorità i pescatori di professione operanti nelle concessioni di piscicoltura rilasciate dalla Provincia ai sensi dell’art.22 della L.R. n.19/98. Qualora la titolarità riguardi una Cooperativa di pescatori, la Cooperativa potrà individuare fino ad un massimo di n.3 pescatori a cui rilasciare le autorizzazioni di pesca. b) seguirà, a sorteggio, l’individuazione dei rimanenti pescatori di professione richiedenti fino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili.
4) Saranno esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i pescatori di professione i quali, seppure autorizzati, negli ultimi due anni non hanno esufruito della autorizzazione di pesca rilasciata.
5) Nella richiesta potrà essere indicato il nominativo di un pescatore di professione che coadiuverà il pescatore titolare richiedente. L’autorizzazione non potrà essere utilizzata in forma autonoma dal pescatore di professione coadiuvante.
6) I luoghi, tempi, modalità e prescrizioni per la raccolta del pesce novello saranno indicati nelle singole autorizzazioni da rilasciare ai pescatori.
7) Di trasmettere copia della presente determinazione alle Cooperative Pescatori polesane e alle Associazioni maggiormente rappresentative dei pescatori di professione.
8) Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.151 comma 4- del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e, quindi, per il tramite di quest’ultimo, alla Direzione Generale della Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Rovigo, 20 Gennaio 2004 il Dirigente – dott. Vanni Bellonzi –